Bonus 600 euro: riesame domande professionisti non iscritti alla gestione separata INPS

Cristina Cherubini - Leggi e prassi

Bonus 600 euro, istanza di riesame domande professionisti non iscritti alla gestione separata INPS: quando viene accolta. L'indennità per i mesi di marzo ed aprile per i professionisti titolari di partita iva iscritti alla gestione separata INPS è stato al centro di notevoli polemiche dovute in particolar modo al rigetto di alcune richieste.

Bonus 600 euro: riesame domande professionisti non iscritti alla gestione separata INPS

Bonus 600 euro: quando viene accolta l’istanza di riesame delle domande presentate da professionisti che non risultano iscritti alla gestione separata? Le risposte dall’INPS.

I titolari di partita iva ed esercenti attività priva di cassa di previdenza privata, con obbligo quini di iscrizione alla gestione separata INPS, rientravano tra la platea dei beneficiari del contributo previsto dal decreto 18/2020, ma in alcuni casi hanno visto rifiutare dall’INPS la loro domanda.

L’art. 27 del DL 18/2020 evidenzia che “ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’Indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

Si evince quindi da tale astratto che condizione fondamentale era l’iscrizione alla gestione separata effettuata entro la data del 23 febbraio 2020.

Mancata iscrizione alla gestione separata INPS entro 23 febbraio

L’errore più frequente che ha condotto molte pratiche ad essere rigettate dall’INPS è stato quello relativo ad una errata o mancante iscrizione alla gestione separata, riferita ad un inizio attività sicuramente precedente alla data limite contenuta nel decreto.

I professionisti che esercitavano attività prima del 23 febbraio 2020, ma che per ragioni formali non risultavano ancora iscritti alla gestione separata hanno visto tornare indietro la domanda senza poter beneficiare del bonus, a tutta evidenza loro spettante.

L’INPS con circolare pubblicata sul sito il 5 giugno scorso ha evidenziato questa casistica, cercando di fornire soluzioni a tali problematiche verificatesi ad una discreta porzione di professionisti.

La contestazione a tale rigetto deve avvenire attraverso la presentazione di una richiesta di riesame della domanda attraverso la quale l’INPS ha facoltà di comprendere quali sono stati i meccanismi che hanno portato ad una risposta negativa alla pratica precedentemente presentata e se effettivamente tale contribuente può rientrare nel plafond dei beneficiari del bonus.

L’istanza di riesame della domanda di rigetto del bonus

L’istanza di riesame concepita al fine di risolvere la problematica relativa ai professionisti che non risultavano iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020, ma che risultavano aver comunicato all’Agenzia delle Entrate l’inizio della loro attività e quindi aperto la partiva IVA con decorrenza precedente al 23 febbraio 2020, è stata organizzata seguendo due casistiche differenti:

  • la prima casistica prende a riferimento i professionisti che avevano iniziato l’attività prima del 2019;
  • la seconda soluzione riguarda coloro che, pur avendo iniziato prima del 23 febbraio, non avevano ancora presentato iscrizione alla gestione separata perché sempre nei termini previsti dalla normativa per effettuare tale adempimento.

Nel dettaglio, l’INPS stabilisce le regole che seguono:

  • per i professionisti che hanno aperto la partita IVA con decorrenza antecedente l’anno di imposta 2019, in presenza di iscrizione tardiva alla Gestione Separata (quindi, dopo il 23 febbraio 2020 e con effetto retroattivo), al fine di evitare comportamenti fraudolenti, l’istanza di riesame sarà accolta purché il contribuente abbia regolarmente compilato il quadro RR - Sezione II - della dichiarazione dei redditi relativa agli anni successivi all’inizio dell’attività”;
  • per coloro che, invece, hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno di imposta 2019, con tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal momento che non sono ancora decorsi i termini per gli adempimenti fiscali e contributivi da parte del professionista, il pagamento del bonus è riconosciuto in presenza di iscrizione alla Gestione Separata pervenuta all’Istituto in un periodo successivo al 23 febbraio 2020, purché il beneficiario alleghi all’istanza di riesame la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello AA9) dalla quale risulti l’inizio dell’attività antecedente al 23 febbraio 2020”.

Nel caso in cui quindi l’attività fosse iniziata prima del 2019, oltre alla dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12), al fine di poter convalidare il riesame della pratica sarà necessario anche l’invio della dichiarazione dei redditi con quadro RR sezione II correttamente compilato.

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