TFR al Fondo INPS: arrivano i chiarimenti sulle novità della Legge di Bilancio 2026

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

TFR al Fondo di Tesoreria INPS: con la circolare n. 12 del 5 febbraio arrivano le prime istruzioni sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Cambiano i criteri per individuare i soggetti obbligati e in particolare il calcolo della soglia dimensionale

TFR al Fondo INPS: arrivano i chiarimenti sulle novità della Legge di Bilancio 2026

TFR da versare al Fondo di Tesoreria INPS, il calcolo del requisito dimensionale si fa dinamico.

La Legge di Bilancio 2026 ha cambiato le regole relative al conferimento del TFR all’INPS e con la circolare n. 12 del 5 febbraio arrivano le istruzioni operative per l’attuazione delle novità.

La riforma scardina il principio della “fotografia” occupazionale basata solo sul primo anno di attività, introducendo un criterio che segue l’effettiva crescita dimensionale dell’impresa negli anni secondo un criterio progressivo.

Per il 2026, la media dei dipendenti da monitorare in relazione all’anno solare precedente è pari a 60 addetti. Come specificato dalla circolare INPS, i nuovi obblighi scatteranno però esclusivamente per i datori di lavoro in attività nel 2024.

TFR al Fondo di Tesoreria INPS: le istruzioni sulle novità della Legge di Bilancio 2026

Nel paniere della riforma sul TFR introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), l’articolo 1, comma 203 ha previsto una revisione importante delle regole che disciplinano l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS.

Dal 1° gennaio si supera di fatto il sistema di calcolo statico del numero di dipendenti che fa scattare l’obbligo.

Se in precedenza la dimensione aziendale utile veniva rilevata in relazione esclusivamente al primo anno di attività, con la nuova norma sarà necessario monitorare l’incremento del numero dei lavoratori che interviene negli anni successivi.

Si prevede inoltre una progressione temporale che modifica le soglie dimensionali, calcolate sulla media dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente, con un sistema per fasi:

  • per gli anni 2026 e 2027, l’obbligo scatta per i datori di lavoro con una media annuale di almeno 60 addetti;
  • dal 2028 al 2031 si torna alla soglia ordinaria di 50 addetti;
  • dal 1° gennaio 2032 la soglia si abbassa ulteriormente, coinvolgendo tutte le aziende che occupano mediamente almeno 40 addetti.

L’obbligo di versare le quote al Fondo di Tesoreria non dipende però solo dal numero di dipendenti, ma anche dalle scelte dei lavoratori.

Il versamento è dovuto per tutti i lavoratori che decidono di mantenere il TFR in azienda, non aderendo ai fondi pensione.

Una serie di modifiche sulle quali le istruzioni INPS arrivano tempestive, alla luce della prima scadenza per il versamento al Fondo di Tesoreria del TFR, fissata al 16 febbraio 2026.

Circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026
Conferimento TFR al Fondo di Tesoreria INPS. Istruzioni operative per le aziende

TFR all’INPS: per chi scatta l’obbligo nel 2026

Dal punto di vista del perimetro soggettivo, l’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro privati per i quali trova applicazione l’articolo 2120 del Codice Civile, con l’unica esclusione dei datori di lavoro domestico.

Sono inoltre inclusi nella disciplina:

  • gli Organismi pubblici privatizzati e gli Enti pubblici economici, limitatamente ai rapporti di lavoro regolati dal diritto comune;
  • i datori di lavoro con personale operante all’estero, se accantonano il TFR ai sensi del codice civile;
  • le aziende interessate da operazioni societarie (fusioni o acquisizioni): il nuovo datore è obbligato al versamento dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione.

Le novità vanno in ogni caso raccordate con le modifiche relative al conferimento del TFR ai fondi di previdenza complementare.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge nell’ipotesi in cui il lavoratore, entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione, manifesti espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari e di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile.

In tale evenienza, qualora il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, le quote di TFR maturando, non destinate alle forme pensionistiche complementari, devono essere conferite al Fondo di Tesoreria secondo le modalità ordinarie.

