Superbonus 110, condominio poi unica abitazione: per le scadenze conta la situazione a inizio lavori

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 110 per cento, un condominio minimo che, dopo demolizione e ricostruzione con interventi agevolabili, diventa un'unica abitazione deve comunque applicare scadenze e limiti di spesa per i condomini. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 40 del 21 gennaio 2022. Si deve considerare la situazione dell'edificio all'inizio dei lavori.

Superbonus 110, condominio poi unica abitazione: per le scadenze conta la situazione a inizio lavori

Superbonus 110 per cento, nel caso di un condominio che poi diventerà un’unica abitazione, si deve fare riferimento alle scadenze relative alla situazione dell’edificio all’inizio dei lavori.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 40 del 21 gennaio 2022.

Nel caso di interventi su parti comuni degli edifici in condominio, la maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Tuttavia, è prevista una progressiva riduzione dell’agevolazione:

  • del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • del 70 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
  • del 65 per cento delle spese di quelle sostenute nel 2025.

Superbonus 110, condominio poi unica abitazione: per le scadenze conta la situazione a inizio lavori

Il superbonus 110 per cento è al centro di un altro chiarimento dell’Agenzia delle Entrate: la risposta all’interpello numero 40 del 21 gennaio 2022.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 40 del 21 gennaio 2022
Superbonus - interventi effettuati su due unità abitative, costituenti un «condominio minimo», che al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione saranno accorpate - Articolo119 del decreto legge 19 maggio2020, n. 34.

Come di consueto lo spunto per le delucidazioni arriva ancora una volta dalla situazione presentata dall’istante.

Il soggetto intende effettuare interventi su due unità immobiliari, che costituiscono un condominio minimo.

Le due unità immobiliari saranno acquistate una dall’istante e una dal coniuge. Saranno poi oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione che rientra nella maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio e, successivamente, saranno accorpate a livello catastale.

L’istante chiede quindi lumi sui limiti di spesa e sulle scadenze da prendere a riferimento.

L’Agenzia delle Entrate, in prima battuta, richiama il quadro normativo relativo all’agevolazione e i principali documenti di prassi in materia.

Oltre all’articolo 119 del decreto Rilancio e alle circolari numero 24 e numero 30 del 2020, l’Amministrazione finanziaria richiama le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

L’articolo 1 comma 28, della legge numero 234 del 30 dicembre 2021 ha sostituito il comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

In altre parole sono state previste scadenze diverse a seconda dell’edificio in cui vengono effettuati gli interventi agevolati.

I limiti di spesa e i termini di riferimento sono quelli della situazione che si presenta all’inizio dei lavori, come sottolinea il documento di prassi:

“Si fa presente, inoltre, che con la citata circolare n. 30/E del 2020 (cfr. quesito 4.4.6) è stato chiarito che - in analogia a quanto precisato per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico e per interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013- anche ai fini del Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi.”

L’istante dovrà prendere a riferimento, quindi, i termini relativi ai condomini, così come i limiti di spesa indicati per tale tipologia di edifici.

Superbonus 110 per cento, condominio: scadenze e completamento dei lavori

Per quanto riguarda le scadenze da prendere in considerazione, si deve fare riferimento a quelle per gli edifici costituiti in condominio, ovvero alla situazione presente all’inizio dei lavori agevolabili.

Nel documento di prassi si ribadisce, infatti, quanto segue:

“come chiarito con la citata circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi «trainanti» e «trainati» elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell’agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.”

Per tale tipologia di edifici, la maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 ma decresce progressivamente nel tempo.

Per quanto riguarda scadenze e percentuale della detrazione, si può prendere a riferimento alla tabella riassuntiva.

Scadenza Percentuale della detrazione
31 dicembre 2023 110 per cento
31 dicembre 2024 70 per cento
31 dicembre 2025 65 per cento

A completamento dei chiarimenti richiesti, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che per poter beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi siano effettivamente completati.

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