Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: scadenza 30 novembre per restituire gli importi oltre i massimali

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: la scadenza del 30 novembre 2022 segna anche il termine ultimo per la restituzione degli importi in caso di superamento dei massimali. Le istruzioni per procedere con i versamenti arrivano dall'Agenzia delle Entrate.

Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: scadenza 30 novembre per restituire gli importi oltre i massimali

Lo scorso 22 giugno, a pochi giorni dalla data prevista in principio, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato la scadenza per la trasmissione dell’Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid al 30 novembre 2022.

Il termine stabilito in seconda battuta segna anche l’ultimo giorno utile per la restituzione degli importi in caso di superamento dei massimali previsti dal Quadro Temporaneo.

Il provvedimento del 27 aprile 2022, infatti, non è stato modificato nel punto in cui detta i tempi per mettersi in regola nel caso in cui siano stati ricevuti bonus, agevolazioni e contributi oltre i limiti stabiliti.

Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: la nuova scadenza coincide con la restituzione degli importi oltre i massimali

Le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni sui tempi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per procedere con l’iscrizione degli Aiuti di Stato Covid nel Registro Nazionale (RNA) hanno creato i presupposti per disporre la proroga della scadenza per la trasmissione dell’autodichiarazione prevista dal primo DL Sostegni, rimasta a lungo nell’ombra e tanto discussa.

E infatti, dopo poche ore dall’entrata in vigore del DL n. 73/2022, l’Agenzia delle Entrate ha riscritto i tempi indicati nel provvedimento del 27 aprile 2022 con cui ha dettato regole e istruzioni da seguire per rispettare l’adempimento comunicativo.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 22 giugno 2022
Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022

Il documento ha sostituito nel testo originario due date di scadenza:

  • il 30 giugno 2022 come ultimo giorno utile per la trasmissione degli Aiuti di Stato Covid è diventato il 30 novembre 2022;
  • allo stesso modo anche per la definizione agevolata degli avvisi bonari i contribuenti possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Tutti gli altri contenuti restano uguali, ma questi due termini non sono gli unici da considerare.

Il provvedimento del 27 aprile, così come richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito anche modalità da seguire e tempi da rispettare per la restituzione degli importi eccedenti in caso di superamento dei massimali previsti dal Quadro Temporaneo degli Aiuti di Stato Covid.

I contribuenti sono chiamati a procedere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, ovvero entro la scadenza del 30 novembre 2022.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 143438 del 27 aprile 2022
Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici

Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: scadenza 30 novembre per la restituzione degli importi oltre i massimali

Con la proroga disposta dall’Agenzia delle Entrate, quindi, la data di scadenza è diventata unica: entro il 30 novembre 2022 è necessario procedere con la trasmissione dell’Autodichairazione degli Aiuti di Stato Covid ed, eventualmente, anche con la restituzione degli importi oltre i massimali.

Sono due le modalità per mettersi in regola nel caso in cui bonus, contributi e agevolazioni superino i limiti stabiliti:

  • sottrarre le cifre da nuovi aiuti ricevuti;
  • restituire le somme volontariamente.

Le somme da restituire devono essere versate tramite modello F24 ma è esclusa la compensazione.

Nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 35/E del 5 luglio 2022 il codice tributo da inserire nel modello F24 ELIDE e le istruzioni per la compilazione.

8174 “Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti
eccedenti il massimale spettante - CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021”
è il codice tributo da utilizzare per la restituzione. Il pagamento deve, poi, includere anche gli interessi, caratterizzati invece dalla sequenza di cifre 8175.

Codice TributoDenominazione
8174 Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021
8175 Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti
eccedenti il massimale spettante - INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021

Di seguito un riepilogo dei massimali stabiliti dal Quadro temporaneo degli Aiuti di Stato Covid.

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