Novità sulla contabilità di magazzino nel Decreto Fiscale 2022

Luca Antonio Esposito - Bilancio e principi contabili

Contabilità di magazzino: le novità introdotte dal Decreto Fiscale 2022. Tra le altre modifiche, dopo 20 anni dall'introduzione dell'euro i valori presenti nella normativa vengono convertiti.

Novità sulla contabilità di magazzino nel Decreto Fiscale 2022

Il decreto Fisco-lavoro 2022 ha modificato la disciplina relativa alla contabilità di magazzino, convertendo, a venti anni dall’introduzione della nuova moneta, i valori espressi in lire in euro.

Di seguito si presentano le novità introdotte che, oltre alla conversione, ritoccano al ribasso i limiti e si offre anche una panoramica delle scritture di magazzino, individuando obblighi ed eventuali sanzioni in caso di irregolarità.

Novità sulla contabilità di magazzino nel Decreto Fiscale 2022

La conversione in legge del decreto fiscale n. 146/2021 ha introdotto una novità in materia di contabilità di magazzino.

In particolare, la tenuta delle scritture diventa obbligatoria se i ricavi sono superiori a 5.164 milioni e le rimanenze superiori a 1.1 milioni di euro.

Il perimetro normativo di riferimento è l’articolo 14 del D.P.R. 600/73 che individua le scritture di magazzino che sono regolamentate dal D.P.R. 695 del 1996 art.1.

Un cambiamento che porta ad aggiornare i precedenti valori espressi in lire (ricavi per dieci miliardi di lire e rimanenze per due miliardi di lire) e a piccole variazioni degli importi: gli importi dei ricavi vengono ridotti e il valore delle rimanenze aumentato.

Le disposizioni comportano l’obbligo di istituire le scritture di magazzino a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva si siano superati i limiti; al contrario, l’obbligo decade a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta il valore dei ricavi e delle rimanenze è risultato inferiore a quello stabilito.

A titolo esemplificativo, per verificare se nel periodo d’imposta 2021 sussista l’obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliare di magazzino è necessario andare a verificare se nei due periodi d’imposta precedenti 2018 e 2019 si siano superati i limiti.

Contabilità di magazzino: le regole alla luce delle ultime novità approvate

Le scritture di magazzino sono decisive per offrire una comprensione completa dei valori di bilancio e alla fine di ogni anno è fondamentale redigere un inventario di magazzino analitico all’interno del quale, per riepilogare andavano indicate le quantità relative ad entrate ed uscite di:

  • Merci;
  • Semilavorati;
  • Prodotti finiti;
  • Materie prime;
  • Altri beni che sono destinati ad essere incorporati nei precedenti;
  • Imballaggi per il confezionamento dei singoli prodotti;
  • Materie prima nella fase produttiva dei servizi;
  • Materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.

Inoltre, nelle predette scritture possono essere annotati i cali e le altre variazioni di quantità dei beni che possano determinare scostamenti tra giacenze fisiche e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.

Dalla normativa delle scritture ausiliare possono essere escluse le variazioni relative ai singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo precedente in luogo di chiusura non ecceda il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati.

Le annotazioni nelle scritture ausiliarie di magazzino a norma dell’art. 22 del D.P.R. 600/73 devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.

La relativa stampa deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

L’importanza dell’inventario è rilevante anche da un punto di vista dei controlli da parte delle autorità competenti.

Infatti, la mancanza dell’inventario autorizza l’accertamento di tipo induttivo nella ricostruzione del reddito con un conseguente aggravio della situazione contributiva.

In più, vi si aggiunge che in caso di omessa tenuta si incorre nella sanzione amministrativa prevista dal D.gs 471/97 art. 9 comma 1 da un minimo di 1000 ad un massimo di 8000 euro; identica sanzione in caso di rifiuto di esibizione.

Infine, è previso un ulteriore aggravio: la sanzione è raddoppiata, se dalla loro mancata istituzione o regolare tenuta vengano accertate evasioni tributarie, sia relative ai tributi diretti che all’IVA, superiori a 50.000 euro.

L’obbligo, infatti, non discende dalla normativa civilistica ma da quella fiscale, che prescrive determinati limiti e soglie, superate le quali diventa obbligatorio l’istituzione.

L’obbligo di tenuta è riservato alle società di capitali, agli enti commerciali, alle società di persone ed enti equiparati, agli imprenditori persone, alle imprese agricole e di allevamento (solo se esercitati da società di persone o di capitali) e gli enti non commerciali.

Sono esclusi da tale obbligo gli imprenditori minori, gli esercenti commercio al minuto, i soggetti che effettuano prestazioni alberghiere, lavoratori autonomi e gli imprenditori agricoli e di allevamento.

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