Ammortamenti 2020: sospensione in bilancio, deduzione IRES

Cristina Cherubini - Bilancio e principi contabili

Ammortamenti 2020: sospensione in bilancio, deduzione IRES. Con gli emendamenti al decreto-legge 104/2020 durante l'iter di conversione in legge, nel testo è stata inserita una novità molto importante, richiesta insistentemente dalle imprese.

Ammortamenti 2020: sospensione in bilancio, deduzione IRES

La commissione Bilancio del Senato lo scorso 4 ottobre ha approvato l’emendamento al Dl 104/2020 inserito in fase di conversione in legge relativo alla sospensione degli ammortamenti nel periodo d’imposta 2020, i quali potranno quindi non essere inseriti in bilancio.

Le imprese che redigono il bilancio secondo le norme contenute nel codice civile, che quindi non utilizzano i principi contabili internazionali IAS-IFRS, avranno la possibilità di beneficiare di un doppio vantaggio, economico-fiscale ma anche patrimoniale e logistico.

L’emendamento previsto in conversione del Decreto Agosto n. 104/2020, ha infatti garantito la possibilità alle imprese, i cui ammortamenti in bilancio sono regolati dall’art. 2423 del codice civile, di sospendere per il 2020 la quota per i beni materiali ed immateriali e ripristinarla a partire dal 2021, anno in cui sarà poi consequenzialmente rimandata la competente quota di ammortamento verticalmente negli anni a seguire.

Sospensione ammortamenti: in che cosa consiste

Il 2020 è stato un anno estremamente particolare per la vita economica delle imprese, e ha fatto emergere diverse necessità di semplificazione contabile ed alleggerimento fiscale, che sono state nel tempo richieste dagli operatori economici stessi, direttamente al Governo.

La Commissione bilancio del Senato ha portato alla luce, dando uno spiraglio di speranza agli imprenditori, un problema molto sentito dalla categoria, che riguarda tutte le imprese obbligate a redigere il bilancio secondo i principi sanciti all’interno del codice civile.

Tali categorie di imprese avranno difatti la possibilità di prolungare per un anno, nel concreto, il periodo di ammortamento dei beni materiali ed immateriali facenti parte del loro compendio aziendale.

Il prolungamento citato sarà frutto della sospensione concessa da un punto di vista contabile, dell’imputazione della quota degli ammortamenti di competenza del 2020 all’interno del bilancio.

L’imprevedibile evolversi degli eventi potrebbe inoltre comportare ulteriori sospensioni in successivi periodi di imposta, e quindi anche conseguenti nuovi prolungamenti dei periodi di ammortamento di tali beni.

Come si effettua la sospensione degli ammortamenti

Le imprese saranno abilitate a sospendere fino al 100% degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, mantenendo all’interno del bilancio gli stessi valori contenuti nel precedente.

La contabilizzazione di tali sospensioni interesserà però altri aspetti, quali la destinazione delle somme ad una riserva indisponibile e una specifica annotazione in nota integrativa.

Scendendo nel dettaglio e volendo quindi analizzare il funzionamento contabile della sospensione, si precisa che si rende necessario, al fine di poter beneficiare della normativa, determinare l’utile di esercizio e la quota effettiva che si ha intenzione di sospendere, al fine di poter stabile a quanto sarebbe ammontato l’utile nel caso in cui invece la quota degli ammortamenti fosse stata correttamente imputata in bilancio.

“Ad esempio nel caso in cui l’utile sia 100, e la quota di ammortamenti da sospendere 60, l’utile sarebbe di importo pari a 40.”

Tale somma dovrà essere destinata ad una riserva indisponibile, la quale non potrà quindi essere utilizzata, senza diritto a nessun tipo di deroga, neanche al fine di poterla destinare a copertura delle perdite.

Nel caso in cui l’utile non dovesse risultare capiente rispetto alla quota in sospensione degli ammortamenti, l’importo da destinare a riserva indivisibile sarà integrato da altre riserve di utili o di patrimonio disponibili, o in ultima istanza saranno utilizzati utili di esercizi successivi.

Sarà infine necessario specificare in nota integrativa le ragioni e il funzionamento dell’accantonamento a riserva oltre che della sospensione degli ammortamenti.

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