Chi deve richiedere un incentivo pubblico è sempre obbligato alla stipula di una polizza CAT?
Giulia P., lettrice di Informazione Fiscale, ci ha scritto questa mattina esponendo il seguente quesito:
Buongiorno,
ho di recente letto con molto interesse il Vostro articolo a firma Anna Maria D’Andrea del 17 dicembre 2025 relativo a “Partita IVA, dal 2026 stop incentivi senza polizza catastrofale e DURC”
A tal proposito, avrei un quesito che al momento nemmeno il nostro assicuratore di fiducia non è in grado di riscontrare:
ai fini del percepimento di contributi statali (es. PNRR) le aziende agricole - che sono esenti dall’obbligatorietà in quanto esercenti attività ex art 2185 del codice civile, in questo ambito sono invece obbligate alla sottoscrizione?
Per rispondere a questo quesito proponiamo la seguente analisi che affronta la questione dal punto di vista delle regole in vigore ma in modo semplice.
L’articolo 9 del Codice degli Incentivi, in vigore dal 1° gennaio 2026, elenca le cause tassative che precludono l’accesso alle agevolazioni pubbliche, indipendentemente dalle specifiche condizioni previste dai singoli bandi.
I motivi di esclusione includono:
- Antimafia (lett. a): presenza di cause di decadenza, sospensione o divieto (Art. 67 D.Lgs. 159/2011) o tentativi di infiltrazione mafiosa;
- Sanzioni interdittive (lett. b): applicazione della sanzione che vieta di contrattare con la Pubblica Amministrazione (ai sensi del Decreto legislativo numero 231/2001);
- Precedenti penali (lett. c): condanna definitiva o decreto penale irrevocabile per i legali rappresentanti o amministratori relativi a reati che escludono dagli appalti pubblici.
- Inadempienze contributive (lett. d): violazioni delle norme su contributi previdenziali e assistenziali (il testo fornito si interrompe all’inizio di questo punto, che solitamente fa riferimento alla regolarità del DURC);
- Modifiche dell’impresa (lett. e): delocalizzazione o cessazione di attività;
- Polizza CAT (lett. f): inadempimento dell’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali introdotto originariamente dalla Legge di Bilancio 2024.
L’obbligo di cui all’ultimo punto che, detto in sintesi, mira a spingere le aziende a coprirsi contro i rischi naturali penalizzando indirettamente l’inadempiente attraverso la privazione di sostegni pubblici, è quello cui fa riferimento Giulia nella sua email.
I suoi punti salienti sono:
- ambito di applicazione: l’obbligo riguarda tutte le imprese con sede in Italia iscritte al Registro delle Imprese, escludendo le aziende agricole, le quali già soggiacciono ad altra normativa specifica;
- beni da assicurare: la polizza catastrofale deve coprire terreni e fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali/commerciali.
Dettagli sull’inadempimento
L’inadempimento relativo alle polizze catastrofali, quali appunto danni da calamità naturali come terremoti, alluvioni e frane, era già all’origine della norma un motivo ostativo cruciale per l’ottenimento di sussidi e agevolazioni pubbliche.
Adesso lo è ancor di più con l’entrata in vigore del codice degli incentivi e del relativo articolo 9.
A partire dal 2026:
la sola mancata stipula della polizza comporta l’esclusione dai nuovi incentivi poiché la presentazione di una domanda di agevolazione dopo il 1° gennaio senza aver assolto l’obbligo assicurativo determina l’immediata esclusione dell’azienda che ha presentato richiesta di incentivo
Conseguenze e sanzioni
Sebbene l’obbligo generale sia scattato progressivamente nel 2025, il 1° gennaio 2026 rappresenta lo spartiacque definitivo.
Infatti, le amministrazioni concedenti integreranno i controlli sulla presenza della polizza direttamente nelle procedure di istruttoria dei bandi.
Non ci sono sanzioni pecuniarie dirette per le imprese che non stipulano la polizza catastrofale obbligatoria, ma le conseguenze sono indirette e pesanti:
- perdita di finanziamenti pubblici: l’inadempimento comporta l’esclusione da bandi, contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie erogate dallo Stato, anche se non direttamente legati a calamità;
- accesso al credito: le banche potrebbero considerare la mancanza di copertura un rischio maggiore, rendendo più difficile l’ottenimento di finanziamenti o richiedendo garanzie aggiuntive.
In caso di evento catastrofale, inoltre, l’azienda non riceverà aiuti economici pubblici per i danni subiti.
Per le compagnie che rifiutano di stipulare o eludono l’obbligo di offrire la polizza sono, invece, previste significative sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 100.000 a 500.000 euro.
Proroga al 31 marzo 2026 per le PMI del settore turismo
Voglio sottolineare qui in ultimo una specifica proroga introdotta dal Decreto Milleproroghe 2026 il quale al comma 2 dell’articolo 16 dedicato alle proroghe di termini in materie di competenza del Ministero del Turismo dispone che:
“2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico ricettive, il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, é prorogato al 31 marzo 2026”.
Quindi una proroga non fruibile dalle medie e grandi imprese del settore, le quali hanno già dovuto adempiere rispettivamente entro il 30 settembre 2025 ed entro il 29 giugno 2025.
La risposta al quesito di Giulia
Alla luce di quanto sopra e tornando al quesito di Giulia la risposta è negativa.
Le aziende agricole, come anticipato correttamente dalla lettrice, sono esenti dall’obbligo di stipula della polizza catastrofale in quanto esercenti attività ex articolo 2185 del codice civile.
Per gli agricoltori partecipanti si segnala la specifica copertura per il rischio CAT di cui al Fondo Mutualistico Nazionale Agri-CAT, istituito dalla legge n. 234/2021.
Come si legge anche dalle pagine web del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare:
“…. è stata disposta a decorrere dal 2023 l’introduzione nel sistema di gestione del rischio in agricoltura di una copertura mutualistica di base, estesa a tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti, contro i danni alle produzioni agricole causati da eventi atmosferici di natura catastrofale (gelo e brina, siccità, alluvione).”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Codice incentivi e polizza CAT