La riforma del terzo settore: quando entrerà in vigore

Cristina Cherubini - Associazioni

Il d.lgs 117/2017, meglio conosciuto come codice del terzo settore, ha innescato una riforma che ancor oggi si fa attendere dagli utilizzatori, in quanto pur essendo pronta ad essere attuata, presenta alcune lacune amministrative che ne comportano un rallentamento istituzionale.

La riforma del terzo settore: quando entrerà in vigore

Riforma del terzo settore, quando entrerà in vigore? Una delle domande più frequenti, che desta negli enti del terzo settore numerosi dubbi, riguarda la data di effettiva operosità della riforma del mondo del no profit, in quanto fin dall’approvazione del d.lgs 117/2017, si è caduti in una gigantesca bolla di sapone, carichi di dubbi che ancora oggi non hanno trovato risposte.

L’effettiva entrata in vigore della riforma del terzo settore porterà conseguenze rivoluzionarie nel campo del no profit, dalla decadenza della qualifica fiscale di ONLUS, alla riformulazione delle categorie di associazioni, all’eliminazione di alcuni regimi di tassazione fino ad oggi riservati agli enti non commerciali.

L’operatività del RUNTS sarà la svolta amministrativa che renderà effettiva la riforma del terzo settore, fino al momento in cui esso non sarà costituito saranno infatti ancora validi i riferimenti normativi previgenti relativi alle singole forme associative così come essere erano configurate pre-riforma.

L’entrata in vigore della riforma del terzo settore

Non vi sono date certe ad oggi. La scadenza infatti del 31 ottobre 2020 non è altro che una data entro la quale le ODV, APS ed ONLUS che vorranno entrare a far parte del terzo settore, potranno adeguare i propri statuti secondo le norme contenute dal d.lgs 117/2017 avvalendosi di maggioranze semplificate e convocando una assemblea ordinaria anziché straordinaria, come solitamente si richiede invece per tali cambiamenti interni all’ente.

La riforma avrà inizio nel momento in cui si assisterà al procedimento di popolamento del RUNTS, successivo alla ovvia precedente istituzione degli uffici ad esso appartenenti.

L’art. 30 del D.L 106/2020 parte dal fenomeno del primo popolamento del registro, specificando che “l’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l’Ufficio statale del RUNTS, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individua con apposito provvedimento il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS”.

Il popolamento iniziale del RUNTS consisterà quindi nel passaggio dei dati contenuti nei vai registri locali, delle associazioni appartenenti al mondo del no profit.

Le quali dopo esser state contattate dovranno manifestare o meno la loro intenzione ad entrare a far parte del terzo settore, dovendo in caso affermativo anche dimostrare di possedere i requisiti previsti dalla norma.

Il procedimento di trasferimento dati tra Registri

Il termine a decorrere dal quale il RUNTS inizierà il processo di trasferimento dati degli enti, di cui parla l’art. 30 del decreto legge 106/2020 è di fondamentale rilevanza al fine di poter comprendere la completa gestione del procedimento di applicazione della riforma.

Entro i novanta giorni successivi al termine di cui all’articolo 30, i competenti uffici delle Regioni e delle province autonome avranno il compito di comunicare telematicamente al RUNTS, i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.

Unitamente ai dati richiesti, i registri locali trasmettono telematicamente al RUNTS anche la seguente documentazione:

  • copia dell’atto costitutivo;
  • copia dell’ultimo statuto in loro possesso.

Il competente ufficio territoriale del RUNTS dopo aver preso in carico tutte le informazioni, deve verificare entro centottanta giorni, la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti di propria competenza.

Se le informazioni disponibili sulla base dati dovessero risultare incomplete, l’ufficio del RUNTS chiederà all’ente ulteriore documentazione.

Tale ulteriore richiesta dilazionerà per un massimo di 60 giorni il tempo previsto per il vaglio della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al Registro Unico.

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