Superbonus 110%, gli interventi agevolabili per gli enti non commerciali

Tommaso Gavi - Imposte

Superbonus 110%, l'agevolazione spetta anche per gli enti non commerciali in relazione alle spese relative agli interventi previsti dall'articolo 119 del decreto Rilancio. Lo spiega la risposta all'interpello numero 14 del 7 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate: la parrocchia ne ha diritto se rientra nella classificazione del comma 9 lettera d) bis.

Superbonus 110%, gli interventi agevolabili per gli enti non commerciali

Superbonus 110%, la risposta all’interpello numero 14 del 7 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate fa il punto sugli interventi agevolabili per gli enti non commerciali.

Lo spunto per i chiarimenti arriva dal quesito posto dall’istante in relazione a lavori da effettuare sugli edifici di una parrocchia.

Il documento di prassi riepiloga il quadro normativo di riferimento e spiega quali sono le condizioni da soddisfare per avere diritto alla possibilità di scelta della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Superbonus 110%, gli interventi agevolabili per gli enti non commerciali

La risposta all’interpello numero 14 del 7 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul superbonus 110%.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 14 del 7 gennaio 2021
Superbonus - Enti non commerciali - Opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Nel documento un focus particolare viene dedicato agli interventi agevolabili per gli enti non commerciali.

Lo spunto arriva, come di consueto, dal quesito posto dall’istante in relazione a degli interventi su un immobile ad uso residenziale di una parrocchia.

All’Amministrazione finanziaria viene chiesto se i lavori che si intendono effettuare possono beneficiare dell’agevolazione e se è possibile scegliere le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.

L’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento: in prima battuta gli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

Il primo, ai commi da 1 a 8, stabilisce le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi agevolabili. Nei commi 9 e 10, invece, prevede l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione.

Il secondo articolo riportato regola la possibilità di scelta delle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.

La lettera d) bis del comma 9 dell’articolo 119 stabilisce che l’agevolazione si applica anche agli interventi effettuati dai seguenti soggetti:

  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

A riguardo il documento di prassi specifica quanto segue:

“Per detti soggetti, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.”

Dalla norma non vengono espressamente richiamati gli enti religiosi che potranno dunque fruire del superbonus solo se rientrano tra i soggetti dell’elenco sopra riportato.

In caso contrario tali enti potranno beneficiare dell’agevolazione solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, se partecipano alla ripartizione delle spese in qualità di condomino.

L’Agenzia delle Entrate spiega quindi quanto segue:

“Pertanto, l’Istante non potrà avvalersi delle maggiori detrazioni previste dall’articolo 119 del decreto Rilancio, relativamente agli immobili posseduti.”

Superbonus 110%, le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito

Per rispondere alla possibilità di utilizzare le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura, previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare n.24\E del 2020.

L’opzione può essere esercitata per spese sostenute, che rientrano tra i seguenti interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR: interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari, dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus: l’opzione può essere esercitata anche per la detrazione per l’acquisto di case antisismiche (comma 1-septies);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020.

Riguardo agli interventi che rientrano nell’articolo 16-bis del TUIR, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate aggiunge una precisazione.

La detrazione spetta ai contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.

Di conseguenza non si possono applicare agli enti non commerciali.

A conclusione, nel documento di prassi si legge che:

nel presupposto che la parrocchia sia in possesso di tutti i requisiti e siano rispettate tutte condizioni previste per accedere alle agevolazioni sopra richiamate (ad esclusione di quelle riferite agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del Tuir che riguardano, come precisato, i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche), l’istante potrà beneficiare delle opzioni previste dal comma 2, del medesimo articolo 121 del decreto Rilancio.

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