Split payment, come recuperare l’IVA versata in eccesso

Split payment, recupero IVA versata in eccesso: è l'Agenzia delle Entrate a spiegare come fare con la risposta all'istanza di interpello n. 243 pubblicata il 16 luglio 2019.

Split payment, come recuperare l'IVA versata in eccesso

Split payment, recupero IVA versata in eccesso in modalità autonoma da parte del contribuente: le indicazioni su come fare arrivano dall’Agenzia delle Entrate con l’interessante risposta all’interpello n. 243 del 16 luglio 2019.

Il caso riguarda le situazioni in cui è passato il termine di un anno per l’emissione della nota di variazione IVA, ipotesi per le quali il versamento in eccesso è da considerarsi come un indebito oggettivo (articolo 2033 e seguenti del Codice Civile)

Nel caso di versamento IVA da split payment in eccesso, a causa dell’applicazione di un’aliquota errata, sarà comunque possibile recuperare l’importo fermo restando l’obbligo che l’errore sia riconosciuto dall’Amministrazione Finanziaria e sia supportato da idonea documentazione contabile.

Split payment, come recuperare l’IVA versata in eccesso

La richiesta di chiarimenti pubblicata il 16 luglio 2019 segue un precedente interpello presentato all’Agenzia delle Entrate dall’Istante, al quale era stata riconosciuta l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% in luogo di quella del 10% sul servizio di ristorazione erogato presso la propria sede.

Le novità ed indicazioni utili fornite nella risposta n. 243 riguardano nello specifico le modalità di recupero IVA per le operazioni in split payment fatturate con aliquota errata e che quindi hanno comportato un versamento d’imposta maggiore.

Bisogna distinguere due casi:

  • se per le operazioni fatturate con IVA in eccesso sia possibile emettere una nota di variazione;
  • se, al contrario, è passato il periodo temporale di un anno per l’emissione della nota di credito.
Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 243 del 16 luglio 2019
Articolo 1, comma 629, lettera b), legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212

Analizziamo quindi le due casistiche per punti.

Recupero IVA split payment con nota di variazione in diminuzione

Nel rispetto dei limiti temporali previsti, una prima modalità illustrata dall’Agenzia delle Entrate per il recupero IVA indebitamente addebitata dal fornitore, è l’emissione di note di variazione in diminuzione (ex art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972).

I primi chiarimenti sullo split payment sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 6/E del 19/02/2015, n. 15/E del 13/04/2015 e n. 27/E del 7/11/2017.

Se il fornitore emette una nota di variazione in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in regime di split payment, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria.

Riguardo al caso specifico, relativo ad una Pubblica Amministrazione, l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 243 chiarisce che il committente o cessionario:

  • nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell’originaria fattura, dovrà provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro IVA vendite di cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 633 del 1972, fermo restando la contestuale registrazione nel registro IVA acquisti di cui all’art. 25 del medesimo Decreto, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile;
  • nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, in relazione alla parte d’imposta versata in eccesso, rispetto all’IVA indicata nell’originaria fattura, potrà computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti.

Recupero IVA split payment con rimborso o compensazione

Le indicazioni più interessanti contenute nella risposta all’interpello n. 243 riguardano il recupero dell’IVA per le fatture per le quali non è più possibile emettere note di variazione.

Il versamento errato del maggiore importo costituisce:

“un indebito oggettivo ex articolo 2033 e ss del codice civile, che - ove riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria - può dar luogo alla ripetizione delle somme indebitamente versate, oppure, in alternativa, al loro utilizzo in compensazione secondo quanto previsto dagli artt. 1241 e ss. del codice civile.”

È quindi importante che il versamento IVA da split payment in eccesso venga riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate e, in tal caso sarà possibile recuperare gli importi versati in eccesso all’Erario, scomputandoli dai futuri versamenti da effettuare in regime di split payment.

La compensazione dell’importo dovrà essere evidenziata nei documenti contabili, con precisa indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’indebito e dei relativi importi,

“anche attraverso un apposito prospetto di riconciliazione dal quale emerga la corrispondenza tra le operazioni in relazione alle quali è stato effettuato, in regime di split payment, il versamento dell’indebito IVA e quelle sulle quali è stata applicata la minore aliquota IVA, ai fini della determinazione del credito utilizzabile in compensazione.”

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