Concordato preventivo biennale 2025-2026: tassazione limitata per il reddito incrementale

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione dei redditi

Concordato preventivo biennale 2025-2026: niente flat tax per gli scostamenti più rilevanti, ecco le nuove regole

Concordato preventivo biennale 2025-2026: tassazione limitata per il reddito incrementale

Concordato preventivo biennale 2025 2026 con nuove regole di tassazione dei redditi incrementali.

Per le proposte elaborate ed accettate in relazione al biennio 2025-2026 la flat tax cambia forma e, in particolare, viene meno in caso di grossi scostamenti rispetto al reddito dell’annualità precedente.

Il Decreto legislativo correttivo n. 81/2025 chiude le porte della tassazione ridotta per gli incrementi di reddito superiori a 85.000 euro.

Non cambiano le regole relative al versamento della maggiorazione.

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Concordato preventivo biennale 2025-2026: la nuova tassazione del reddito incrementale

L’applicazione della flat tax del 10, 12 o 15 per cento sul reddito incrementale è indubbiamente uno dei principali vantaggi del concordato preventivo biennale.

Il beneficio della tassazione sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, viene però “assottigliato” per le adesioni al patto con il Fisco per il biennio 2025-2026.

L’articolo 8 del decreto legislativo n. 81/2025 introduce infatti un limite di 85.000 euro all’eccedenza tra il reddito concordato e il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente per l’applicazione della flat tax.

Oltre la soglia di 85.000 euro si tornerà alle regole ordinarie di tassazione, con un conto dovuto pari al 43 per cento per l’IRPEF e al 24 per cento per l’IRES. A queste bisognerà aggiungere le addizionali regionali e comunali.

Punteggio ISA ottenuto nel p.i. 2024Flat tax sul reddito eccedente
pari o superiore a 8 10 per cento
pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 12 per cento
inferiore a 6 15 per cento
- aliquote IRPEF e IRES ordinarie per le eccedenze superiori a 85.000 euro

Tassazione flat garantita per le proposte accettate prima del 13 giugno 2025

La norma del decreto correttivo, che assottiglia i vantaggi del concordato, prevede in ogni caso una clausola di salvaguardia.

Come previsto dal comma 2 dell’articolo 8, il passaggio alle regole ordinarie di tassazione IRPEF e IRES è previsto a partire dalle adesioni formulate dopo l’entrata in vigore della norma, e quindi successive al 13 giugno 2025.

Le partite IVA che prima di questa data hanno già esercitato l’adesione al patto con il Fisco per il biennio 2025-2026 continuano a beneficiare della tassazione ridotta del reddito incrementale.

Non solo flat tax: maggiorazione per il calcolo degli acconti CPB 2025-2026

Nell’analizzare le regole di tassazione del reddito incrementale, è bene evidenziare quanto previsto sul fronte del calcolo degli acconti.

In vista della scadenza del primo acconto fissata al 21 luglio bisognerà seguire le regole ordinarie.

Il 30 novembre, data di scadenza del secondo acconto, ci sarà invece il primo impatto con l’adesione al concordato.

Sia l’acconto delle imposte sui redditi che l’acconto IRAP relativi al biennio 2025-2026 dovranno ovviamente tener conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Al fine di semplificare il calcolo delle somme da versare entro la fine di novembre, con il decreto legislativo n. 108/2024 è stata introdotta una maggiorazione applicabile per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato.

Nello specifico, chi ha optato per il calcolo dell’acconto con metodo storico (guardando quindi all’imposta relativa al periodo precedente), dovrà versare una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto n. 13/2024.

La maggiorazione sull’acconto IRAP calcolato con metodo storico sarà invece pari al 3 per cento.

Nessun impatto su questo fronte in caso di adozione del calcolo previsionale: la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

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