Bonus una tantum in busta paga in sostituzione dei buoni pasto, non è esente IRPEF e fa reddito

Il bonus una tantum in busta paga in sostituzione dei buoni pasto non riconosciuti nel corso dell'emergenza Covid-19 non è esente IRPEF, e non rientrando tra le forme di welfare agevolate concorre quindi alla formazione del reddito del lavoratore. I chiarimenti arrivano dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 377 del 14 luglio 2022.

Bonus una tantum in busta paga in sostituzione dei buoni pasto, non è esente IRPEF e fa reddito

Buoni pasto non erogati, il bonus una tantum sostitutivo delle somme non riconosciute nel periodo dell’emergenza Covid-19 non è esente IRPEF.

La norma prevista dalla Legge di Bilancio 2021 in favore dei dipendenti pubblici, che ha consentito alle amministrazioni di utilizzare i risparmi derivanti dai buoni pasto nell’ambito della contrattazione integrativa, non comporta l’automatica esclusione del contributo riconosciuto in busta paga dalla formazione del reddito imponibile del lavoratore dipendente.

Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 377 del 14 luglio 2022.

Il bonus sostitutivo riconosciuto in busta paga sulla base dell’accordo integrativo siglato con i sindacati sarà quindi assoggettato ad IRPEF, insieme alla generalità dei redditi percepiti dal lavoratore nel corso dell’anno.

Bonus una tantum in busta paga in sostituzione dei buoni pasto, non è esente IRPEF e fa reddito

La Legge di Bilancio 2021, con il comma 870 dell’articolo 1, ha previsto alla luce del periodo di emergenza Covid-19 la possibilità di utilizzo nell’ambito della contrattazione collettiva o del welfare integrativo dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati ai dipendenti pubblici.

Con la risposta all’interpello n. 377 del 14 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate si esprime sulla rilevanza ai fini fiscali del contributo una tantum riconosciuto ai lavoratori in applicazione delle disposizioni di cui sopra.

In particolare, l’Ente istante dichiara di aver sottoscritto un accordo integrativo con i sindacati nel quale sono state individuate le modalità di utilizzo delle somme derivanti dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel corso del 2020.

Nel caso specifico le somme saranno utilizzate per l’erogazione di un bonus in denaro, riconosciuto in misura fissa e uguale per tutti i lavoratori destinatari dell’accordo.

Una soluzione per la quale l’Agenzia delle Entrate esclude la possibilità che il bonus sostitutivo dei buoni pasto non riconosciuti possa rientrare tra le somme esenti IRPEF ai sensi del TUIR o come forme di welfare aziendale.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 377 del 14 luglio 2022
Contributo una tantum corrisposto grazie ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 - concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente - art. 51 del Tuir

Bonus una tantum in sostituzione dei buoni pasto, non è esente IRPEF ed è fuori dal welfare aziendale

Su questo aspetto, la risposta del 14 luglio 2022 evidenzia che ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente:

“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.”

Secondo il principio di onnicomprensività tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore dipendente in relazione al rapporto di lavoro rientrano quindi nel reddito imponibile, ad eccezione delle deroghe previste dal comma 2 dell’articolo 51.

Il principio della totale tassabilità del reddito di lavoro dipendente lascia fuori alcune delle componenti reddituali riconosciute al lavoratore, quali i buoni pasto entro specifici limiti, e altre specifiche prestazioni, opere e servizi rientranti nell’ambito del welfare aziendale corrisposti ai dipendenti in natura o come rimborso spese.

Non rientra in tale ipotesi il bonus in denaro riconosciuto in busta paga in sostituzione dei buoni pasto, non conservando la natura dei ticket.

Pertanto il contributo una tantum , al pari delle altri somme in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sarà pertanto imponibile ai fini IRPEF.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network