Bonus donne 2026, aumenta l’importo dell’esonero contributivo: requisiti e domanda

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il decreto Lavoro modifica il bonus donne. L'esonero contributivo aumenta per chi assume donne in condizioni svantaggiate nel 2026 ma devono essere rispettate precise condizioni

Bonus donne 2026, aumenta l'importo dell'esonero contributivo: requisiti e domanda

L’importo dell’esonero contributivo del 100 per cento per i datori di lavoro che assumono donne in particolari condizioni svantaggiate nel 2026 può arrivare fino a 800 euro mensili.

Con il nuovo decreto Lavoro è arrivata la versione rivisitata dell’incentivo all’occupazione e le istruzioni INPS hanno fornito le prime indicazioni operative in attesa del via libera all’invio delle domande.

Lo sgravio sale per chi assume nelle aree della Zes Unica Sud ma viene confermato il requisito dell’incremento occupazionale.

Vediamo come è cambiata l’agevolazione e quali sono requisiti e importo che si possono ottenere.

Bonus donne 2026: aumenta l’importo dell’esonero contributivo

Il decreto lavoro, il n. 62/2026, incentiva le nuove assunzioni di giovani, donne e nel Mezzogiorno fino al 31 dicembre. A cambiare rispetto a quanto previsto finora non sono solo i bonus per l’assunzione di giovani under 35 e nella Zes ma anche quello che mira ad incentivare l’occupazione femminile.

I datori di lavoro che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, assumono a tempo indeterminato donne in particolari condizioni svantaggiate possono ottenere un esonero contributivo totale (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) per massimo 2 anni.

Lo sgravio può essere fruito nel limite massimo di 650 euro mensili, elevabili a 800 euro in caso di assunzioni nelle aree della Zes Unica Sud, la Zona Economica Speciale del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

La nuova versione dell’agevolazione introdotta dal DL primo maggio sostituisce interamente quella prevista dal decreto Milleproroghe.

Con la versione 2.0 del bonus, l’esonero resta confermato al 100 per cento per le assunzioni effettuate nel corso del 2026 ma si prevede appunto un incremento dell’importo massimo fruibile.

Attenzione però anche ai requisiti: anche nella nuova versione la nuova assunzione deve comportare per l’azienda un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei dipendenti occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

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I requisiti per ottenere il bonus assunzione donne

Il bonus per le nuove assunzioni non può essere richiesto per tutte le lavoratrici ma solo per quelle che rientrano in particolari categorie definite svantaggiate.

Si tratta, nello specifico, di donne di qualsiasi età, senza vincoli di residenza e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno due anni oppure da almeno un anno se appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” presente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014:

  • età compresa tra i 15 e i 24 anni
  • non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • hanno più di 50 anni d’età;
  • sono adulte che vivono soli con una o più persone a carico;
  • sono occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  • appartengono a una minoranza etnica di uno Stato membro e hanno la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

Da evidenziare che l’esonero non può essere applicato per le stabilizzazioni né ai rapporti di lavoro domestico o ai rapporti di apprendistato.

Per quel che riguarda la durata dell’esonero, come si legge all’articolo 1, comma 4, l’incentivo può essere fruito per massimo un anno in caso di assunzione a tempo indeterminato di donne che appartengono alle categorie individuate dalle lettere dalla a) alla g) della già citata definizione di “lavoratore svantaggiato”. Si tratta delle condizioni elencate in precedenza a cui sia aggiunge la mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L’INPS precisa che, ai fini del rispetto del requisito della mancata occupazione, si considera il periodo di 6 mesi che precede la data di assunzione. In tale periodo il lavoratore non deve aver svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro) la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione.

L’esonero può essere ottenuto anche per le donne già occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in questione.

Per poter ottenere il bonus, i datori di lavoro interessati dovranno garantire la regolarità contributiva tramite il DURC, il rispetto degli accordi collettivi nazionali, il requisito dell’incremento occupazionale netto e l’applicazione del nuovo salario giusto. Inoltre, non devono aver licenziato nei 6 mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo o tramite a licenziamenti collettivi.

Si ricorda, poi, che fino alla pubblicazione del decreto attuativo, l’obbligo di pubblicazione dell’offerta di lavoro sulla piattaforma SIISL resta un adempimento opzionale. Poi diventerà un requisito imprescindibile.

Allo stesso modo del bonus giovani, l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente mentre è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxi deduzione sul costo del lavoro.

I benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa di 26,5 milioni di euro per il 2026, 63,7 milioni di euro per il 2027 e di 51,3 milioni di euro per il 2028 e sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea.

Bonus donne: come fare domanda

L’INPS, come detto, ha fornito le prime istruzioni operative ma i datori di lavoro non possono ancora fare domanda per l’incentivo. Il modulo da utilizzare, infatti, non è ancora disponibile: sarà lo stesso Istituto ad annunciare l’apertura del servizio tramite un’apposita comunicazione.

Il modulo verrà messo a disposizione sul portale istituzionale nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026”.

Qui dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell’impresa;
  • dati identificativi della lavoratrice già assunta o da assumere;
  • tipologia di classe di svantaggio della donna;
  • tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
  • retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  • dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R n. 445/2000, con la quale si esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice;
  • dichiarazione del datore di lavoro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di corrispondere ai lavoratori un trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo, così come determinato dal decreto lavoro.

I datori di lavoro, dunque, dovranno autodichiarare di applicare il CCNL più rappresentativo ai fini dell’applicazione del TEC, il trattamento economico complessivo, ai fini del riconoscimento ai dipendenti del cosiddetto salario giusto. Un concetto che però deve ancora essere ancora chiarito nei dettagli. Al momento, quindi, le circolari chiedono ai datori di lavoro di procedere tramite autocertificazione.

La domanda può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.

INPS - Circolare n. 57 del 14 maggio 2026
Scarica la circolare con le istruzioni per il bonus donne