Coronavirus e rimborso biglietto teatro o altri eventi: come ottenerlo

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Coronavirus e rimborso biglietto teatro, il decreto Cura Italia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020 prevede il rimborso di ticket per spettacoli o eventi collegati ai luoghi della cultura. Le modalità per ottenerlo sono contenute nell’articolo 88 del testo.

Coronavirus e rimborso biglietto teatro o altri eventi: come ottenerlo

Coronavirus e rimborso del biglietto di teatro ed eventi, il decreto anti coronavirus o “Cura Italia” contiene la possibilità di richiedere un voucher al posto dei ticket di appuntamenti culturali o spettacoli che sono stati sospesi.

Lo prevede l’articolo 88 della misura economica pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020.

In tale articolo viene spiegato come si deve procedere per il rimborso.

All’acquirente viene dato un mese di tempo a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento per fare richiesta ed ottenere un voucher che ha validità di un anno dalla sua emissione.

Coronavirus e rimborso biglietto teatro e altri eventi, cosa prevede il decreto legge economico Cura Italia

Il decreto “Cura Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, dà una prima risposta alle conseguenze economiche del coronavirus.

Tra le misure contenute nel provvedimento ce n’è una che permette di richiedere il rimborso per i biglietti, ad esempio, del teatro o per altri ticket relativi ad eventi culturali che sono stati sospesi a causa dell’emergenza.

A prevederlo è l’articolo 88 con oggetto “Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura”.

Tale articolo non si riferisce solamente ai biglietti per spettacoli teatrali ma anche a quelli di musei ed altri luoghi della cultura.

Nel testo, al comma 2 dell’articolo 88 si legge:

“A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.”

Il rinvio normativo iniziale fa riferimento agli eventi sospesi con il dpcm dell’8 marzo 2020:

  • le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il decreto dell’8 marzo fa ricorrere l’impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta che quindi darebbe diritto al rimborso.

Il successivo comma 3 spiega cosa deve fare l’acquirente per esercitare il diritto.

Coronavirus e rimborso biglietto teatro e altri eventi, come richiederlo

Il comma 3 dell’articolo 88 del decreto legge “Cura Italia” spiega come richiedere il rimborso per il biglietto del teatro o di un altro evento culturale cancellato a causa del coronavirus.

Il decreto prevede la possibilità di ottenere un voucher con validità di un anno dello stesso valore del biglietto precedentemente acquistato.

Il primo passaggio prevede un’azione dell’acquirente:

“I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.”

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto economico che stabilisce la data di entrata in vigore del provvedimento, l’acquirente ha dunque 30 giorni per richiedere il rimborso al venditore, allegando, in questo caso, il biglietto del teatro.

Ricevuta la richiesta il venditore ha a sua volta altri 30 giorni per provvedere all’emissione del voucher, come spiegato ancora nel comma 3 dell’articolo 88:

“Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.”

Il periodo degli eventi per i quali si può richiedere rimborso è specificato nel successivo comma 4:

“fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.”

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