Superbonus, per la proroga al 31 dicembre per le unifamiliari si calcolano anche le spese anticipate

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Superbonus alla prova della scadenza del 31 dicembre 2023 per le unifamiliari. Chi ha perfezionato il requisito del SAL al 30 settembre 2022 e può quindi beneficiare della proroga del bonus del 110 per cento fino alla fine dell'anno potrà includere nella detrazione anche le spese anticipate

Superbonus, per la proroga al 31 dicembre per le unifamiliari si calcolano anche le spese anticipate

Per il superbonus sulle unifamiliari la scadenza ultima resta fissata al 31 dicembre 2023.

Questa la data da monitorare ai fini dell’accesso alla detrazione del 110 per cento in caso di perfezionamento del SAL del 30 per cento entro il 30 settembre 2022, condizione alla quale è stata legata la proroga dell’agevolazione fino alla fine dell’anno.

Nel calcolo dei costi ammessi al superbonus del 110 per cento per i lavori sulle abitazioni unifamiliari si dovrà tener conto delle spese sostenute entro la fine dell’anno, e quindi anche quelle anticipate. Non sarà rilevante quindi il computo dei lavori, ma le fatture effettivamente pagate all’impresa.

Superbonus, per la proroga al 31 dicembre per le unifamiliari si calcolano anche le spese anticipate

È una delle principali regole da considerare ai fini dell’accesso al superbonus: per la proroga al 31 dicembre 2023 si dovrà tener conto delle spese sostenute.

Un’indicazione che arriva dalla lettura di quanto previsto dal comma 8-bis, articolo 119 del Decreto Rilancio, che in merito alle scadenze del superbonus per le abitazioni unifamiliari prevede quanto segue:

“Per gli interventi effettuati su unita’ immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.”.

Due quindi i criteri per determinare ammessi ed esclusi dalla maxi agevolazione del 110 per cento:

  • ai fini del termine del 30 settembre 2022 era necessario considerare i lavori effettuati e raggiungere almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo;
  • nella proroga al 31 dicembre 2023 entrano invece le spese sostenute.

Si calcoleranno le spese sostenute anche ai fini della fruizione del superbonus del 90 per cento per i titolari di reddito fino a 15.000 euro, riparametrato sulla base dei parametri del quoziente familiare per il superbonus.

Nel calcolo dei costi ammessi al superbonus, fruito mediante detrazione in dichiarazione dei redditi, entreranno le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e quindi le fatture pagate dal committente all’impresa.

È quindi possibile anticipare le spese e completare i lavori in data successiva.

Superbonus sulle unifamiliari fino al 31 dicembre 2023 con possibilità di anticipare il pagamento delle spese

Nell’ambito del bonus facciate, era stata una risposta del MEF fornita in Commissione Finanze della Camera ad ottobre del 2022 a prevedere la possibilità di prolungare la durata dell’agevolazione anticipando il pagamento delle spese, anche in caso di opzione per lo sconto in fattura.

Stessa regola ribadita in un successivo intervento proprio in merito al superbonus, che spetta quindi in relazione al periodo di sostenimento delle spese, “risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili.”

Gli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio non fissano infatti un termine entro il quale ultimare i lavori, fermo restando che risulta in ogni caso necessario che gli interventi siano completati integralmente. Un requisito fondamentale per “cristallizzare” il diritto alla detrazione fiscale.

Chi ha perfezionato il requisito del SAL del 30 per cento entro il 30 settembre 2022 potrà mettere in salvo il superbonus del 110 per cento pagando le spese dei lavori entro il 31 dicembre, a prescindere da ulteriori stati di avanzamento dell’intervento in programma.

In tal modo dovrebbe essere garantita la possibilità di completare i lavori anche dopo il 31 dicembre 2024.

Condizione fondamentale per la fruizione del superbonus 110 per cento sarà in ogni caso il completamento dell’intervento, considerando che come chiarito dal MEF:

“La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma - quale, tra gli altri, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali richiesti in termini di risparmio energetico o antisismici - determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”.

L’anticipo del pagamento è quindi una via da intraprendere con cautela, e nell’ambito del superbonus bisognerà soppesare rischi e benefici anche tenuto conto delle incertezze che caratterizzano il settore dell’edilizia.

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