Studio professionale associato: rimborsi chilometrici deducibili al 100 per cento

Emiliano Marvulli - Imposte

Studio professionale associato: rimborsi chilometrici deducibili al 100 per cento in caso di veicoli che i singoli professionisti associati utilizzano per le attività fuori studio per conto dei clienti. Lo stabilisce la Corte di cassazione con l'Ordinanza numero 776 del 12 gennaio 2022.

Studio professionale associato: rimborsi chilometrici deducibili al 100 per cento

Con l’Ordinanza n. 776 depositata il 12 gennaio 2022 la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della determinazione del reddito imponibile dello studio associato, sono integralmente deducibili i costi concernenti i veicoli che i singoli professionisti associati utilizzano per le attività fuori studio per conto dei clienti.

La sentenza – Nella controversia in commento uno studio associato tra commercialisti aveva presentato una dichiarazione dei redditi includendo fra i costi deducibili, per intero, le spese di percorrenza relative alle automobili sostenute dai singoli professionisti associati per gli accessi fuori studio per conto dei clienti.

A seguito dell’accertamento analitico effettuato nei confronti dello studio professionale, l’Agenzia delle entrate notificava l’avviso di accertamento per la ripresa a tassazione del maggior reddito imponibile determinato in ragione della parziale deducibilità dei costi. A parere dell’Ufficio detti costi sarebbero deducibili nei limiti del 40 per cento del loro ammontare, trattandosi di autovetture adibite ad uso promiscuo.

Il ricorso proposto dallo studio avverso l’atto impositivo veniva respinto dalla CTP mentre la CTR accoglieva l’appello, ritenendo i costi interamente inerenti all’attività professionale svolta.

A parere del giudice l’art. 164 TUIR non è conferente al caso di specie perché riferito ad ipotesi - come quelle in cui l’uso dell’auto sia solo in parte per fini professionali - diverse da quella di specie.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione d’appello lamentando violazione o falsa applicazione dell’art. 53 e dell’art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR in quanto da un lato l’art. 53 inquadra il reddito in questione nell’ambito di quello derivante dal lavoro autonomo e dall’altro l’art. 164, che si riferisce appunto al lavoro autonomo, rappresenta una norma specificamente dedicata alla deducibilità dei costi derivanti dall’uso dell’automobile, indicando tale deducibilità nei limiti del 40 per cento.

I giudici di legittimità hanno ritenuto infondate le doglianze dell’Amministrazione finanziaria e hanno rigettato il ricorso, con condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.

Secondo l’orientamento della Corte di cassazione in tema di determinazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 164 del DPR n. 917 del 1986 sono integralmente deducibili i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all’attività propria dell’impresa.

È peraltro onere del contribuente dimostrare l’utilizzo integrale dell’autovettura quale fatto costitutivo del diritto alla integrale deduzione dei relativi costi, ferma restando la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur essendo strumentali all’attività d’impresa, non sono indispensabili per l’esercizio della stessa.

Nella controversia in commento i giudici della CTR hanno fatto corretta applicazione di tale principio avendo precisato che tali costi discendono dall’uso che i professionisti fanno delle auto esclusivamente per recarsi dai clienti, ossia per una attività tipicamente propria dell’impresa, cosicché può anche dirsi integralmente soddisfatto l’assolvimento dell’onere della prova.

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