Amministratori di società commerciali: disciplina civilistica e funzioni

Carla Mele - Diritto societario

Amministratori della società: ecco disciplina normativa prevista dal Codice Civile e funzioni dell'organo amministrativo, con costituzione, doveri e responsabilità.

Amministratori di società commerciali: disciplina civilistica e funzioni

Nel nostro ordinamento giuridico, gli amministratori sono i soggetti a cui è affidata la gestione della società.

Secondo l’articolo 2380-bis del Codice Civile, “la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.”.

Vediamo di seguito cosa prevede la legge sulla nomina, sulle funzioni e sulla responsabilità degli amministratori della società.

Amministratori: nomina e responsabilità. Riferimenti normativi codice civile

L’organo amministrativo, nominato dai soci riuniti in assemblea ordinaria, resta in carica per tre esercizi ed è rinnovabile senza alcun limite temporale. Può assumere sia forma collegiale (in questo caso prenderà il nome di consiglio di amministrazione) che unipersonale.

Essi vengono scelti anche tra non soci, purché rispettino i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza (articolo 2387 del codice civile).

L’articolo 2382 del codice civile stabilisce esplicitamente i casi di ineleggibilità degli amministratori, escludendo la possibilità di nomina “all’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

Amministratori: obblighi e funzioni

Le funzioni principali dell’organo amministrativo sono la predisposizione del bilancio d’esercizio, il controllo dell’assetto organizzativo, amministrativo e funzione di vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Gli amministratori hanno inoltre il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi.

Nello svolgimento della loro attività sono sottoposti ad una serie di obblighi da rispettare, tra i quali: il divieto di concorrenza, come disposto dall’articolo 2390 del Codice Civile e per evitare il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi sono chiamati a dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società (art. 2391 del codice civile).

Essi sono responsabili verso la società, i creditori e i terzi dei danni derivanti dall’inosservanza di questi doveri, e in tal caso possono essere revocati per giusta causa dal proprio incarico; il codice civile negli articoli 2393 e 2393-bis dispone la modalità per promuovere un’azione di responsabilità da parte dei soci verso gli amministratori.

Consiglio di amministrazione: diverse composizioni

Oltre al sistema di amministrazione tradizionale, per le S.p.A e le S.a.p.a è prevista la possibilità di scegliere tra altri due sistemi di amministrazione:

  • Sistema Monistico (art. da 2409-sexiesdecies a 2409-noviesdecies del codice civile).
  • Sistema Dualistico (art. da 2409-octies a 2409-quinquiesdecies del codice civile)

Nel sistema dualistico l’organo amministrativo si compone del consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza. Mentre il primo ha l’onere di compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento dell’oggetto sociale, il consiglio di sorveglianza svolge mansioni operative e di controllo tra cui:

  • nomina e revoca i membri del consiglio di gestione;
  • approva il bilancio d’esercizio;
  • esercita le funzioni di controllo del collegio sindacale previste dall’art 2403 comma 1 del codice civile;
  • promuove l’azione di responsabilità nei confronti del consiglio di gestione;
  • riferisce all’assemblea dei soci per iscritto i fatti principali riguardo l’attività di gestione svolta.

Nelle società che adottano il sistema monistico invece, lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo della società siano rispettivamente esercitati dal consiglio di amministrazione e da un comitato di controllo di gestione costituito al suo interno, i cui membri vengono nominati dal consiglio di amministrazione, e scelti secondo requisiti di indipendenza ovvero non devono aver alcun legame di tipo parentale (coniuge, parenti o affini entro il quarto grado) con gli amministratori della società.

Il comitato per il controllo sulla gestione vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, effettua il controllo interno del sistema amministrativo e contabile nonché vigila sulla corretta rappresentazione dei fatti di gestione.

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