Iperammortamento: agevolazione fruibile dopo perizia

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione dei redditi

La perizia tardiva non fa decadere il diritto all'iperammortamento ma comporta lo slittamento del periodo di fruizione dell'agevolazione. Ecco la risoluzione n. 27/E dell'Agenzia elle Entrate.

Iperammortamento: agevolazione fruibile dopo perizia

Iperammortamento: ulteriori chiarimenti sui termini per l’acquisizione della perizia giurata arrivano con la risoluzione n. 27/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 9 aprile 2018.

Per fruire dell’agevolazione prevista dall’iperammortamento è necessario che siano acquisiti tutti i documenti richiesti, tra cui la perizia tecnica giurata per i beni di valore superiore ai 500.000 euro.

In caso di perizia tardiva non si decadrà dal beneficio previsto ma la fruizione dell’iper ammortamento partirà dalla data di acquisizione della documentazione richiesta.

Iperammortamento: agevolazione fruibile dopo perizia

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 9 aprile 2018 fornisce indicazioni utili nel caso particolare in cu la perizia giurata dell’iperammortamento sia acquisita in un periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione del bene.

Come noto, per beneficiare dell’iperammortamento, la maggiorazione al 250 per cento del costo di acquisizione dei beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, è necessario rispettare il requisito dell’inteconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per poter fruire dell’agevolazione è necessaria la produzione, da parte dell’impresa, di una dichiarazione resa dal rappresentante legale che certifichi l’avvenuta interconnessione del bene.

In caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro sarà invece necessaria la produzione di una perizia tecnica giurata ovvero un attestato di conformità che certifichi, oltre all’interconnessione, anche il possesso dei requisiti tecnici del bene previsti dagli elenchi di cui all’allegato A o B della Legge di Bilancio 2017.

Iperammortamento: documenti necessari e termini di acquisizione

Per poter usufruire dell’iper ammortamento sarà quindi indispensabile produrre i documenti previsti dalla normativa di riferimento (articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017), ovvero:

  • dichiarazione del legale rappresentante;
  • perizia tecnica giurata o attestato di conformità.

In merito ai termini di acquisizione, la risoluzione n. 27/E chiarisce che tali documenti dovranno esser predisposti entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Nell’ultimo caso, l’agevolazione dell’iperammortamento potrà essere fruita solo a partire dal periodo d’imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Il comma 11 della Legge di Bilancio 2017 non preveda alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, debbano essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione.

Perizia tardiva: iperammortamento dal periodo d’imposta d’acquisizione dei documenti

Cosa succede nel particolare caso in cui l’acquisizione dei documenti richiesti avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione del bene?

La risoluzione pubblicata dall’Agenzia delle Entrate sottolinea l’importanza della perizia e della dichiarazione del rappresentante legale ai fini del rispetto dei requisiti richiesti dai beni iper ammortizzabili.

In considerazione di ciò, si evidenzia come nel caso in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di inteconnessione, la fruizione dell’agevolazione debba iniziare a partire da tale data.

Se l’onere documentale è assolto in un periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione non si decadrà dalla spettanza dell’iperammortamento, ma tale circostanza comporterà lo slittamento del momento dal quale si potrà iniziare a fruire del beneficio.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate riporta il seguente esempio di perizia tardiva:

nel caso di un bene rientrante nell’allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super ammortamento.

La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente (v. la circolare n. 4/E del 2017, paragrafo 6.4.1, esempio 9).

Si allega di seguito la risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018:

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018
Iper ammortamento - Ulteriori chiarimenti sui termini per l’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa - Articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

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