Bonus Covid dalle regioni, tassazione per collaboratori e lavoratori a progetto

Bonus Covid dalle regioni con tassazione per collaboratori e lavoratori a progetto iscritti alla Gestione Separata INPS. I chiarimenti arrivano dall'Agenzia delle Entrate che, con la risposta all'interpello n. 273 del 20 aprile 2021, fornisce ulteriori indicazioni circa l'esenzione fiscale delle somme corrisposte.

Bonus Covid dalle regioni, tassazione per collaboratori e lavoratori a progetto

Bonus Covid dalle regioni, sono sottoposte a tassazione le somme corrisposte a collaboratori e lavoratori a progetto iscritti alla Gestione Separata INPS.

A differenza di quanto previsto per i lavoratori autonomi, non si applica l’esenzione fiscale Irpef alle somme corrisposte nel periodo di emergenza, secondo quanto disposto dall’articolo 10-bis del decreto Ristori.

A fornire chiarimenti è la risposta all’interpello n. 273 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 20 aprile 2021.

Il regime fiscale è quindi scisso, e per i lavoratori con contratto di collaborazione e parasubordinati iscritti alla Gestione separata INPS, non può applicarsi il regime di esenzione fiscale previsto per i bonus riconosciuti in ragione dell’emergenza Covid-19.

Bonus Covid dalle regioni, tassazione per collaboratori e lavoratori a progetto

I bonus riconosciuti ai titolari di partita IVA in via eccezionale per il periodo di emergenza Covid, diversi da quelli esistenti in precedenza, sono esenti da tassazione ai fini Irpef e Irap.

L’esenzione fiscale degli aiuti riconosciuti ai lavoratori autonomi è stata introdotta dall’articolo 10-bis del decreto Ristori n. 137/2020, e spetta per i contributi di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito del periodo di emergenza Covid-19, da chiunque e a prescindere dalla modalità di fruizione.

Il diritto a beneficiare dell’esenzione fiscale è tuttavia circoscritto. Ad evidenziarlo è l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta all’interpello n. 273 del 20 aprile 2021, sottolinea il doppio regime fiscale previsto per partite IVA e lavoratori autonomi, collaboratori e lavoratori a progetto.

Per individuare i destinatari del regime di esenzione fiscale, il decreto Ristori utilizza la locuzione “soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi”.

Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, l’intento del legislatore è quindi di riconoscere il beneficio della detassazione dei bonus riconosciuti dalle regioni in via generale anche ai lavoratori autonomi che svolgono l’attività senza vincolo di subordinazione, titolari di reddito di lavoro autonomo, assimilato o occasionale.

Sono quindi esenti dalle imposte sui redditi anche i contributi riconosciuti nel periodo d’emergenza Covid-19 dalla Regione in favore di lavoratori autonomi senza partita IVA, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione dei diritti d’autore, anche se non iscritti alla Gestione Separata INPS perché esonerati.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 273 del 20 aprile 2021
Trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione in favore di lavoratori parasubordinati e lavoratori autonomi - Articoli 6 e 50, comma 1, lett. c-bis), tuir e articolo 10-bis del decreto legge n. 137 del 2020

Bonus Covid dalle regioni: quando si applica la tassazione Irpef

Detassazione non per tutti. Per i lavoratori con contratto di collaborazione e per i lavoratori parasuordinati iscritti alla Gestione Separata INPS, in qualità di co.co.co o lavoratori a progetto, sui bonus Covid riconosciuti dalle regioni non si applica il regime di esenzione.

L’Agenzia delle Entrate, oltre a richiamare la norma specifica prevista dal decreto Ristori, evidenzia che dal punto di vista fiscale, le tipologie contrattuali sopra richiamate generano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR.

Inoltre, la risposta all’interpello evidenzia che:

il rapporto di parasubordinazione genera reddito di lavoro autonomo solo nell’ipotesi in cui la collaborazione rientri nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.

Viene quindi esclusa la possibilità di applicazione del regime fiscale agevolato per le somme corrisposte a lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, co.co.co e lavoratori a progetto senza partita IVA.

In sede di erogazione del bonus al lavoratore, la Regione dovrà quindi applicare la ritenuta a titolo di acconto Irpef alla somma riconosciuta al lavoratore, al contrario di quanto previsto per le somme corrisposte ai titolari di redditi da lavoro autonomo.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network