Trattamento di fine rapporto: cosa cambierà per aziende e dipendenti a partire da luglio?
Con l’ultima Legge di Bilancio è stata introdotta una vera e propria mini riforma del sistema dei fondi di previdenza complementare.
Sono state introdotte, in particolare, importanti novità tra cui la destinazione automatica del trattamento di fine rapporto (TFR) ai fondi di previdenza complementare per lavoratori e lavoratrici di prima assunzione, salvo diversa scelta di questi ultimi, e il versamento delle quote di TFR al fondo di tesoreria INPS da parte delle aziende con almeno 60 dipendenti o comunque con un numero di dipendenti superiore ad una certa soglia a seconda dell’anno di riferimento.
Le novità scatteranno da dopo domani, mercoledì 1° luglio, e aziende e dipendenti devono farsi trovare pronti anche se, ad oggi, mancano ancora i moduli aggiornati.
Per fare chiarezza abbiamo realizzato questa bellissima intervista a Manuela Baltolu, consulente del lavoro e grande esperta in materia, nella quale vengono spiegate tutte le novità in arrivo dal prossimo 1° luglio 2026 sulla destinazione del TFR:
Con Manuela Baltolu avremo due interessantissimi momenti di approfondimento formativo:
- domani 30 giugno alle 15.00: webinar formativo gratuito organizzato in collaborazione con TeamSystem e nel quale approfondiremo le ultimissime novità in materia di bonus assunzioni e piattaforma SIISL;
- martedì 21 luglio alle 15.00: webinar formativo - gratuito per gli iscritti alla newsletter di Informazione Fiscale - su Academy e dedicato ai consulenti del lavoro nel quale approfondiremo operativamente tutte le novità introdotte dal Decreto Lavoro su TEC, Salario Giusto, Bonus assunzioni e tanto altro ancora
Silenzio assenso per la destinazione del TFR
Dal 1° luglio, come previsto dalla Manovra 2026, scatta la destinazione automatica del TFR ai fondi di previdenza complementare, per cui i neo assunti devono decidere obbligatoriamente se:
- lasciare il TFR in azienda (o al Fondo Tesoreria INPS per aziende che superano la soglia dimensionale prevista dalla legge, come vedremo più avanti), dove continua a maturare secondo le regole ordinarie;
- destinare il TFR a un fondo pensione (quello previsto dal CCNL o un altro), che investirà le somme per generare rendimenti nel tempo.
La normativa fissa a 60 giorni dalla prima assunzione (6 mesi, invece, per chi è stato assunto prima di tale data) il termine entro cui lavoratori e lavoratrici del settore privato devono decidere cosa fare del proprio TFR.
Il datore di lavoro deve fornire l’apposita informativa (chiara e completa) e il modulo per la scelta, il modello TFR2.
Si attende però ancora il decreto ministeriale che metterà a disposizione la versione aggiornata.
Nel mentre, ha chiarito il Ministero del lavoro, è possibile produrre una dichiarazione scritta in forma libera.
Se i dipendenti interessati non effettuano la scelta nei termini, trova applicazione il meccanismo del silenzio-assenso, per cui il TFR maturando viene automaticamente trasferito al fondo pensione di riferimento previsto dall’accordo sindacale aziendale o, in mancanza di questo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in presenza di più fondi collettivi di riferimento, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti in azienda.
Se non è previsto un fondo pensione di riferimento il TFR viene versato al fondo residuale individuato dalla normativa, ovvero il fondo “Cometa”.
A seguito del conferimento automatico, lavoratori e lavoratrici risulteranno iscritte al fondo pensione, con contribuzione piena (TFR, contributo lavoratore e contributo datoriale come previsti dagli accordi applicabili) con decorrenza dalla data di assunzione e con destinazione della contribuzione in percorsi o linee di investimento coerenti con il proprio profilo, tenendo conto dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica.
