Transfer pricing: l’onere della prova spetta alla società verificata

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Transfer pricing: la società verificata deve fornire la prova che il corrispettivo convenuto, o la mancanza di un corrispettivo per l'operazione infragruppo, corrisponde ai valori economici che il mercato attribuisce a tali operazioni

Transfer pricing: l'onere della prova spetta alla società verificata

In caso di operazioni infragruppo in cui l’Amministrazione finanziaria provi la pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato, è onere della società verificata fornire la prova che il corrispettivo convenuto o la mancanza di un corrispettivo per l’operazione infragruppo, corrisponde ai valori economici che il mercato attribuisce a tali operazioni.

Questo principio appare oramai consolidato in giurisprudenza, come nel caso della datata ma sempre attuale Ordinanza della Corte di Cassazione n. 230/2021.

Transfer pricing: onere della prova sulla società che subisce il controllo

La controversia che analizziamo insieme oggi riguardava una società meccanica operante con diverse controllate estere, cui fornisce il prodotto da rivendere ai clienti esteri ed operando essa stessa all’estero, vendendo il prodotto direttamente a clienti, anche in Stati esteri dove è presente una controllata.

La società ha proposto ricorso avverso un avviso di accertamento contenente le risultanze di un pvc con cui l’Agenzia delle entrate ha contestato alla società di contabilizzato e dedotto costi di marketing, partecipazione e fiere estere, promozione aziendale e pubblicità, sostenuti nell’interesse anche delle partecipate, senza ricaricarne la quota parte di quanto speso.

Il ricorso è stato accolto sia dalla CTP che dalla CTR e avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione. L’Ufficio ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. articolo 109 e 110 del DPR 917/1986 lamentando che la CTR non abbia considerato che la norma in questione parla tanto di cessione di beni che di servizi prestati al fine di individuare l’imponibile da tassare in Italia.

Se quindi per i beni ceduti l’Ufficio è tenuto a provare uno scostamento dal valore “normale” per dedurre l’indebito vantaggio fiscale, per quanto riguarda i servizi tale prova non sarebbe necessaria, essendo sufficiente la prova che servizi siano stati resi dalla capofila italiana e non ricaricati alle controllate estere, in questo modo consentendole una deduzione di costi sostenuti per soggetti terzi.

In tema di transfer pricing l’art. 110, comma 7 del TUIR, nel testo vigente ratione temporis, dispone che

“i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale”

Dal punto di vista soggettivo, l’applicazione di tale regime si identifica nella circostanza che tra i due soggetti - la società estera e l’impresa residente – deve esistere un rapporto di controllo, diretto od indiretto. Dal lato oggettivo il “valore normale” è contenuta nell’art. 9 del TUIR che al comma 3 fa riferimento al prezzo praticato per analoghi beni o servizi, in regime di libera concorrenza e nel tempo e nel luogo - o in quello più prossimo - in cui i beni o servizi sono stati acquistati.

La norma quindi fa un chiaro riferimento al prezzo normale di beni e servizi e “tale scostamento dev’essere provato prima facie dall’Ufficio, sia che si tratti di elementi costitutivi l’obbligazione, sia che si tratti di profili esimenti o riduttivi, come nel caso dei costi portati in deduzione integralmente dalla capofila”.

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha rimarcato un indirizzo oramai consolidato per cui in caso di operazioni infragruppo ai sensi del citato art. 110

“l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria si esaurisce nel fornire la prova della esistenza della operazione infragruppo e della pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato; il contribuente che intende contrastare la pretesa impositiva deve invece fornire la prova che il corrispettivo convenuto ovvero la mancanza di un corrispettivo per l’operazione infragruppo, corrisponde ai valori economici che il mercato attribuisce a tali operazioni”

L’Agenzia delle Entrate non ha l’ulteriore onere di fornire la prova

L’Amministrazione finanziaria quindi non ha l’ulteriore onere di fornire la prova che l’operazione infragruppo sia priva di una valida giustificazione economica e che abbia comportato un concreto risparmio di imposta, requisiti che attengono la diversa fattispecie dell’abuso del diritto e non alla contestata violazione della regola del “valore normale” dei componenti reddituali prevista nella fattispecie del transfer pricing internazionale .

Nel caso in esame l’Ufficio si è limitato ad affermare l’esistenza di costi in operazione infragruppo, che la contribuente ha centralizzato nel suo ruolo di capofila e ha provato di aver distribuito sul prezzo finale del prodotto, uguale sia per i clienti italiani che esteri nonché per le controllate estere, cui in certe occasioni è stato applicato prezzo addirittura maggiore.

Da qui l’infondatezza del ricorso proposto dalla difesa erariale che la Corte di cassazione ha rigettato.

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