Trasmissione corrispettivi, registratore telematico obbligatorio in ogni negozio

Trasmissione corrispettivi telematici, nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate che con la risposta all'interpello del 22 gennaio 2019 chiarisce che in ogni negozio (punto vendita) è obbligatorio dotarsi di registratore telematico.

Trasmissione corrispettivi, registratore telematico obbligatorio in ogni negozio

Trasmissione corrispettivi telematici, nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati con la risposta all’interpello n. 9 del 22 gennaio 2019.

Per ciascun punto vendita è obbligatorio dotarsi di un registratore telematico, che dovrà rispettare le regole tecniche previste dal provvedimento del 28 ottobre 2016. Non sarà possibile adottare soluzioni operative diverse.

Ad esclusione delle vendite per le quali è emessa su richiesta la fattura elettronica (obbligatoria nei confronti di titolari di partita IVA), per le cessioni di beni in locali aperti al pubblico effettuate dalla grande distribuzione, la certificazione delle operazioni potrà essere effettuata tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Fino al mese di luglio l’invio dei corrispettivi telematici sarà facoltativo ma a partire dalla seconda metà dell’anno scatterà l’obbligo di scontrino telematico per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro, obbligo che si estenderà a tutti i commercianti a partire dal 2020.

Proprio in virtù delle nuove regole e dell’evoluzione normativa che ha interessato non solo i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica, ma anche coloro che certificano le cessioni di beni con scontrino o ricevuta fiscale, i chiarimenti forniti dalle Entrate assumono particolare rilevanza.

Vediamo di seguito le indicazioni contenute nella risposta all’interpello del 22 gennaio 2019.

Trasmissione corrispettivi, registratore telematico obbligatorio in ogni negozio

Partiamo analizzando le regole e le novità previste a partire dal 1° gennaio 2019.

I soggetti della grande distribuzione e quelli equiparati che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico (articolo 22 del DPR n. 633/1972), dovranno certificare le operazioni nelle seguenti modalità:

  • fatta salva la richiesta di fattura (elettronica, con eccezione per i soli casi di esonero individuati nell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127), mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino;
  • tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Per il 2019, il cosiddetto scontrino elettronico è:

  • volontario, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
  • obbligatorio, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro e, poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti i commercianti al minuto e negozianti individuati ai sensi dell’articolo 22 del decreto IVA;
  • obbligatorio, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (articolo 2, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 127).

La trasmissione dovrà avvenire mediante i registratori telematici, in grado di garantire gli standard stabiliti dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha attuato le nuove regole stabilite dall’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015.

Così come per le fatture elettroniche, anche la trasmissione dei corrispettivi avviene mediante la generazione di un file in formato XML, sigillato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica.

La risposta all’interpello n. 9 chiarisce che:

Per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita e che rispettano i requisiti di seguito elencati, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un unico punto di raccolta

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 9/2019
Trasmissione telematica dei corrispettivi: chiarimenti e novità 2019

Registratore telematico in ogni punto vendita per la trasmissione telematica dei corrispettivi

Per punto di raccolta si intende un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa, definito anche Server di consolidamento-Registratore Telematico (di seguito, solo Server-RT). Il ServerRT, allocato presso il singolo punto vendita, rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e li invia al sistema AE.

Richiamando alle regole tecniche disposte, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che ciascun punto vendita deve disporre di un proprio Server-RT, che potrà essere anche collocato presso un unico locale centralizzato con elevati livelli di sicurezza fisica e logica.

“Anche in questo caso, tuttavia, agli utenti autorizzati va garantita la possibilità, presso ciascun punto vendita, di accedere a tutte le funzioni disponibili sul relativo ServerRT, al fine di consentire le attività di gestione e controllo presso il punto vendita stesso.”

Restano al momento escluse soluzioni diverse, come l’ipotesi di un serverRT unico e centralizzato per l’azienda, in quanto incompatibile con le regole tecniche stabilite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 28 ottobre 2016.

Restano parimenti escluse soluzioni in cui i dati relativi ai corrispettivi non vengano inviati con la cadenza quotidiana legislativamente prevista (cfr. l’articolo 3 del citato provvedimento del 28 ottobre 2016), seppur salvati in forme che ne garantiscano l’immodificabilità.

La violazione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 127 del 2015.

Rimandando al documento completo per maggiori approfondimenti, si segnala inoltre che l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le stesse regole di cui sopra si applicano anche nei casi di distributori automatici, vending machine, compresi gli apparecchi che, perfezionata la cessione del bene con il relativo passaggio di proprietà e pagamento del corrispettivo, ne garantiscono la contestuale consegna in altro modo.

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