Stesse regole fiscali per la fondazione di famiglia del Liechtenstein assimilabile al trust

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

La tassazione ai fini delle imposte sui redditi dell'attribuzione da parte di una fondazione di famiglia del Liechtenstein a favore di soggetto beneficiario residente in Italia funziona con le stesse regole del trust

Stesse regole fiscali per la fondazione di famiglia del Liechtenstein assimilabile al trust

La disciplina fiscale del trust trova applicazione anche agli istituti aventi contenuto analogo come, ad esempio, la fondazione di famiglia del Liechtenstein che presenti, in concreto, i medesimi elementi caratteristici di un trust.

Di conseguenza, si presume che l’attribuzione effettuata a favore del beneficiario costituisca internamente reddito di capitale tassabile qualora non emerga, da apposita documentazione contabile ed extra-contabile, la distinzione tra patrimonio e reddito.

L’esclusione dall’applicazione dell’imposta sui redditi, infatti, non può essere determinata sulla base di criteri presuntivi o proporzionali, a nulla rileva il mero contenuto della delibera di distribuzione, se priva dell’ulteriore supporto documentale.

È questo l’articolato contenuto della risposta a interpello n. 221 pubblicata dall’Agenzia delle entrate il 22 febbraio 2023 in tema di attribuzioni da parte di una familienstiftung del Principato del Liechtenstein a favore di beneficiari residenti in Italia.

Interpello Agenzia delle Entrate numero 221/2023
Tassazione ai fini delle imposte sui redditi dell’attribuzione da parte di una fondazione di famiglia del Liechtenstein a favore di beneficiario residente in Italia – Articolo 44, comma 1, lettera g–sexies) e 45, comma 4–quater del Tuir

Se la fondazione di famiglia del Liechtenstein è assimilabile al trust le regole fiscali sono le stesse: la richiesta di chiarimenti del contribuente

L’istanza di interpello è stata presentata da una cittadina italiana e belga che nel 2021, periodo d’imposta in cui risiedeva fiscalmente in Italia, era beneficiaria di due fondazioni di famiglia di diritto del Liechtenstein istituite dal nonno, soggetto non residente.

Dopo aver ripercorso la genesi delle fondazioni, l’istante ha rappresentato di aver ricevuto nel 2021, da una delle due fondazioni, attribuzioni di somme corrispondenti alla totalità del patrimonio complessivo residuo della stessa, poi cessata.

Ciò premesso, in quanto soggetto fiscalmente residente in Italia, l’istante ha chiesto il parere dell’Agenzia delle entrate per aver certezza del corretto trattamento fiscale applicabile a tali somme.

Più precisamente, il contribuente ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione degli articoli 44, comma 1, lettera g-sexies) e 45, comma 4-quater del TUIR per determinare correttamente quanta parte di tali attribuzioni costituiscano reddito e quanta parte patrimonio.

Il trattamento fiscale delle attribuzioni da parte di una Fondazione non residente

Prima di fornire l’interpretazione sul trattamento fiscale delle somme erogate a favore del contribuente, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’assimilabilità della fondazione di famiglia del Liechtenstein al trust, facendo riferimento agli elementi essenziali che caratterizzano quest’ultimo istituto.

A riguardo, con le circolari 16 luglio 2015, n. 27/E e 23 novembre 2009, 43/E, l’Amministrazione finanziaria aveva già precisato che il riferimento agli ’’istituti aventi analogo contenuto’’ presente nell’articolo 73 del TUIR è stato evidentemente inserito dal legislatore al fine di impedire che tale disposizione, dettata da evidenti finalità antielusive, fosse facilmente aggirata utilizzando istituti nominalmente diversi dal trust ma con caratteristiche analoghe.

Di conseguenza, se l’Istituto è assimilabile al trust, nel senso di consentire il trasferimento della titolarità di un bene per gestirlo secondo specifiche finalità, sarà soggetto alle medesime disposizioni fiscali, anche con riferimento al trattamento fiscale delle distribuzioni a favore dei beneficiari.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso la disciplina fiscale del trust ha rilevato che l’art. 45 comma 4-quater del TUIR, introdotto dall’art. 13 del D.L. n. 124/2019, prevede oggi una presunzione legale relativa per cui

qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito

Come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 34/E/2022, ai fini della determinazione del reddito di capitale da assoggettare tassazione in capo al beneficiario residente (anche non ’’individuato’’), è stata introdotta una presunzione legale relativa, con la finalità di assicurare l’imposizione dei redditi anche nel caso in cui il beneficiario non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la non imponibile come reddito di capitale dell’attribuzione ricevuta.

Circolare del 20/10/2022 n. 34 - Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti
Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta - Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità

Tale presunzione legale relativa ha la finalità di assicurare l’imposizione anche nel caso in cui il beneficiario della attribuzione effettuata dal trust opaco estero stabilito in giurisdizioni a fiscalità privilegiata non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile della stessa.

A tal riguardo, pertanto, è necessario distinguere, nell’ambito dell’attribuzione, la quota parte riferita al patrimonio e quella riferita al reddito, da determinare sulla base della normativa fiscale interna.

Alla luce del quadro normativo e interpretativo, l’attribuzione costituirà in toto reddito in capo al beneficiario residente (anche) della Fondazione estera se, in base a idonea documentazione contabile ed extra-contabile, non emerga la netta distinzione tra le due poste.

A tal fine, il trustee (o il soggetto titolare di funzioni analoghe nel caso di istituto assimilabile al trust) deve mantenere una contabilità analitica che distingua la quota/attribuzione riferibile al valore dei beni in trust al momento del conferimento iniziale, al netto di eventuali attribuzioni di patrimonio effettuate a favore dei beneficiari, dalla quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno. Ad esempio, nel caso di distribuzione del provento derivante dalla vendita di un bene, conferito in trust dal disponente, costituisce reddito la parte eccedente il costo o valore di acquisto del bene.

Se la fondazione è assimilabile al trust valgono le stesse regole fiscali: la soluzione prospettata dall’Agenzia delle entrate

L’Amministrazione finanziaria ritiene che, riguardo alle attribuzioni effettuate dalla fondazione di famiglia di diritto del Liechtenstein, si applichino le disposizioni di cui all’art. 44, co. 1 lett. g-sexies) del TUIR e del successivo art. 45, co. 4-quater.

Di conseguenza:

l’eventuale distinzione tra reddito e patrimonio indicata nelle delibere di distribuzione dovrà essere supportata da idonea documentazione contabile

In altre parole, la possibilità di qualificare come “patrimonio” una parte delle attribuzioni finali operate dalla Fondazione, con conseguente esclusione dall’applicazione dell’imposta sui redditi, non può essere determinata sulla base di criteri presuntivi o proporzionali ma dovrà necessariamente emergere da apposita documentazione contabile ed extracontabile.

A nulla potrà rilevare, quindi, il mero contenuto della delibera di distribuzione, se adottata senza un adeguato supporto documentale (contabile o extra-contabile).

L’Agenzia delle Entrate conclude affermando che l’attribuzione finale a favore del contribuente-istante costituisce reddito di capitale ex art. 44 per l’ammontare corrispondente ai redditi realizzati e non distribuiti dalla Fondazione nel periodo dal 2016 al 2021, mentre costituirà patrimonio la differenza tra l’ammontare complessivo distribuito e la parte reddituale.

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