Bonus 600 aprile e maggio 2020: le novità del Decreto Rilancio

Cristina Cherubini - Leggi e prassi

Bonus 600 aprile e maggio 2020: una carrellata delle novità introdotte dal Decreto Rilancio. Le misure previste già dal DL n. 18/2020 per il sostegno economico dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, colpiti dall'emergenza COVID-19, sono state confermate dal nuovo testo, in alcuni casi ha migliorato in parte alcune particolarità che avevano escluso alcune tipologie di soggetti dalla platea dei destinatari.

Bonus 600 aprile e maggio 2020: le novità del Decreto Rilancio

Bonus 600 aprile e maggio 2020: uno sguardo alle novità del Decreto Rilancio.

Sono diverse le polemiche sollevate dal mondo dei lavoratori autonomi, degli artigiani e commercianti nonché dei liberi professionisti sui bonus previsti prima dal decreto legge 18/2020 , modificate anche, in alcuni punti, dal decreto legge 23/2020.

In quest’ottica si inserisce il Decreto Rilancio che da un lato fornisce una maggiore chiarezza, richiesta a gran voce dai contribuenti, per un accesso all’indennità più agevole e dall’altro introduce un nuovo strumento di sostengo, il contributo a fondo perduto, che rende più difficile la possibilità di orientarsi tra le misure previste nei mesi di marzo, aprile e maggio.

L’emergenza COVID-19 e il conseguente lockdown imposto dal governo hanno bloccato l’economia del Paese, privando i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, della possibilità di potersi garantire un flusso finanziario attivo semi-stabile.

Il legislatore ha voluto andare incontro alle loro esigenze confermando l’indennità già concessa a marzo ed implementando le dotazioni finanziarie necessarie per il sostentamento di tale misura, portando anche la luce su molti punti critici fin ora evidenziati.

Bonus 600 aprile e maggio 2020: abolizione di alcuni divieti di cumulo

Molti soggetti sono stati esclusi in passato dalle indennità previste dal decreto legge 18/2020 in quanto percettori di altre tipologie di contributi spesso di tipo assistenziale, mentre con il nuovo decreto rilancio, il legislatore ha ripensato completamente tale misura prevedendo la possibilità all’art. 75 di cumulare alcune indennità con l’assegno ordinario di invalidità.

Le indennità confermate dal decreto rilancio e previste in origine dal d.l 18/2020 sono le seguenti:

  • Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali ago;
  • Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Indennità lavoratori del settore agricolo;
  • Indennità lavoratori dello spettacolo;
  • Indennità per i professionisti come da Reddito ultima istanza.

Il combinato disposto dell’art. 75 del decreto rilancio e l’art. 31 del d.l 18/2020 proclama infatti che “le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222”.

I percettori di assegno ordinario di invalidità potranno quindi percepire il bonus previsto dal decreto rilancio.

Bonus 600 euro aprile e maggio 2020: la conferma del decreto rilancio

Restando in attesa di conoscere l’effettiva strutturazione della modalità da seguire per rinnovare la pratica necessaria ad ottenere l’indennità spettante per i mesi di aprile e maggio, il legislatore con il decreto rilancio ha rassicurato i soggetti già beneficiari nel mese di marzo di tale bonus, dell’avvenuto rinnovo per i mesi seguenti di tale misura e di un suo più celere e snello esperimento.

L’art. 84 del decreto rilancio espone infatti che «ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.»

Questa è una conferma importante, una sicurezza che, seppur minima rispetto all’ingente danno economico che l’emergenza epidemiologica ha creato nel tessuto economico italiano, dona un senso di concreta e continua sicurezza delle misure di sostegno adottate dal governo nei confronti dei lavoratori autonomi.

Una delle più importanti novità contenute nel decreto è relativa ai titolari di partita iva che dimostrino di aver sofferto un calo del fatturato superiore ad una certa percentuale, dato che tale eventualità gli permetterà di ottenere un’indennità maggiore rispetto a quella spettante il mese di marzo.

Nel dettaglio l’art. 84 emana infatti che:

“ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro”.

La rilevazione della comprovata riduzione del reddito dovrà essere individuata secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento, e nel caso in cui dovesse risultare un effettivo calo rientrante nel rispetto dei requisiti richiesti dalla norma, sarà riconosciuto il bonus maggiorato di 1.000 euro.

La verifica della riduzione del reddito è eseguita dall’Agenzia delle Entrate, la quale sarà interpellata direttamente dall’INPS, nel momento in cui il contribuente presenterà domanda all’ente previdenziale per l’attribuzione dell’indennità.

