Agevolazioni sanificazione ed adeguamento ambienti di lavoro: la circolare AdE

Guendalina Grossi - Dichiarazioni e adempimenti

Dall'Agenzia delle Entrate i modelli e le istruzioni per usufruire delle agevolazioni fiscali per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Tutti i dettagli sull'accesso ai crediti di imposta previsti dal Decreto Rilancio nella circolare 20/E del 10 luglio 2020.

Agevolazioni sanificazione ed adeguamento ambienti di lavoro: la circolare AdE

Agevolazioni fiscali per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro: dall’Agenzia delle Entrate arrivano i modelli e le istruzioni per beneficiare dei crediti di imposta introdotti dal Decreto Rilancio.

Con la circolare numero 20/E del 10 luglio 2020, inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per l’accesso ai benefici.

Tramite il servizio web ad hoc o utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate dovrà essere inviato il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta: i contribuenti riceveranno risposta entro cinque giorni.

La circolare spiega chi può beneficiare dei crediti d’imposta introdotti dal DL Rilancio, precisando che tra i possibili beneficiari delle agevolazioni rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020
Dl Rilancio: crediti di imposta per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro. Pronto il Provvedimento che approva il modello e le istruzioni e pubblicata la circolare con i primi chiarimenti

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: i soggetti beneficiari

L’articolo 120 del DL Rilancio ha introdotto un credito d’imposta per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020
Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Per attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico si intendono:

  • gli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • gli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  • le stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
  • le persone fisiche e delle associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

Non essendo prevista alcuna distinzione in base al regime fiscale adottato.

Per quanto riguarda le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati,
compresi gli enti del Terzo settore, la circolare chiarisce che il beneficio è esteso anche a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa.

Credito di imposta adeguamento degli ambienti di lavoro: le opzioni di utilizzo

L’ammontare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro.

Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può superare il limite di 48.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile in due modalità alternative:

  • esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Si precisa che sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.

La norma, inoltre, prevede che il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione: i soggetti beneficiari

L’articolo 125 del DL Rilancio ha previsto l’assegnazione di un credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi utili a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Possono beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ed in particolare:

  • imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del
  • comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
  • persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti.

Anche in questo caso, come per il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per l’accesso all’agevolazione non è determinante il regime fiscale adottato.

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione: le opzioni di utilizzo

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ammontare cui parametrare il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è rappresentato dalle spese oggetto dell’agevolazione qualora sostenute nell’anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) dai soggetti beneficiari sopra individuati.

La norma prevede che tale credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili.

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro.

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di
protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili nelle seguenti modalità:

  • in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

La Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021.

Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, dovranno essere indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni.

Modello di comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro E per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
Modello di comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

La comunicazione della cessione del credito d’imposta deve avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nel provvedimento pubblicato il 10 luglio 2020 si chiarisce che la comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la Comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della Comunicazione stessa.

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020
Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione: la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

La comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione potrà essere inviata, invece, dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Anche in questo caso la comunicazione della cessione deve avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Istruzioni per la compilazione della comunicazione
Istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

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