Sospensione tirocinio per coronavirus: il calcolo del periodo riprende dopo lo stop

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Sospensione tirocinio per coronavirus: se scade nel periodo di pausa, si intende prorogato e il calcolo riprende dopo lo stop. Necessaria, poi, una comunicazione di proroga alla ripresa delle attività. Ad indicare le regole da seguire in questo momento di emergenza sono le Regioni, ma a fornire risposte per il futuro è direttamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le FAQ pubblicate sul sito istituzionale.

Sospensione tirocinio per coronavirus: il calcolo del periodo riprende dopo lo stop

Sospensione tirocinio per coronavirus: come calcolare il periodo stabilito in principio? Se il termine scade in questo arco temporale di pausa imposta dalle misure restrittive, si intende prorogato. E alla ripresa delle attività sarà necessaria una comunicazione di proroga. Il conteggio dei giorni riprende dopo lo stop.

Come da prassi, sono state le Regioni a fornire le indicazioni da seguire in questo momento di emergenza a tirocinanti e aziende.

Ma le risposte sul futuro degli stage arrivano direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con le FAQ pubblicate sul suo sito il 14 aprile, scioglie alcuni dubbi sulle misure di contrasto alla crisi epidemiologica: dallo smart working alla cassa integrazione.

Sospensione tirocinio per coronavirus: il calcolo del periodo riprende dopo lo stop

A disciplinare il tirocinio formativo extracurriculare, nel settore privato ma anche pubblico, sono le Regioni e le Province Autonome, nel rispetto delle Linee Guida Nazionali.

Stessa regole si applicano anche alle modalità di sospensione per coronavirus: con apposite ordinanze emanate dalle amministrazione, le attività dei tirocinanti sono state messe in stand by fino al 4 maggio in linea con l’introduzione delle misure restrittive su tutta la penisola.

Ma sulla possibilità di continuare il percorso in smart working c’è stata qualche variazione su tema.

Se per alcune regioni, come ad esempio il Lazio, lo stop è totale, per altre c’è la possibilità di valutare la possibilità di continuare le attività “mediante
forme alternative alla presenza in azienda”
dopo aver valutato “la specificità del soggetto ospitante, sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche, sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo e, quindi delle
attività oggetto del tirocinio stesso”
. È il caso della Lombardia.

In ogni caso chiarite le regole che si applicano nel territorio di riferimento, i dubbi riguardano il futuro: come calcolare il periodo stabilito in principio dopo la sospensione del tirocinio per coronavirus?

Le indicazioni arrivano direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con le FAQ, risposte a domande frequenti, pubblicate sul sito istituzionale il 14 aprile 2020.

“Se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell’attività produttiva, lo stesso si intende prorogato e la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione”.

Verosimilmente, anche se non scade nell’arco temporale della pausa imposta dalle misure restrittive, il conteggio dei giorni riprenderà regolarmente dopo lo stop.

Sospensione tirocinio per coronavirus: alla ripresa la comunicazione della proroga

La sospensione del tirocinio per coronavirus, dunque, non determina la sua conclusione ma allunga i tempi del percorso concordato in principio. E la proroga è automatica e proporzionata al periodo in cui non sono state svolte le attività a causa dello stop forzato.

Al momento della ripresa, come specifica il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, però, è necessario inviare una comunicazione di proroga come previsto dall’articolo 4 bis del Decreto legislativo numero 181 del 2000.

Per essere in regola ci sono, inoltre, precisi tempi da rispettare:

  • la comunicazione va trasmessa entro 5 giorni dalla data di ripresa dell’attività produttiva dell’azienda presso la quale il tirocinio viene svolto;
  • e in ogni caso, entro 5 giorni dalla data di ripresa del tirocinio nel caso in cui non coincida con la data di ripresa dell’attività produttiva.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network