Il bonus per il mese di maggio sarà aumentato a 1.000 euro anche per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Bonus 600 euro aprile e maggio: nuove categorie incluse

Il bonus previsto per il mese di aprile seguirà una procedura molto più celere, l’art. 84 prevede infatti che “spetta la medesima indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020” ai soggetti già beneficiari delle seguenti indennità:

  • bonus per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale dell’ Ago;
  • bonus per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.

Una delle novità introdotte dal decreto Rilancio riguarda i lavoratori dipendenti, come specificato infatti nel comma 8 del decreto-legge “sarà riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro”.

La norma individua inoltre delle particolari casistiche, le quali sono state potenzialmente più colpite dalla crisi economica causata dal COVID, permettendo ai seguenti settori di richiedere il bonus 600 eurp:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all’art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 del 2020 n. 18, convertito con modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27.

Le cause ostative per l’attribuzione dell’indennità sono essenzialmente due:

  • i soggetti beneficiari del bonus non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
  • non devono essere titolari di pensione.

Bonus 600 euro aprile e maggio professionisti con cassa: le novità del decreto Rilancio

Uno spiraglio di luce per i professionisti con cassa, che per il mese di marzo avevano subito un paio di battute di arresto dovute in prima linea alla mancata conoscenza da parte delle casse private delle concrete linee da seguire per l’attribuzione del bonus 600 euro ed in seconda parte dal d.l 23/2020 il quale con l’art. 34 aveva ridimensionato la platea dei beneficiari, introducendo molteplici dubbi e costringendo tutti gli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato a bloccare le domande già presentate e in alcuni casi già completate per permettere la strutturazione di una integrazione dei requisiti, non stabiliti in modo omogeneo dagli enti.

L’art. 34 del d.l 23/2020 stabiliva infatti che “ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva”.

La dizione “in via esclusiva” era stata la causa per la quale molti professionisti incerti sull’effettivo rispetto di tale clausola non avevano confermato i requisiti lasciando in sospeso le domande, o per non presentare un’errata autocertificazione avevano dichiarato di non poter beneficiare dell’indennità.

Questo errore interpretativo era nato alla stregua di due casistiche in particolare:

  • professionisti iscritti ad un ente di previdenza di diritto privato con una posizione in gestione separata INPS aperta prima di iniziare a svolgere la loro attività professionale;
  • professionista per lo svolgimento di più attività professionali iscritto a più di un ente di previdenza obbligatoria di diritto privato.

L’art. 34 non forniva infatti la certezza legislativa, la trasparenza normativa necessaria per permettere alle casse di fornire gli strumenti idonei agli iscritti di presentare la domanda con un’adeguata regolamentazione, priva di dubbi, e questo aveva portato alcuni enti di previdenza ad interpretare in senso formale la normativa, chiedendo agli iscritti di auto-certificare l’iscrizione ad una esclusiva cassa di previdenza, per poter ottenere l’indennità per il mese di marzo.

Tale ipotesi era dubbia in quando con la prima versione della domanda prevista dall’art. 44 del d.l 18/2020 si richiedeva al professionista di attestare la presentazione della richiesta ad un’unica cassa di previdenza, affermazione più che giusta in un’ottica di prevenzione di duplicazione delle domande e quindi anche delle indennità, si rendeva quindi poi inutile chiedere allo stesso soggetto di attestare l’univoca ed esclusiva iscrizione ad una cassa di previdenza di diritto privato, avendo in origine ammesso la possibilità che potesse verificarsi una doppia iscrizione, bloccando la possibilità di una eventuale duplice richiesta.

L’art. 78 del decreto rilancio introduce nuove risorse a sostegno del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19, sanando ogni tipo di dubbio e abrogando l’art. 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23:

ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  • a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • b) titolari di pensione.
    L’articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato.”

L’indennità per i professionisti con cassa è quindi rinnovata per un importo pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio, e attraverso l’abrogazione dell’art. 34 il legislatore sana i dubbi sorti nel mese scorso, aprendone di nuovi, è infatti pacifico chiedersi se la sua interpretazione fosse ab origine quella poi manifestata nell’art. 78 del DL Rilancio, e se quindi i professionisti che sono stati esclusi dalla platea dei beneficiari del bonus del mese di marzo a causa di una interpretazione errata della norma non siano oggi titolati a richiedere quanto loro anche precedentemente spettante.

I beneficiari del bonus 600 e 1000 euro non potranno richiedere i contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del Decreto Rilancio cui abbiamo dedicato l’infografica sottostante:

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