Cessione del credito, nuova comunicazione alle Entrate solo dopo l’annullamento della precedente

Tommaso Gavi - Imposte

Nel caso di errori nella comunicazione all'Agenzia delle Entrate per la scelta della cessione del credito si dovrà provvedere all'annullamento. Dovrà essere inviata la richiesta via email tramite PEC e, dopo la notizia dell'accettazione dell'annullamento, potrà essere inviata una nuova comunicazione

Cessione del credito, nuova comunicazione alle Entrate solo dopo l'annullamento della precedente

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla corretta procedura da seguire nel caso di errori nella comunicazione relativa alla cessione del credito del superbonus o dei bonus edilizi.

Per prima cosa si dovrà provvedere all’annullamento della comunicazione errata, da richiedere tramite PEC all’indirizzo [email protected].

Successivamente si dovrà provvedere alla nuova comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Lo spiegano le FAQ pubblicate il 27 dicembre 2022, che ricapitolano anche i dati che dovrà contenere l’email di annullamento in presenza di errori sostanziali o formali.

Cessione del credito, nuova comunicazione alle Entrate solo dopo l’annullamento della precedente

Cosa fare nel caso di errori nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate relative alla cessione del credito del superbonus e dei bonus edilizi?

Lo spiega la stessa Amministrazione finanziaria nelle FAQ pubblicate il 27 dicembre 2022.

In linea generale la circolare numero 33/E del 6 ottobre 2022 chiarisce che nel caso di errori sostanziali presenti nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativa alle detrazioni relative ai bonus edilizi è permesso l’annullamento.

Su richiesta delle parti si può quindi annullare l’accettazione della cessione dei crediti, prevista dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, che derivano dalla comunicazione con errori.

Prima di inviare una nuova comunicazione, tuttavia, sarà necessario provvedere all’annullamento.

Per prima cosa, quindi, si dovrà inviare la richiesta via email tramite PEC all’indirizzo [email protected].

Successivamente verrà data informazione agli interessati. Solo dopo la notizia di annullamento dell’accettazione dei crediti si potrà procedere alla nuova comunicazione corretta.

Tale procedura serve a evitare la sovrapposizione di due opzioni con oggetto lo stesso credito. In caso contrario si potrebbe incorrere nella sospensione degli effetti della nuova Comunicazione corretta, ai sensi dell’articolo 122-bis del Decreto Rilancio.

Cessione del credito, come annullare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Come anticipato, per provvedere all’annullamento di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito del superbonus e dei bonus edilizi si dovrà inviare un’apposita istanza tramite PEC.

Il contenuto dell’email varia a seconda del tipo di errore, sostanziale o formale.

Nel caso di errore sostanziale, l’oggetto dell’email dovrà essere il seguente: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”.

Dovrà essere inserito:

  • il numero di protocollo della comunicazione errata, composto da 17 caratteri numerici (ad esempio 2206011223...);
  • il relativo progressivo, composto da 6 caratteri numerici (ad esempio 000001).

L’istanza di annullamento allegata al messaggio dovrà essere redatta secondo il modello presente nell’allegato 1 alla circolare numero 33/E del 6 ottobre 2022.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 33 del 6 ottobre 2022
Modello di annullamento della comunicazione all’Agenzia delle Entrate nell’allegato 1 alla circolare.

Diversamente, nel caso in cui l’errore sia formale, si dovrà seguire le istruzioni previste al paragrafo 5.2 della circolare citata.

In questo caso nell’oggetto del messaggio si dovrà inserire il testo seguente: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”.

L’oggetto dovrà, anche in questo caso, essere completato dal numero di protocollo della comunicazione e dal relativo progressivo.

Una volta presentato l’annullamento non potrà essere revocato e sarà necessaria una nuova comunicazione.

I termini per l’invio della nuova comunicazione rimangono quelli ordinari e variano a seconda dell’anno di sostenimento della spesa da cui deriva la detrazione. Nel caso in cui la scadenza non venga rispettata si dovrà fare ricorso alla remissione in bonis.

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