Il visto di conformità per il Superbonus: appuntamento il 29 marzo per l’evento formativo

Il visto di conformità per il Superbonus 110 per cento: appuntamento il 29 marzo 2021 alle ore 15 per l'evento formativo destinato ai professionisti che si occupano delle pratiche relative alle agevolazioni fiscali in ambito edilizio. Il webinar sulla maxi agevolazione inaugura un ciclo annuale di incontri di formazione organizzati da Informazione Fiscale e TeamSystem.

Il visto di conformità per il Superbonus 110 per cento: appuntamento online per i professionisti interessati ad approfondire il tema il 29 marzo 2021 alle ore 15.00.

La redazione di Informazione Fiscale avvia un ciclo annuale di eventi formativi in collaborazione con il gruppo TeamSystem: il webinar dedicato alla maxi agevolazione del Superbonus 110% è il primo incontro di un calendario di eventi periodici che vedranno il coinvolgimento di diversi esperti e addetti ai lavori.

Nel corso del primo evento formativo verrà anche presentata l’innovativa soluzione TeamSystem Ecobonus, un software in grado di gestire tutte le pratiche relative all’Ecobonus in modo semplice e veloce.

Con TeamSystem Ecobonus i professionisti potranno occuparsi con successo di tutte le pratiche del Superbonus 110% e degli altri bonus fiscali in ambito edilizio.

Il visto di conformità per il Superbonus 110 per cento: appuntamento il 29 marzo per l’evento formativo di TeamSystem ed Informazione Fiscale

Il primo incontro formativo del 29 marzo 2021 durerà 1 ora ed avrà ad oggetto il visto di conformità per il Superbonus 110 per cento.

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha incrementato al 110 per cento l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato il Superbonus al 30 giugno 2022 (e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023) e introdotto altre rilevanti modiche alla disciplina che regola l’agevolazione.

Le disposizioni relative al Superbonus consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese e si aggiungono a quelle già vigenti, che disciplinano le detrazioni dal 50 per cento all’85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).

Il beneficio fiscale può essere usufruito in tre modalità differenti:

  • con la detrazione nella dichiarazione dei redditi;
  • con la cessione della detrazione, che favorisce l’immediata monetizzazione del vantaggio fiscale;
  • con la richiesta al fornitore degli interventi di uno sconto in fattura.

La cessione della detrazione o lo sconto in fattura, sono opzioni alternative per il contribuente e per gli interventi che danno diritto al Superbonus, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, il legislatore richiede l’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs n. 241 del 9 luglio 1997 da apporre su un’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il visto di conformità può essere rilasciato soltanto da determinati soggetti previsti dalla legge ovvero:

  • dagli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  • dagli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso d.lgs. n. 241/1997.

Con riferimento al Superbonus, il visto di conformità attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente che ha effettuato l’intervento, la sussistenza dei presupposti che attribuiscono il diritto alle agevolazioni previste.

Per poter rilasciare il visto di conformità, i professionisti abilitati devono presentare, alla Direzione regionale (DRE) territorialmente competente in base al domicilio fiscale, una comunicazione preventiva contenente l’indicazione dei dati personali e dei luoghi dove è esercitata l’attività.

Per ottenere l’abilitazione al rilascio del visto, il professionista è inoltre tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile, per garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata, e assicurare all’Erario il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate al professionista per il rilascio del “visto infedele”.

I soggetti abilitati sono responsabili per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all’apposizione del visto.

Il visto di conformità per il Superbonus 110 per cento: la checklist del CNDCEC

Lo scorso novembre la Fondazione Nazionale Commercialisti e il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili hanno diffuso un documento di ricerca dal titolo “Il superbonus 110 per cento: checklist visto di conformità ecobonus e sismabonus”.

L’approfondimento, tra le altre informazioni, riporta le principali verifiche documentali da effettuare in base alla tipologia di beneficiario e di intervento eseguito:

  • Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile:
    • se proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile è sufficiente acquisire certificato catastale;
    • se detentore (locatario, comodatario, ecc.) è necessario acquisire contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato, nonché consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
    • se familiare convivente, convivente di fatto o componente di unione civile acquisire certificato dello stato di famiglia ovvero autocertificazione resa da questo;
    • se erede/i copia della successione e autocertificazione attestante la disponibilità e detenzione materiale e diretta dell’immobile;
    • per i soci di cooperativa indivisa acquisire oltre al consenso ad eseguire i lavori anche accettazione della domanda di assegnazione deliberata da parte del CDA;
    • sentenza di separazione per il coniuge assegnatario dell’immobile di proprietà dell’altro coniuge;
    • preliminare di acquisto registrato per il futuro acquirente con immissione in possesso e consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
  • Certificato catastale dell’immobile oggetto di intervento o domanda di accatastamento
  • Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia;
  • Comunicazioni, relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori;
  • Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento;
  • Atto di cessione dell’immobile;
  • Fatture e altri documenti di spesa;
  • Bonifici bancari o postali;
  • Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile;
  • Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi;
  • Dichiarazione sostitutiva attestante che l’immobile oggetto di intervento non è utilizzato nell’ambito di attività d’impresa o professionale;
  • Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di reddito imponibile;
  • Dichiarazione sostitutiva attestante che gli interventi consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti;
  • Dichiarazione sostitutiva attestante che non si è beneficiato del Superbonus per gli interventi di efficienza energetica su un numero superiore a due unità immobiliari;
  • Documentazione specifica su parti comuni:
    • certificazione dell’amministratore di condominio ovvero copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
    • in caso di condominio minimo verificare tutta la documentazione indicata nei punti precedenti nonché la delibera assembleare e la dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;
  • Per gli interventi di efficienza energetica, ricevuta di trasmissione all’Enea della scheda descrittiva (Modelli C e D - Decreto “Requisiti - Ecobonus”);
  • Attestato di prestazione energetica (APE) post intervento;
  • Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all’Enea (Ecobonus);
  • Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di presentazione allo sportello unico (Sismabonus);
  • Polizza RC del tecnico sottoscrittore;
  • Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.

Su questi e su altri aspetti collegati, l’evento formativo online del 29 marzo 2021 sarà l’occasione per fare chiarezza ed approfondire i singoli dettagli.

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