Spese mediche, in caso di morte la detrazione non si trasmette all’erede

Tommaso Gavi - Irpef

La detrazione per le spese mediche, da fruire in più rate, non si trasmette dal de cuius all'erede. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate: in assenza di espressa previsione normativa si potrà fruire dell'intero importo in un'unica soluzione, fino a concorrenza dell'imposta stessa

Spese mediche, in caso di morte la detrazione non si trasmette all'erede

Nel caso di morte del contribuente che ha diritto alla detrazione per le spese mediche in quattro annualità, l’erede può recuperare le somme spettanti al de cuius?

I chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 192 del 6 febbraio 2023.

La detrazione potrà essere fruita in un’unica soluzione fino a concorrenza dell’imposta stessa.

Gli importi rimanenti non potranno essere trasmessi agli eredi.

Spese mediche, in caso di morte la detrazione spetta in un’unica soluzione ma non si trasmette all’erede

La detrazione per le spese mediche, in caso di morte, si trasmette agli eredi? I chiarimenti sul quesito posto dall’istante arrivano dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 192 del 6 febbraio 2023.

La detrazione potrà essere fruita in un’unica soluzione ma non si trasmette agli eredi.

L’Agenzia delle Entrate ricapitola il quadro normativo di riferimento e i principali documenti di prassi.

L’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR dà la possibilità di portare in detrazione il 19 per cento delle somme che superano la franchigia, fissata a 129,11 euro.

Danno diritto allo sconto sull’IRPEF le seguenti voci di spesa:

  • spese mediche generiche, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b) del TUIR;
  • le spese di assistenza specifica;
  • le spese chirurgiche;
  • le spese per le prestazioni specialistiche;
  • le spese per protesi dentarie e sanitarie.

Nel caso in cui l’imposto annuale sia superiore al limite di 15.493,71 euro annui, la detrazione del 19 per cento dell’imposta può essere suddivisa in quattro quote annuali dello stesso importo.

In altre parole si può beneficiare della detrazione in quattro rate e in ciascun anno si potrà portare in detrazione con la dichiarazione dei redditi un quarto dell’intero importo spettante.

Come spiegato nella risposta 3.1 della circolare n. 19/E del 1° giugno 2012:

“finalità della ripartizione della detrazione è, ovviamente, quella di consentire al contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter beneficiare interamente dell’agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico.”

In quattro anni potranno inoltre essere ripartite le spese previste dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 del TUIR, relative ai mezzi necessari alla locomozione dei soggetti disabili che rientrano nella legge 104.

Spese mediche, quali sono le regole per la detrazione in caso di morte?

In merito alle spese per i mezzi necessari alla locomozione, per persone che rientrano nella legge 104, la circolare numero 24 del 2022 ha spiegato quali regole si devono applicare se il contribuente che ha optato per la fruizione in quattro annualità è deceduto prima della fruizione dell’intero importo.

Nel documento di prassi si legge quanto di seguito riportato:

“l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.”

Nella dichiarazione dei redditi, che deve essere presentata dall’erede per conto del contribuente deceduto, si dovrà indicare l’intero importo della detrazione relativa alle rate rimanenti.

Si potrà beneficiare di tale somma in un’unica soluzione, con uno sconto d’imposta fino a concorrenza dell’imposta medesima.

La detrazione non fruita non può essere trasmessa agli eredi.

La disciplina è infatti diversa rispetto a quella prevista per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Per le spese edilizie, infatti:

“in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.”

Le stesse regole non possono essere estese anche alle spese sanitarie, in assenza di un’esplicita disposizione di legge.

Nel caso delle spese edilizie la regola è stabilita dall’articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo del TUIR.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 192 del 6 febbraio 2023
Trasferimento agli eredi delle rate di detrazione residue non fruite dal de cuius - Articolo 16–bis, comma 8, del TUIR.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network