Il nuovo decreto Lavoro modifica il bonus donne. L'esonero contributivo pieno aumenta per chi assume donne in condizioni svantaggiate nel 2026
Aumenta l’importo dell’esonero contributivo del 100 per cento per i datori di lavoro che assumono donne in particolari condizioni svantaggiate nel 2026.
Il nuovo decreto lavoro propone una versione rivisitata dell’incentivo all’occupazione già confermato fino a dicembre dal decreto Milleproroghe.
Lo sgravio sale per chi assume nelle aree della Zes Unica Sud ma viene confermato il requisito dell’incremento occupazionale.
Vediamo come cambia l’agevolazione e quali sono requisiti e importo che si possono ottenere.
Bonus donne 2026: aumenta l’importo dell’esonero contributivo
Il nuovo decreto primo maggio, il n. 62/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale subito dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri, incentiva le nuove assunzioni di giovani, donne e nelle regioni del Mezzogiorno fino al 31 dicembre.
A cambiare non sono solo i bonus per l’assunzione di giovani under 35 e nella Zes ma anche quello che mira ad incentivare l’occupazione femminile.
I datori di lavoro che, dal 1° gennaio al 31 dicemebre 2026, assumono a tempo indeterminato donne in particolari condizioni svantaggiate possono ottenere un esonero contributivo totale (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) per massimo 2 anni.
Lo sgravio può essere fruito nel limite massimo di 650 euro mensili, elevabili a 800 euro in caso di assunzioni nelle aree della Zes Unica Sud, la Zona Economica Speciale del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.
La nuova versione dell’agevolazione introdotta dal DL primo maggio sostituisce interamente quella prevista dal decreto Milleproroghe.
Con la versione 2.0 del bonus, l’esonero resta confermato al 100 per cento per le assunzioni effettuate nel corso del 2026 ma si prevede appunto un incremento dell’importo massimo fruibile.
Attenzione però anche ai requisiti: anche nella nuova versione la nuova assunzione deve comportare per l’azienda un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei dipendenti occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
I requisiti per ottenere il bonus assunzione donne
Il bonus per le nuove assunzioni non può essere richiesto per tutte le lavoratrici ma solo per quelle che rientrano in particolari categorie definite svantaggiate.
Si tratta, nello specifico, di donne di qualsiasi età, senza vincoli di residenza e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno due anni oppure da almeno un anno se appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” presente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014:
- non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- hanno più di 50 anni d’età;
- sono adulte che vivono soli con una o più persone a carico;
- sono occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- appartengono a una minoranza etnica di uno Stato membro e hanno la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
Per quel che riguarda la durata dell’esonero, come si legge all’articolo 1, comma 4, l’incentivo può essere fruito per massimo un anno in caso di assunzione a tempo indeterminato di donne che appartengono alle categorie individuate dalle lettere dalla a) alla g) della già citata definizione di “lavoratore svantaggiato”. Si tratta delle condizioni elencate in precedenza a cui sia aggiunge la mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
L’esonero può essere ottenuto anche per le donne già occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in questione.
Per poter ottenere il bonus, inoltre, fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi previsti all’articolo 31 del Dlgs n. 150/2015, i datori di lavoro non devono aver licenziato nei 6 mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo o tramite a licenziamenti collettivi.
Allo stesso modo del bonus giovani, l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente mentre è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxi deduzione sul costo del lavoro.
I benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa di 26,5 milioni di euro per il 2026, 63,7 milioni di euro per il 2027 e di 51,3 milioni di euro per il 2028 e sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea.
Il decreto lavoro non indica la necessità di un decreto ministeriale per l’attuazione della nuova versione dell’agevolazione. Per l’applicazione pratica della misura dovrebbero essere sufficienti le istruzioni operative da parte dell’INPS.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus donne 2026: aumenta l’importo dell’esonero contributivo