Regime forfettario e cessione diritti d’autore: niente ritenuta sui compensi correlati

Regime forfettario e cessione diritti d'autore: non si applica la ritenuta del 25% sui compensi corrisposti dal sostituto nel caso di attività correlata a quella di lavoro autonomo, ma il reddito rientra nel calcolo del limite dei 65.000 euro per l'accesso o permanenza nella tassazione sostitutiva Irpef del 15%. I chiarimenti nella risposta all'interpello n. 517 del 12 dicembre 2019.

Regime forfettario e cessione diritti d'autore: niente ritenuta sui compensi correlati

Regime forfettario e cessione diritti d’autore: si applica la tassazione sostitutiva Irpef del 15% alle somme corrisposte al titolare di partita IVA, ma solo se i compensi riguardano attività correlate a quelle da lavoro autonomo.

È l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 517 del 12 dicembre 2019, a chiarire le regole da applicare. I redditi da diritto d’autore percepiti dal contribuente rientrano, con le specifiche regole di tassazione degli stessi, nel limite dei 65.000 euro da considerare per la verifica dei requisiti per l’accesso o permanenza nel regime forfettario.

Non si applica la ritenuta d’acconto ai fini Irpef sui compensi relativi a cessione dei diritti d’autore, esclusivamente per le attività che sono effettivamente connesse a quelle da lavoro autonomo.

Ai compensi percepiti, prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, dovrà essere applicato il regime fiscale di maggior favore che consente di ridurre i proventi percepiti al 25% o al 40% in relazione all’età del soggetto percipiente.

Questo però soltanto in caso di correlazione dell’attività svolta con quella di lavoro autonomo dichiarata. A tal fine, il sostituto d’imposta dovrà acquisire dal professionista una dichiarazione che attesti che i compensi percepiti per diritti d’autore rispettino il requisito di cui sopra.

Regime forfettario e cessione diritti d’autore: niente ritenuta sui compensi correlati

Non si applica la ritenuta d’acconto sulla cessione diritti d’autore per i compensi connessi all’attività di lavoro autonomo corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfettario.

È questo quanto chiarito in prima battuta dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 517 che risolve uno dei tanti dubbi conseguenti alla pubblicazione della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.

Ne sono prova gli innumerevoli interpelli presentati dai contribuenti, che hanno contribuito a rendere più trasparente la paradossale confusione creatasi a seguito delle modifiche a quello che, invece, è stato introdotto come regime fiscale semplificato per le piccole partite IVA.

Riprendendo quanto contenuto nella circolare 9/E, l’Agenzia delle Entrate ricorda che i proventi corrisposti a titolo di diritto d’autore:

  • se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, concorreranno alla verifica del limite dei 65.000 euro per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario, circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo;
  • qualora il contribuente consegua proventi della predetta categoria, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54 del TUIR.

A sollevare dubbi da parte dei titolari di partita IVA e dei sostituti d’imposta era stato proprio il secondo punto, che sembrava far trasparire l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto ai fini della corretta tassazione dei compensi percepiti, anche da contribuenti forfettari.

Così non è.

Le particolari modalità di tassazione citate dall’Agenzia delle Entrate sono quelle disposte per i redditi di cui all’articolo 53, comma 2, lettera b) del TUIR dall’articolo 54, comma 8:

“il reddito derivante da compensi da diritto d’autore è ridotto del 25 per cento a titolo di determinazione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti con meno di 35 anni.”

Anche la cessione dei diritti d’autore per i contribuenti che applicano il regime forfettario è quindi sottoposta al preventivo abbattimento forfettario, del 25% o 40%, e poi sottoposto a tassazione con imposta sostitutiva del 15% (o 5% nei primi anni d’attività).

Cessione diritti d’autore, tassazione con regime forfettario per i compensi correlati all’attività di lavoro autonomo

Così come già chiarito per quel che riguarda il regime dei minimi, anche per i forfettari la cessione del diritto d’autore rientra a pieno titolo tra i compensi tassati con imposta sostitutiva.

Alla luce di ciò, se i redditi derivanti dalla cessione del diritto d’autore sono correlati all’attività di lavoro autonomo svolta:

  • concorrono alla verifica del limite di 65.000 euro per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario;
  • saranno assoggettati all’imposta sostitutiva di cui ai commi 64 o 65, con le particolarità che le aliquote di abbattimento forfettario dei costi saranno quelle previste dall’articolo 54, comma 8, del TUIR.

Pertanto, il sostituto d’imposta non dovrà applicare la ritenuta d’acconto sui compensi da diritto d’autore correlati a quelli relativi all’attività svolta dal titolare di partita IVA in regime forfettario.

Il professionista dovrà però rilasciare al sostituto una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, nella quale si attesta che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività autonoma esercitata.

Tuttavia, precisa in chiusura l’Agenzia delle Entrate:

“qualora il sostituto non sfruttasse alcun diritto d’autore oppure qualora i commissionari dell’istante dovessero svolgere a favore dell’istante medesimo un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, gli stessi nel primo caso non potrebbero applicare le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 8, del TUIR e nel secondo caso non potrebbero applicare il regime forfettario in esame e l’istante ricadrebbe nell’obbligo di operare ai sensi di legge la ritenuta d’acconto, a nulla rilevando la sopra menzionata dichiarazione rilasciata dai commissionari medesimi.”

Insomma, senza i requisiti per il forfettario, ed in caso di presenza di una delle cause ostative, si torna alla ritenuta d’acconto.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network