Ad ogni modo, gli interessati potranno in ogni momento modificare il comparto di investimento, l’ammontare dei contributi volontari, e dopo due anni, potranno anche trasferire la posizione verso un’altra forma pensionistica.
| Tipologia Fondo | Caratteristiche Essenziali | Vantaggi Principali | Svantaggi |
|---|---|---|---|
| Fondi Chiusi (Negoziali) | Istituiti da contratti collettivi (CCNL). Riservati a specifiche categorie di lavoratori. | Costi di gestione (ISC) minimi; Diritto al contributo aggiuntivo del datore di lavoro; Deducibilità fiscale fino a 5.300,00 euro | Scelta limitata ai comparti del fondo di categoria; Accessibili solo se si appartiene a quel determinato settore lavorativo. |
| Fondi Aperti | Gestiti da Banche, Assicurazioni o SGR. Accessibili a chiunque (dipendenti, autonomi, disoccupati) | Massima flessibilità e scelta tra numerosi comparti (es. ESG, Azionario spinto); Possibilità di sottoscrizione individuale senza vincoli contrattuali | Costi (ISC) mediamente più alti dei negoziali; Nessun obbligo di contributo del datore di lavoro (salvo accordi specifici) |
| Fondi Preesistenti | Forme pensionistiche nate prima del 1993. Spesso legati a grandi gruppi bancari o industriali | Spesso godono di aliquote contributive datoriali storicamente molto elevate; Patrimoni pro-capite molto consistenti e gestione consolidata | Molti sono "chiusi" a nuovi ingressi; Struttura spesso meno trasparente o più complessa rispetto ai fondi moderni |
Secondo gli ultimi dati della COVIP, la commissione di vigilanza sui fondi pensione, oggi in Italia sono attivi 291 fondi pensione di cui:
- 38 sono aperti;
- 69 sono istituiti come PIP ovvero piani individuali di pensione (polizze con finalità previdenziali);
- 33 sono chiusi o negoziali;
- 151 sono fondi preesistenti.
Gli iscritti sono circa 11 milioni, così distribuiti:
- circa 6 milioni sono dipendenti del settore privato (si tratta di circa il 37,50% del totale);
- circa mezzo milione sono dipendenti del settore pubblico (si tratta di circa il 15% del totale);
- circa 1,5 milioni sono autonomi (si tratta di circa il 33% delle partite individuali che dati MEF alla mano risultano attive a gennaio 2026);
- il resto sono altre categorie come inoccupati, studenti, ecc.
TFR al fondo di tesoreria INPS per le aziende con più di 60 dipendenti
La riforma sul TFR introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 ha previsto anche una revisione delle regole che disciplinano l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS.
Da gennaio, infatti, sono cambiati i criteri di calcolo statico del numero di dipendenti che fa scattare l’obbligo: ora è necessario monitorare l’incremento del numero dei lavoratori che interviene negli anni successivi.
Le soglie dimensionali devono essere calcolate sulla media dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente, con un sistema per fasi:
- per il 2026 e il 2027, l’obbligo scatta per i datori di lavoro con una media annuale di almeno 60 addetti;
- dal 2028 al 2031 si torna alla soglia ordinaria di 50 addetti;
- dal 1° gennaio 2032 la soglia si abbassa ulteriormente, coinvolgendo tutte le aziende che occupano mediamente almeno 40 addetti.
Va specificato che l’obbligo di versare le quote al Fondo di Tesoreria non dipende solo dal numero di dipendenti, ma anche dalle scelte di questi ultimi. Il versamento, infatti, è dovuto per tutti i lavoratori e le lavoratrici che decidono di mantenere il TFR in azienda, non aderendo ai fondi pensione.
La novità interessa prevalentemente le aziende. Per i dipendenti che hanno scelto di trattenere il TFR in azienda, infatti, non cambia nulla, in quanto non c’è differenza tra l’accantonamento materiale in azienda e il trasferimento all’INPS. Quando necessario sarà sempre il datore di lavoro a corrispondere la quota spettante al dipendente.
Il decreto lavoro 2026, ricordiamo, ha prorogato la scadenza prevista inizialmente per versare i primi 6 mesi di TFR al fondo di tesoreria.
Il termine è passato dal 16 maggio al 16 luglio 2026.
I datori di lavoro dovranno indicare nel flusso Uniemens il nuovo codice causale “CF05”. Tutte le istruzioni sono state fornite dall’INPS nel messaggio n. 1511/2026.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: TFR: tutte le novità in vigore dal 1° luglio 2026