Transfer pricing interno, lo scostamento dal valore normale è un mero indizio

Emiliano Marvulli - Imposte

Transfer pricing interno: solitamente le operazioni non sono soggette a valutazione del valore normale, ma lo scostamento del prezzo di transizione può assumere rilievo come elemento indiziario per l'antieconomicità. I dettagli nell'Ordinanza numero 24856 del 15 settembre 2021.

Transfer pricing interno, lo scostamento dal valore normale è un mero indizio

Le transazioni infragruppo interne non sono soggette alla valutazione del “valore normale” ai sensi dell’art. 9 del TUIR, che non può essere preso acriticamente a parametro di riferimento per la valutazione dei costi.

Tuttavia lo scostamento dal valore normale del prezzo di transazione può assumere rilievo, anche per operazioni infragruppo interne, quale elemento indiziario ai fini della valutazione di antieconomicità da parte dell’Ufficio finanziario.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 24856 del 15 settembre 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 24856 del 15 settembre 2021
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 24856 del 15 settembre 2021.

La sentenza – La controversia è scaturita dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ha rideterminato il reddito imponibile della società sulla base di molteplici rilievi, tra cui la mancata congruità di costi riferiti a prestazioni professionali rese da una società del gruppo, perché eccedenti il valore normale.

La società ha proposto ricorso, accolto parzialmente dalla CTP, che riteneva deducibili i costi per le consulenze tecniche e per assistenza tecnica su contratto. La CTR ha riformato parzialmente la decisione di primo grado, continuando a ritenere fondato l’atto impositivo con riguardo ai costi per servizi amministrativo-finanziari.

La società ha proposto ricorso per cassazione lamentando, per quanto di interesse, violazione e falsa applicazione degli artt. e degli artt. 110, comma 7 del TUIR e 39 d.P.R. n. 600 del 1973, per aver la CTR disconosciuto i costi per le prestazioni rese dalla da una società, avente la medesima direzione proprietaria della società accertata, in base al principio di congruità in applicazione dell’istituto del transfer pricing interno, perché eccedenti il valore normale.

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, sul presupposto che la nozione di transfer pricing domestico è estranea al nostro ordinamento, Ne deriva, in primis, che “le transazioni infragruppo interne non sono soggette alla valutazione del valore normale ex art. 9 tuir, né una eventuale alterazione rispetto al prezzo di mercato può, di per sé, fondare una valutazione di elusività dell’operazione”.

Lo scostamento del costo delle prestazioni dal valore normale può assumere, al più, valenza ai fini della valutazione di antieconomicità della condotta della società, come mero elemento indiziario (in senso conforme cfr. Cass. 11053/2021 e 8176/2021).

A parere della Corte di Cassazione l’operazione che si pone fuori dai prezzi di mercato costituisce una possibile anomalia da porre a base, in assenza di elementi contrari, dell’accertamento dell’Ufficio finanziario.

In tal caso l’onere probatorio di dimostrare che l’antieconomicità non sussiste si sposta in capo al contribuente. Resta, tuttavia, fermo che “per le operazioni imprenditoriali di maggiore complessità od inserite in una più lata strategia aziendale ...la contestazione dell’Ufficio non può tradursi in una mera “non condivisibilità della scelta” perché apparentemente lontana dai canoni di normalità del mercato, che equivarrebbe ad un sindacato sulle scelte imprenditoriali, ma deve consistere nella positiva affermazione che l’operazione, sulla base di elementi oggettivi, era inattendibile”.

Nel caso di specie la CTR non ha fatto corretta applicazione dei summenzionati principi perché ha ritenuto, come parametro di riferimento per la valutazione dei costi, il valore normale di mercato riferito alle tariffe applicate da iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti, ancorandolo esplicitamente al concetto di transfer price interno.

In tal modo la CTR non solo ha avallato un istituto privo di rilievo giuridico ma ha anche fatto ricorso alla nozione di valore normale, non considerandolo quale mero elemento indiziario ai fini di una eventuale valutazione di antieconomicità, ma lo ha apprezzato quale contenuto esclusivo del giudizio di inerenza, rimasto articolato in termini di congruità ed utilità.

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