Regime forfettario e lavoratori impatriati: via d’uscita dall’ostacolo della prevalenza

Rosy D’Elia - Imposte

Regime forfettario e causa ostativa per la prevalenza di attività con un ex datore di lavoro: il lavoratore che torna in Italia nel 2021 dopo essersi iscritto solo nel 2020 all'AIRE ha comunque una via d'uscita che permette di applicare la tassazione agevolata. Ed è nelle tie break rules, come sottolinea l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 81 del 3 febbraio 2021.

Regime forfettario e lavoratori impatriati: via d'uscita dall'ostacolo della prevalenza

Regime forfettario e causa ostativa per la prevalenza di attività con un ex datore di lavoro: via d’uscita per i lavoratori impatriati, anche se iscritti in ritardo all’AIRE.

Il contribuente che torna in Italia nel 2021, dopo essersi trasferito all’estero nel 2019, ma ha una iscrizione all’AIRE valida solo dal 2020 può comunque accedere alla tassazione agevolata applicando le tie break rules, ovvero i criteri da considerare in caso di doppia residenza fiscale.

A tracciare questa possibile strada da seguire è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 81 del 3 febbraio 2021.

Regime forfettario e causa ostativa della prevalenza: via d’uscita ampia per i lavoratori impatriati

Come di consueto, lo spunto per fare luce su regime forfettario, causa ostativa di prevalenza e residenza all’estero arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un contribuente che nel 2019 si è trasferito all’estero per questioni di lavoro, trascorrendo fuori dall’Italia un periodo superiore a 183 giorni.

Pur avendo la residenza nel Paese dal 2019, risulta iscritto all’AIRE, Anagrafe Italiana Residenti all’Estero solo dal 2020.

Al momento sta valutando l’ipotesi di ritornare in Italia per collaborare con la stessa impresa come lavoratore autonomo e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di applicare il regime forfettario e quindi una imposta sostitutiva del 15%.

Con la risposta all’interpello numero 81 del 2021, l’Agenzia delle Entrate più che dare un via libera all’applicazione della tassazione agevolata fornisce una via d’uscita per poterla applicare.

Se il contribuente rientra in Italia, si legge nel documento, e acquisisce la residenza fiscale nel nostro paese può entrare a far parte del regime forfettario in quanto non risulta integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e la scelta non rappresenta un’artificiosa trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo. Evitarlo è l’obiettivo della norma.

Necessario, però, che il trasferimento all’estero per l’anno d’imposta 2020 sia integrato dalla dimostrazione della ricorrenza della tie breaker rule per la residenza per l’anno 2019.

Regime forfettario e causa ostativa della prevalenza: le regole per i lavoratori impatriati

Sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate, infatti, ci sono due elementi fondamentali:

  • il periodo di residenza all’estero, effettivo e coperto dall’iscrizione all’AIRE;
  • una delle cause ostative del regime forfettario introdotte con la revisione dell’impianto di regole di accesso alla tassazione agevolata del 2019.

In particolare si tratta del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che esclude dal regime forfettario una fetta di contribuenti:

“le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”.

Sulla carta il contribuente risulta fiscalmente residente all’estero per il solo 2020. Circostanza che fa scattare la causa ostativa.

Ne consegue che, il caso di specie integrerebbe la situazione per cui si è in presenza di un soggetto “la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro....nei due precedenti periodi d’imposta, ai sensi della citata lettera d-bis)”.

Ma c’è un modo per aggirare l’ostacolo: escludere il collegamento col territorio dello Stato italiano che renderebbe operativa la causa ostativa ricorrendo alle tie breaker rules di cui alla Convenzione in vigore con il paese estero per superare il requisito formale dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel 2019.

Non è questa, però, l’unica barriera d’accesso da considerare. L’Agenzia delle Entrate, infine, mette in guardia su un’altra regola da considerare: il limite dei 30.000 euro di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente all’accesso.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 81 del 3 febbraio 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 81 del 3 febbraio 2021
Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network