Spettacoli, cambio di biglietti e rimessa in vendita: si paga solo l’intermediazione

Tommaso Gavi - IVA

Spettacoli, per la rimessa in vendita e il cambio dei biglietti si deve pagare solo il costo di intermediazione. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 83 del 2 marzo 2020: un biglietto ridotto può essere sostituito con uno intero pagando il valore nominale.

Spettacoli, cambio di biglietti e rimessa in vendita: si paga solo l'intermediazione

Spettacoli, sulla rimessa in vendita e sul cambio dei biglietti si devono pagare soltanto il costo nominale e quello di intermediazione.

A spiegarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 83 del 2 marzo 2020.

Al quesito dell’istante, un’intermediaria di vendita di biglietti per eventi, l’amministrazione finanziaria risponde che si può anche sostituire un biglietto ridotto con uno intero senza ulteriori costi se non quelli del valore nominale e delle operazioni di intermediazione.

Il titolo originario deve essere annullato indicando la causale e viene emesso un nuovo titolo.

Nel documento chiarificatore l’Agenzia delle Entrate riepiloga inoltre le caratteristiche degli eventi per cui gli spettatori devono avere titoli nominativi e il quadro normativo di riferimento.

Spettacoli, cambio di biglietti e rimessa in vendita: si deve pagare solo il costo di intermediazione

Per la rimessa in vendita e cambio di biglietti nominativi degli spettacoli si deve pagare soltanto il valore nominale e il costo di intermediazione.

Lo specifica l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 83 del 2 marzo 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 83 del 2 marzo 2020
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - rimessa in vendita di titoli d’ingresso nominativi o cambio di nominativo per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche.

Un biglietto acquistato come ridotto può essere rimesso in vendita e sostituito con un biglietto intero.

In questo caso il nuovo acquirente dovrà corrispondere esclusivamente il costo del valore nominale del biglietto e quello di intermediazione.

In concreto l’operazione consiste nell’annullamento del titolo originario, con l’indicazione della causale e, contestualmente, l’emissione del nuovo titolo, secondo quanto previsto dal decreto-legge numero 59 del 28 giugno 2019.

Nel documento chiarificatore viene inoltre riepilogato il quadro normativo di riferimento e le specifiche caratteristiche degli spettacoli che richiedono titoli nominativi.

Spettacoli, cambio di biglietti e rimessa in vendita: il quadro normativo

Gli spettacoli e i biglietti per potervi partecipare sono regolamentati dall’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 26 ottobre 1972, ovvero il Decreto IVA.

Le prestazioni di attività di spettacolo sono in deroga rispetto alla normativa ordinaria per quanto riguarda il momento impositivo e le modalità di certificazione dei relativi corrispettivi.

Escludendo il caso degli abbonamenti, per gli eventi tali prestazioni si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio la manifestazione.

Gli obblighi di certificazione dei corrispettivi e il rilascio del titolo emesso mediante apparecchi misuratori fiscali sono regolamentati dalla legge numero 18 del 26 gennaio 1983 e dal decreto del Direttore generale Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000.

La legge di bilancio 2017, ai commi 545 e 546 dell’articolo 1 della legge numero 232 del 11 dicembre 2016 e le successive modifiche, hanno introdotto disposizioni per contrastare il secondary ticketing, ovvero la vendita di biglietti da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione.

Con l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge numero 59 del 28 giugno 2019, che ha modificato le previsioni della legge di bilancio 2017, è stato stabilito il seguente obbligo, a partire dal 1° luglio 2019:

“i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell’identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso”

Da tale obbligo sono esclusi gli spettacoli di lirica, sinfonica, cameristica, prosa, jazz, balletto, danza, circo contemporaneo e le manifestazioni sportive.

È ancora la legge di bilancio 2017, all’articolo 1 comma 545-quater a stabilire che:

“I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal comma 545-bis. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell’evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell’intestazione nominale.”

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