Test sierologici ai dipendenti: rientrano nel bonus sanificazione?

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Test sierologici ai dipendenti, le spese rientrano nel bonus sanificazione previsto dall'articolo 125 del decreto Rilancio? Secondo l'Agenzia delle Entrate no. Lo spiega la risposta all'interpello 510 del 2 novembre 2020: i costi non riguardano né la sanificazione degli ambienti né l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Test sierologici ai dipendenti: rientrano nel bonus sanificazione?

Test sierologici ai dipendenti, le spese rientrano nel bonus sanificazione previsto dall’articolo 125 del decreto Rilancio?

Il parere dell’Agenzia delle Entrate è negativo, come mette in evidenza la risposta all’interpello 510 del 2 novembre 2020.

Il credito di imposta spetta solo per le spese con una delle seguenti finalità:

  • la sanificazione degli ambienti;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Test sierologici ai dipendenti: rientrano nel bonus sanificazione?

I test sierologici ai dipendenti rientrano tra le spese che danno diritto al bonus sanificazione?

All’interrogativo posto da una società del settore edilizio l’Agenzia delle Entrate risponde negativamente.

Il “no” dell’Amministrazione finanziaria è motivato nella risposta all’interpello 510 del 2 novembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 510 del 2 novembre 2020
Articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). Spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente.

Dopo aver ricapitolato il quadro normativo di riferimento, il documento di prassi spiega per quali ragioni la spesa non dà diritto al credito d’imposta.

A prevedere l’agevolazione è l’articolo 125 del decreto Rilancio, ovvero il numero 34 del 19 maggio 2020.

A fornire i chiarimenti sul bonus sanificazione è la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E.

Il documento di prassi spiega che il comma 2 dell’articolo in questione contiene un elenco esemplificativo delle spese agevolabili indicate nel comma 1.

Sebbene tale elenco non possa essere ritenuto esaustivo, i costi che danno diritto all’agevolazione devono avere due specifiche finalità:

  • la sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati), come descritta nel paragrafo 2.2.1 della circolare n. 20/E del 2020;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti).

L’Agenzia delle Entrate, dunque, interpreta la norma in modo piuttosto rigido e non condivide la soluzione proposta dall’istante.

In merito alle spese in questione nel documento si legge che:

“non essendo riferibili né all’attività di sanificazione, né all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti, non rientrino tra quelle ammissibili al credito d’imposta di cui all’articolo 125 del decreto rilancio.”

Test sierologici ai dipendenti: come utilizzare il bonus sanificazione

Il bonus sanificazione, previsto dall’articolo 125 del decreto Rilancio, consiste in un credito d’imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi per la salute dei lavoratori.

Il credito di imposta poteva essere richiesto dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e dagli enti religiosi civilmente riconosciuti.

La scadenza per l’agevolazione è già passata: era il 7 settembre 2020.

Il credito di imposta può essere fruito nei seguenti modi:

  • in compensazione, attraverso il modello F24;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, tra i quali gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

A fronte della misura teorica del 60%, all’atto pratico il credito di imposta non raggiungeva neppure il 10% delle spese documentate, vista la quantità di domande e le risorse finanziarie disponibili.

Attraverso il decreto Agosto il Governo ha rifinanziato la misura portando la percentuale effettiva dell’agevolazione poco oltre il 28% dei costi sostenuti: comunque sotto la metà dell’agevolazione teorica prospettata dalla norma.

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