Sismabonus acquisti, via libera anche con collegamento societario tra venditore e acquirente

Tommaso Gavi - Irpef

Via libera al sismabonus acquisti anche in caso di collegamento societario tra acquirente e venditore. A spiegarlo è l'Agenzia delle Entrate. Non sono previsti vincoli di interpretazione letterale della norma o di ratio dell'agevolazione

Sismabonus acquisti, via libera anche con collegamento societario tra venditore e acquirente

Il sismabonus acquisti spetta anche in presenza di un collegamento societario tra venditore e acquirente.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 398 del 27 luglio 2023.

Non c’è nessun limite sia dal punto di vista dell’interpretazione letterale della norma, sia da quello della ratio .

L’agevolazione ha infatti come obiettivo quello di promuovere la messa in sicurezza e la stabilità degli edifici e non ci sono esclusioni in casi di collegamento o rapporto societario tra il venditore e l’acquirente.

Sul numero di immobili che danno diritto all’agevolazione e sulla destinazione d’uso degli stessi, l’Amministrazione finanziaria richiama quanto già indicato in precedenti documenti di prassi.

Sismabonus acquisti, via libera anche con collegamento societario tra venditore e acquirente

Con la risposta all’interpello numero 398 del 27 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al sismabonus acquisti.

Le delucidazioni derivano dallo spunto fornito dall’istante, una società che svolge attività di costruzione, ristrutturazione, gestione, vendita, permuta, locazione, conduzione e amministrazione di immobili per ogni uso e destinazione.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 398 del 27 luglio 2023
Detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico (Sismabonus acquisti). Fruizione dell’agevolazione in caso di collegamento o rapporto societario tra venditore e acquirente.

La stessa intende sapere se ci sono vincoli al diritto all’agevolazione nel caso in cui esistano un rapporto o un collegamento societario tra acquirente e venditore, oltre all’eventuale numero di immobili che possono dare diritto all’agevolazione e alla destinazione degli stessi.

L’Agenzia delle Entrate sposa la soluzione proposta dal contribuente in merito alla possibilità di fruire del sismabonus acquisti anche se la società che acquista gli immobili risulti socia di quella che si occupa di demolizione e ricostruzione o comunque siano presenti collegamenti sulla base dell’articolo 2359, comma 3, del codice civile.

Prima di addentrarsi nei chiarimenti, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ricapitola i requisiti da rispettare e i limiti stabiliti dal quadro normativo dell’agevolazione.

Come stabilito dal comma 1 septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, il sismabonus acquisti spetta per la demolizione e ricostruzione, con miglioramento sismico, di interi edifici situati in comuni che rientrano nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

L’agevolazione è riconosciuta all’acquirente per il 75 o l’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare acquistata con atto pubblico di compravendita.

Il limite massimo della detrazione, per ciascuna unità immobiliare, è di 96.000 euro. L’agevolazione è riconosciuta per gli acquisti del periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2024.

Sismabonus acquisti, nessun vincolo all’accesso all’agevolazione, né letterale né nella ratio

Sposando la soluzione suggerita dall’istante, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non ci sono vincoli nel caso di collegamento societario tra venditore e acquirente.

Non sono infatti presenti vincoli alla fruizione dell’agevolazione:

  • né dal punto di vista dell’interpretazione letterale della norma;
  • né in base alla ratio dell’agevolazione.

In merito, nel documento di prassi viene spiegato quanto di seguito riportato:

“Sotto il primo profilo, infatti, la norma di riferimento non individua nessuna specifica caratteristica da appurare in capo all’acquirente al fine di poter fruire dell’agevolazione; sotto il profilo della ratio, come già ribadito in molteplici documenti di prassi, la misura, essendo finalizzata a promuovere la messa in sicurezza e la stabilità di tutti gli edifici, sia utilizzati come abitazioni che adibiti a sede di attività produttive, professionali, o commerciali, deve avere un’applicazione più ampia possibile, purché coerentemente al dettato normativo.”

Da un lato, infatti, non è presente alcun vincolo espresso al caso presentato dall’istante, dall’altro deve essere favorita la più ampia applicazione possibile di un’agevolazione che ha come obiettivo il miglioramento sismico del più vasto numero di edifici.

In merito agli altri due quesiti posti, quello relativo al numero di edifici per i quali si ha diritto all’agevolazione e quello relativo alla destinazione delle unità immobiliari, l’Agenzia delle Entrate li dichiara inammissibili.

Sulle questioni, infatti, “non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza”. In merito a tali aspetti dell’agevolazione vengono infatti richiamati, tra gli altri:

  • la risposta all’interpello numero 57 del 31 gennaio 2022;
  • la risposta all’interpello numero 556 del 25 agosto 2021.

Nel primo documento di prassi viene ribadita l’assenza di una previsione normativa che limiti il numero massimo di unità immobiliari ammesse al sismabonus. Sebbene il chiarimento si riferisca al sismabonus al 110 per cento, l’interpretazione si estende anche al sismabonus acquisti, allo stesso modo potenziato dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

Il secondo documento di prassi richiamato, invece, mette in evidenza che l’immobile demolito e ricostruito deve avere “natura residenziale” ma è irrilevante la tipologia, residenziale o produttiva, dell’unità immobiliare.

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