È valido il PVC sottoscritto dal professionista fuori dai locali aziendali

Processo verbale di constatazione, valido se sottoscritto dal professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili, anche al di fuori dei locali aziendali, dal momento che è mandatario del contribuente e ha l'onere di collaborare con l'Ente verificatore. Lo stabilisce l'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 31620 del 4 novembre 2021.

È valido il PVC sottoscritto dal professionista fuori dai locali aziendali

In tema di accesso nei locali aziendali per un controllo ai fini IVA, il processo verbale di constatazione ben può essere sottoscritto dal professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili, anche al di fuori dei locali aziendali, in quanto egli è mandatario del contribuente investito di un onere di collaborare con l’Ente verificatore.

Questo l’interessante principio contenuto nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31620 del 4 novembre 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 31629 del 4 novembre 2021
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 31629 del 4 novembre 2021.

I fatti – Al fine di verificare il corretto adempimento delle obbligazioni fiscali della società, in relazione alla costituzione del plafond IVA nell’anno oggetto di ripresa ed utilizzato nell’anno successivo, l’Agenzia delle entrate aveva effettuato le operazioni di verifica presso la sede legale della società.

A conclusione del controllo era stato sottoscritto il processo verbale di constatazione, recante le riprese per omesso versamento IVA e infedele presentazione della dichiarazione per quadro VC erroneamente compilato, a cui era seguito l’avviso di accertamento.

La società ha impugnato l’atto impositivo e il ricorso, parzialmente respinto dalla CTP, era stato accolto dalla CTR, che annullava integralmente l’atto impugnato ritenendo che l’accesso e il pvc, cui l’atto impositivo in motivazione faceva riferimento, non fossero stati ritualmente eseguiti nei confronti della società.

L’Agenzia delle entrate, con un unico motivo di ricorso, ha impugnato la decisione d’appello denunziando violazione degli artt. 52 del DPR n. 633 del 1972 e 12 della L. n. 212 del 2000 da parte della CTR, nella parte in cui ha erroneamente statuito che l’avviso di accertamento impugnato sarebbe privo di motivazione in quanto farebbe riferimento ad un atto nullo o che non è stato portato a conoscenza della società e dei suoi soci.

Secondo i giudici d’appello, infatti, il PVC non sarebbe stato consegnato o notificato e sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto da questi delegato, bensì dal dipendente, tenutario delle scritture contabili, al di fuori della sede sociale.

L’art. 52, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, nel testo vigente ratione temporis, recita che di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute.

Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.

Il contribuente ha diritto di averne copia. Nell’ambito dei poteri di controllo attribuiti all’Amministrazione finanziaria, l’”accesso” consiste in linea generale nella possibilità di entrare nei luoghi dove il contribuente esercita la propria attività al fine di procedere ad ispezioni documentali, verifiche e ricerche utili per accertare violazioni alla normativa fiscale.

Per quanto riguarda il luogo di accesso, la Corte di Cassazione ha chiarito che i verbalizzanti ben possono effettuare l’accesso presso luoghi diversi dalla sede del contribuente, ad esempio presso l’ufficio del professionista incaricato di tenere le scritture contabili, in quanto la norma non richiede particolari formalità per l’esecuzione di accessi presso il consulente.

La ratio legis è chiaramente nel senso di consentire l’accesso alle scritture anche al di fuori della sede aziendale presso i locali del consulente depositario senza particolari formalità, in quanto questi è un mandatario del contribuente, e pone a carico del contribuente un onere di collaborare con l’Ente verificatore in quest’ultima ipotesi.

Chiarito questo principio, ben possono i verificatori accedere presso il locali dove il contribuente esercita la propria attività e poi comunicare il processo verbale di constatazione al tenutario delle scritture contabili, anche al di fuori della sede della contribuente, senza che nella successiva fase processuale l’Agenzia debba dimostrar la qualità di legale rappresentante o di persona espressamente delegata dal legale rappresentante a tal fine.

Il depositario delle scritture contabili, infatti, per il fatto stesso di essere incaricato è mandatario del contribuente investito di un onere di collaborazione con i verbalizzanti.

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