Bonus ristrutturazioni, facciate ed ecobonus: cessione del credito e sconto in fattura ad ampio raggio

Ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate: cessione del credito non solo per il super bonus del 110%, ma anche per i lavori ammessi in detrazione dal 50% e fino al 90%. I dettagli nella guida dell'Agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020.

Bonus ristrutturazioni, facciate ed ecobonus: cessione del credito e sconto in fattura ad ampio raggio

Ecobonus ordinario, bonus ristrutturazioni e bonus facciate: cessione del credito e sconto in fattura non si applicano solo al super bonus del 110%.

Dalle detrazioni per le ristrutturazioni, pari al 50% della spesa, fino ai lavori ammessi all’ecobonus dal 65% al 75% e al nuovo bonus facciate del 90%, il contribuente potrà scegliere se fruire dello sconto fiscale in dichiarazione dei redditi o mediante la cessione ad impresa, fornitore o banche.

A mettere in chiaro il perimetro delle novità introdotte dal decreto Rilancio per le annualità 2020 e 2021 è la guida al super bonus del 110% pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 24 luglio.

Bonus ristrutturazioni, facciate ed ecobonus: cessione del credito e sconto in fattura ad ampio raggio

Non ci sono solo l’ecobonus ed il sismabonus del 110% al centro della guida dell’Agenzia delle Entrate, ma anche le detrazioni ordinarie sui lavori in casa, per le quali il decreto Rilancio introduce il duplice strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Per i lavori effettuati nel 2020 e nel 2021, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale, il contribuente potrà scegliere di monetizzare subito il bonus Irpef riconosciuto, senza attendere dai 5 ai 10 anni.

La cessione del credito e lo sconto in fattura non si applicano solo al super bonus del 110%, ma anche ai lavori di:

  • recupero del patrimonio edilizio: interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus ordinario, quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus: l’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020.

Anche per i lavori rientranti nel bonus ristrutturazioni del 50%, nella detrazione per il risparmio energetico del 65% (e fino al 75% per i condomini), così come per il nuovo bonus facciate del 90%, il contribuente potrà optare per la cessione del credito e la richiesta di sconto in fattura. Ne resta fuori solo il bonus mobili.

Come fare e quali sono gli adempimenti da porre in essere? Nella guida dell’Agenzia delle Entrate emergono i primi dettagli su documenti ed attestazioni necessari.

Bonus ristrutturazioni, bonus facciate ed ecobonus ordinario: gli adempimenti per cessione del credito o sconto in fattura

La guida al super bonus del 110% pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 24 luglio 2020 fornisce le prime anticipazioni sulle modalità di accesso alla monetizzazione delle detrazioni fiscali, anche per i bonus casa “ordinari”.

Per la cessione del credito e lo sconto in fattura relativi al bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus facciate, così come per i lavori di adeguamento antisismico che non rientrano nella maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio, sarà necessario acquisire:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
  • la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico - che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

Così come previsto per l’accesso al bonus del 110%, l’attestazione della congruità delle spese diventa obbligatoria anche per l’ecobonus ordinario, nel caso in cui si intende accedere all’opzione per la cessione del credito fiscale. Un adempimento in più, che si affianca a quelli già in essere (si pensi all’obbligo di invio della comunicazione ENEA).

Cessione e sconto in fattura: per l’avvio serve il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

La circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 24 luglio 2020 aiuta a fare ordine tra le diverse novità introdotte dal decreto Rilancio, ma è soltanto il primo dei passaggi necessari per l’avvio del super bonus del 110% e delle due opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Per le regole operative complete è atteso già in settimana (stando ai tempi anticipati dal Direttore Ruffini) il provvedimento per la trasformazione delle detrazioni del 50%, 65%, 90% e 110% in moneta fiscale.

L’articolo 121 del decreto Rilancio consente di chiedere la trasformazione in sconto della detrazione fiscale al fornitore dei beni e servizi, che potrà a sua volta optare per la cessione ad altri soggetti, istituti di credito compresi.

Le banche e gli intermediari finanziari entrano in campo anche per la semplice cessione del credito da parte del contribuente.

Un aspetto di particolare rilevanza, soprattutto per le imprese, riguarda le modalità di utilizzo del credito d’imposta. La compensazione tramite modello F24 dovrà essere utilizzata con la stessa ripartizione in quote annuali prevista dalla detrazione fiscale originaria.

Bisognerà assicurarsi di avere capienza fiscale sufficiente per l’uso del credito: la quota non utilizzata nell’anno non potrà essere fruita in quelli successivi, così come non potrà essere richiesta a rimborso.

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