L’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria ricorre, inoltre, per i lavoratori non di prima assunzione non aderenti alle forme pensionistiche complementari.

In tali casi, il TFR maturando resta disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile, con l’obbligo di versamento delle relative quote di TFR al Fondo di Tesoreria, laddove il datore di lavoro stesso soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.

Calcolo della soglia dimensionale: novità dal 2026 solo per le aziende già in attività nel 2024

Un focus specifico è dedicato dall’INPS al calcolo della media occupazionale, fattore che determina se l’azienda ricade o meno nell’obbligo contributivo.

Dal punto di vista temporale, si considera la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre). Per il 2026, il parametro di riferimento è dunque l’anno 2025.

A titolo esemplificativo quindi, se nel 2025 un’azienda ha avuto una media di 58 dipendenti (sotto la soglia di 60 prevista per il biennio 2026-2027), per tutto il 2026 non dovrà versare nulla al Fondo. Se però, grazie a nuove assunzioni, la media dell’azienda nel corso del 2026 sale a 62 addetti, l’obbligo scatterà a partire dal periodo di paga di gennaio 2027.

L’obbligo è inoltre “statico”: una volta che l’azienda ha superato la soglia e l’obbligo di versamento è iniziato, questo non viene meno anche se negli anni successivi il numero di dipendenti dovesse scendere sotto il limite. Si tratta di una clausola di stabilità per garantire la continuità dei versamenti al Fondo di Tesoreria.

Per quel che riguarda il 2026, la circolare INPS chiarisce un aspetto importante.

Per poter calcolare una media sul 2025 che sia “significativa e comparabile”, l’azienda deve essere stata in attività già nel 2024. Pertanto, nell’anno del debutto delle nuove regole introdotte dalla Manovra, le modifiche interesseranno esclusivamente i datori di lavoro già in attività non nel 2025 ma nel 2024. Una regola che serve a evitare che fluttuazioni tipiche dei primi mesi di vita di un’impresa falsino il dato dimensionale.

In aggiunta, l’INPS specifica che la media va calcolata esclusivamente sui mesi di effettiva attività, escludendo eventuali periodi di sospensione aziendale e devono essere conteggiati tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. I lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario svolto rispetto a quello dei lavoratori a tempo pieno.

Nuove aziende, vecchie regole

Per quel che riguarda infine le nuove costituzioni, la circolare INPS specifica che le nuove soglie (60 addetti per il 2026-2027) si applicano solo per gli anni successivi a quello di inizio attività.

Le nuove soglie introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 si applicano solo per la crescita “post-nascita", mentre per le aziende appena costituite rimane in vigore il vecchio criterio.

In sostanza quindi, per le aziende che iniziano l’attività nel corso dello scorso anno la normativa non è cambiata. Se un’impresa nasce nell’anno 2025, non deve guardare alla soglia dei 60 addetti, ma a quella storica di 50 addetti da verificare nell’anno stesso di inizio dell’attività.

Se la media raggiunge o supera quota 50, l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria scatta retroattivamente dal mese di inizio dell’attività.

La Legge di Bilancio 2026 interviene, secondo quanto specificato dall’INPS, aggiungendo disposizioni per gli anni successivi a quello di inizio attività, ma non cancella le regole già esistenti per il primo anno.

Il Legislatore ha quindi voluto mantenere una soglia più bassa (50 invece di 60) per le aziende che nascono già con una struttura rilevante. Le nuove soglie più alte (60 addetti per il 2026-2027) servono invece a regolamentare le aziende con un numero ridotto di addetti in fase di costituzione e che sono cresciute nel tempo.

Se ad esempio quindi un’azienda è stata costituita ad aprile 2025, con una media occupazionale pari a 52 dipendenti (calcolata sui mesi aprile-dicembre), l’obbligo di versare le quote di TFR al Fondo INPS scatta nell’immediato, per tutti i mesi a partire dalla data di avvio dell’attività.

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