Spettacoli e intrattenimenti: la scadenza delle imposte in caso di rinvio

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Spettacoli e intrattenimenti, con il principio di diritto numero 14 del 17 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulle differenze di trattamento nel caso di rinvio della data della manifestazione: non si può applicare l'articolo 6, comma 3, del Dpr n. 544/1999, poiché non è consentita l'estensione analogica.

Spettacoli e intrattenimenti: la scadenza delle imposte in caso di rinvio

Spettacoli e intrattenimenti, il principio di diritto numero 14 del 17 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate specifica le differenze di cui tener conto nei versamenti delle imposte in caso di rinvio.

Alle manifestazioni spettacolistiche, indicate nella tabella C allegata al Dpr n. 633/1972 ovvero "Spettacoli ed altre attività", che vengono rinviate rispetto alla data originariamente fissata, non si può applicare l’articolo 6, comma 3, del Dpr n. 544/1999, in materia di attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti.

Tale norma non può essere applicata agli spettacoli per le diversità tra le due tipologie di manifestazioni, sia dal punto di vista della normativa, sia da quello organizzativo e gestionale.

Spettacoli e intrattenimenti: la scadenza delle imposte in caso di rinvio e le differenze tra le manifestazioni

Il principio di diritto numero 14 del 17 agosto 2020 spiega le differenze di trattamento tra gli spettacoli e gli intrattenimenti nel caso di rinvio della manifestazione.

Agenzia delle Entrate - Principio di diritto numero 14 del 17 agosto 2020
Manifestazioni spettacolistiche rinviate rispetto alla data originariamente fissata.

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’articolo 6, comma 3, del Dpr n. 544/1999, in materia di attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti.

La disposizione prevede che, nel caso di rinvio dell’attività di intrattenimento per un periodo inferiore o uguale a novanta giorni rispetto alla data originaria e qualora i titoli venduti siano considerati validi dall’organizzatore per la nuova manifestazione, il pagamento dell’imposta deve seguire i termini previsti per la nuova data.

Tale disposizione non è applicabile alle attività spettacolistiche in quanto vengono prese in considerazione le diversità tra le tipologie di manifestazione, a livello di normativa ed in relazione alle caratteristiche organizzative e gestionali.

L’Amministrazione finanziaria specifica che non è consentita l’estensione analogica.

Spettacoli e intrattenimenti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate spiega che l’ipotesi il rinvio di una manifestazione, tra le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al decreto IVA ovvero "Spettacoli ed altre attività", rispetto alla data originaria non è oggetto di una specifica norma in tema di spettacoli.

Il principio di diritto sottolinea quanto segue:

“In tale eventualità, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della disciplina di settore in essere - e fermi i limiti dalla stessa emergenti sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto i titoli di accesso venduti in relazione allo spettacolo originariamente fissato e poi rinviato possono essere considerati dall’organizzatore validi per l’ingresso allo spettacolo che si terrà nella nuova data.”

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate non nega la possibilità di applicare le altre misure messe a disposizione dei soggetti che hanno acquistato un titolo per attività spettacolistiche.

Tra queste possibilità c’è quella prevista dal decreto Cura Italia.

L’articolo 88 da la possibilità di richiedere il rimborso per la manifestazione rinviata.

A seguito della richiesta dello spettatore, l’organizzatore deve provvedere all’emissione di un voucher dello stesso valore del titolo precedentemente acquistato.

Tale vaucher ha una validità di 18 mesi, a partire dalla data di emissione.

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