Bonus sanificazione e dpi, credito di imposta del 28,3%: la conferma delle Entrate

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus sanificazione e dpi, credito di imposta del 28,3%: l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 17 dicembre 2020 conferma la percentuale su cui calcolare il credito di imposta. La notizia era già arriva con la legge di conversione Decreto Agosto che ha stanziato ulteriori 403 milioni di euro per l'agevolazione. Con le risorse aggiuntive, il bonus ha raggiunto quasi la metà del valore atteso in principio, il 60%.

Bonus sanificazione e dpi, credito di imposta del 28,3%: la conferma delle Entrate

Bonus sanificazione e dpi: gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che ne hanno fatto richiesta entro il 7 settembre riceveranno un credito di imposta pari al 28,3% circa delle spese sostenute.

La conferma definitiva arriva con il provvedimento numero 381183 del 17 dicembre 2020 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.

Il documento mette in chiaro le novità che derivano dalla conversione del Decreto Agosto, approvata il 12 ottobre 2020 in via definitiva, che ha stanziato nuovi fondi modificando per la seconda volta il valore del credito di imposta.

L’articolo 125 del Decreto Rilancio ha introdotto un beneficio pari al 60% delle somme investite per la sanificazione di ambienti e strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e non solo, ma ha messo a disposizione risorse insufficienti a soddisfare le domande.

Un divario che ha imposto la necessità di riparametrare il valore in base alle richieste ricevute. Con il provvedimento dell’11 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate infatti indicava le modalità di calcolo del valore del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario: dal 60% passava al 9,38%.

Bonus sanificazione e dpi: cambia ancora la percentuale e sale al 28,3% circa

A mettere una toppa sul bonus sanificazione e dpi, estremamente ridotto rispetto alle aspettative, è arrivata la legge di conversione del Decreto Agosto, approvata il 12 ottobre 2020 in via definitiva.

Nel testo originario è a stato un nuovo comma all’articolo 31, il comma 4 ter:

“Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 403 milioni di euro per l’anno 2020.

Le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al citato articolo 125, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i criteri e le modalità ivi previsti”.

La platea rimane la stessa, tutti coloro che hanno presentato domanda per il bonus sanificazione entro la scadenza del 7 settembre 2020, ma la somma totale da dividere si triplica. Di conseguenza si triplica anche la percentuale del credito di imposta.

Ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta non spetta più il 9,3% ma il 28,3% circa delle spese sostenute, entro il limite dei 60.000 euro.

Bonus sanificazione e dpi: credito di imposta del 28,3% con 603 milioni di euro totali

Tra il 60% di cui si è parlato in principio e il 9,3% annunciato dall’Agenzia delle Entrate prevale, quindi, una via di mezzo.

Il 28,3% deriva dallo stesso calcolo effettuato nel provvedimento dell’11 settembre 2020 ma con i nuovi valori: il rapporto si basa sul totale delle risorse stanziate, 603 milioni di euro e 1.278.578.142 euro, le somme richieste dai contribuenti che hanno presentato domanda entro la scadenza del 7 settembre 2020.

La percentuale del 47,1617%, confermata dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento numero 381183 del 17 dicembre 2020, si sostituisce, quindi, al primo risultato (15,6423%).

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 381183 del 17 dicembre 2020
Determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Ma come si arriva a un bonus sanificazione pari al 28,3% circa? Facciamo un esempio pratico.

Immaginiamo che le spese sostenute dal contribuente e per le quali viene richiesto il credito d’imposta siano pari a 10.000 euro (il limite massimo è 60.000 euro):

  • 10.000,00 euro * 60% (valore del credito di imposta stabilito dal DL Rilancio) = 6.000,00 euro;
  • 6.000,00 euro *47,1617% (nuova percentuale su cui riparametrare il credito di imposta)= 2829,7 euro.

Facendo una semplice proporzione, emerge che il credito di imposta passa dal 60% al 28,3% circa, mentre calcolando il bonus sanificazione sulla prima dotazione disponibile si arrivava al 9,38%.

Nonostante l’intervento inserito nel Decreto Agosto abbia triplicato la misura, per i contribuenti non resta che accontentarsi di un credito di imposta a metà, rispetto alle aspettative iniziali, per le spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale.

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