Superbonus, con pagamento senza bonifico parlante si perde l’agevolazione?

Tommaso Gavi - Imposte

Si perde la detrazione se i pagamenti relativi alle spese per lavori di superbonus vengono effettuati con bonifico ordinario anziché con bonifico parlante? Al quesito risponde l'Agenzia delle Entrate: si può mantenere l'agevolazione con la ripetizione del pagamento o con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'impresa

Superbonus, con pagamento senza bonifico parlante si perde l'agevolazione?

Nel caso in cui i pagamenti dei lavori che rientrano nel superbonus vengano effettuati con bonifico ordinario e quindi senza bonifico parlante si perde l’agevolazione?

Al quesito risponde l’Agenzia delle Entrate nel corso della sesta edizione del Forum nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili del 23 gennaio 2023.

L’utilizzo del bonifico ordinario non permette il riconoscimento della detrazione, ad eccezione del caso di ripetizione del pagamento. In altre parole, l’importo deve essere restituito al contribuente il quale deve provvedere ad effettuare nuovamente il pagamento in modo corretto.

Nel caso in cui non fosse possibile si deve procedere con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’impresa, in cui la stessa dichiara di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità per la concorrenza alla determinazione del suo reddito.

Le regole da applicare al superbonus sono le stesse previste per gli altri bonus edilizi.

Superbonus, con pagamento senza bonifico parlante si perde l’agevolazione?

I pagamenti delle spese sostenute per interventi che rientrano nel superbonus devono essere effettuate con bonifico parlante.

Tale modalità permette, infatti, il prelievo della ritenuta dell’8 per cento.

Il bonifico bancario o postale deve necessariamente contenere le seguenti informazioni:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA o del codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

Cosa succede se viene utilizzato il bonifico ordinario? L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la compilazione incompleta del bonifico bancario o postale, che pregiudica l’obbligo di operare la ritenuta, non permette il riconoscimento della maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio.

Il chiarimento arriva nel corso della sesta edizione del Forum nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili del 23 gennaio 2023.

Per evitare di perdere l’agevolazione il contribuente deve provvedere alla ripetizione del pagamento: deve, in altre parole, farsi restituire le somme e provvedere nuovamente al pagamento in modo corretto così da permettere di operare la ritenuta.

Tale chiarimento, già fornito da precedenti documenti di prassi, non è di facile applicazione soprattutto nel caso di spese sostenute a cavallo di due anni. Per quale periodo d’imposta verrà riconosciuta l’agevolazione se il primo pagamento viene effettuato ad esempio nel 2022 e il secondo pagamento nel 2023?

Al netto di tale aspetto le regole valide per il superbonus sono le stesse di quelle per gli altri bonus, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Sul tema si era infatti espressa la circolare numero 43 del 2016. Il documento aveva chiarito che la preclusione alla fruizione del beneficio fiscale:

“può però ritenersi superata anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica”.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate al Forum nazionale dei commercialisti hanno seguito quelli della circolare numero 28 del 2022. Il documento di prassi spiegava infatti, quanto di seguito riportato:

“la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.”

Superbonus, in quali casi serve la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Nei casi in cui il pagamento non sia corretto, e non sia possibile la ripetizione, la detrazione può comunque essere salvata.

Se, ad esempio, i dati non sono completi e il pagamento non può essere ripetuto il contribuente può ottenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell’impresa che attesti la corretta contabilizzazione del ricavo.

In altre parole, l’impresa deve dichiarare che le somme sono state correttamente contabilizzate per la determinazione del reddito d’impresa.

La documentazione dovrà poi fornita al CAF o al professionista abilitato all’atto della predisposizione della dichiarazione dei redditi o agli uffici dell’Amministrazione finanziaria, qualora richiesto.

Con la risposta fornita nel corso del Forum nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili vengono superati i dubbi relativi a possibili differenze nelle regole previste per il superbonus e per le altre detrazioni edilizie.

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