Pensione anticipata, quota 100 e Naspi sono compatibili? L’INPS chiarisce

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Pensione anticipata, quota 100 e Naspi sono compatibili? La circolare INPS n. 88 pubblicata il 12 giugno 2019 fornisce importanti chiarimenti sul rapporto tra disoccupazione, pensione e invalidità.

Pensione anticipata, quota 100 e Naspi sono compatibili? L'INPS chiarisce

La pensione anticipata è compatibile con la Naspi? È la circolare INPS n. 88 del 12 giugno 2019 a fornire chiarimenti sulla compatibilità tra quota 100, pensione per i precoci, opzione donna ed indennità di disoccupazione.

Il documento pubblicato dall’INPS affronta tra l’altro anche il tema della compatibilità tra assegno di invalidità civile ed assegno di disoccupazione, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234.

Negli ultimi mesi sono stati molti i dubbi che hanno riguardato la pensione anticipata per coloro che percepiscono la Naspi.

La circolare INPS n. 88 chiarisce finalmente le regole per il riconoscimento ed il mantenimento dell’indennità di disoccupazione Naspi, quota 100, opzione donna e pensione anticipata per i precoci e la compatibilità tra assegno di disoccupazione ed invalidità.

Scendiamo subito al dunque e analizziamo le istruzioni fornite dall’INPS.

Pensione anticipata, quota 100 e Naspi sono compatibili? I chiarimenti della circolare INPS n. 88/2019

La circolare INPS n. 88 del 12 giugno 2019 affronta nel dettaglio i profili di compatibilità tra Naspi, l’indennità di disoccupazione, e la pensione anticipata.

Tra le novità è stata l’introduzione della pensione con quota 100 ad aver generato più dubbi.

La quota 100, piatto forte della riforma delle pensioni 2019, è una misura sperimentale rivolta ai soggetti che perfezionano un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

La pensione anticipata con quota 100 è riconosciuta una volta trascorso il periodo previsto per l’apertura della “finestra mobile”, che segue regole diverse per lavoratori di aziende private e dipendenti pubblici.

Il diritto alla quota 100 rende necessario un suo raccordo, in particolare, con le regole e sui casi di incompatibilità previsti dall’indennità di disoccupazione Naspi che, secondo la sua disciplina normativa, decade una volta raggiunti i requisiti per la pensione di vecchiaia ed anticipata.

La circolare INPS chiarisce innanzitutto due diversi aspetti:

  • per i soggetti che pur nel rispetto dei requisiti previsti non richiederanno l’accesso a quota 100, la domanda di disoccupazione Naspi nel triennio 2019-2021 sarà accolta in via ordinaria;
  • i soggetti che stanno già percependo l’indennità di disoccupazione Naspi non decadono dalla prestazione anche nel caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata.

In sostanza, se si percepisce o se si ha diritto a percepire la Naspi, l’assegno di disoccupazione spetta anche una volta raggiunti i requisiti per la pensione anticipata.

Regole differenti invece per i disoccupati che percepiscono la Naspi o che intendono fare domanda e che, parimenti, richiedono l’accesso alla pensione anticipata con quota 100.

Quota 100 e Naspi: non sono compatibili pensione anticipata e disoccupazione contemporaneamente

Chi farà domanda di quota 100 perde il diritto all’indennità di disoccupazione Naspi a partire dalla prima data di decorrenza utile per l’accesso alla pensione anticipata. È questo il chiarimento più atteso contenuto nella circolare dell’INPS che specifica quindi che le due prestazioni non sono cumulabili.

Parimenti, applicando il principio che non si può ricevere contemporaneamente la disoccupazione e la pensione, saranno rigettate le domande di Naspi per le quali la data di decorrenza dell’assegno di disoccupazione cade contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione quota 100.

Prima di analizzare le ulteriori novità illustrate dall’INPS, si mette di seguito a disposizione la circolare n. 88/2019:

Circolare INPS numero 88 del 12 giugno 2019
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articoli 14, 16 e 17. Rapporti tra i trattamenti pensionistici anticipati (pensione quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci) e alcune prestazioni a sostegno del reddito. Rapporti tra NASpI e assegno ordinario di invalidità: chiarimenti

Quota 100, indennità di mobilità ordinaria, in deroga e assegni emergenziali

Non solo sulla Naspi, ma anche sulle altre prestazioni rivolte ai lavoratori disoccupati si occupa la circolare dell’INPS.

L’indennità di mobilità è per espressa previsione normativa incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Conseguentemente, coloro che, pur perfezionando i requisiti per il pensionamento ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, non accedono al trattamento di pensione quota 100, possono continuare a fruire delle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga.

Di contro, i soggetti che, a seguito di richiesta di accesso, sono ammessi al trattamento di pensione quota 100, decadono dalle prestazioni in argomento a far tempo dal primo giorno del mese in cui decorre tale trattamento.

Così come previsto anche per la Naspi, non potranno essere accolte le domande di indennità di mobilità in deroga per le quali la relativa fruizione dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione di pensione quota 100.

Le medesime indicazioni trovano applicazione anche con riferimento alle prestazioni integrative di durata dell’indennità di mobilità e della Naspi previste dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo (FTA), all’assegno emergenziale e alle altre prestazioni integrative di durata della disoccupazione, ove previste dai regolamenti dei fondi di solidarietà di cui al D.lgs n. 148/2015.

Naspi compatibile con la pensione anticipata fino alla data di pagamento

Per quanto riguarda la pensione anticipata, che per effetto del decreto che ha dato il via alla quota 100 viene riconosciuta dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contribuivi, sarà possibile fruire della Naspi fino alla data di apertura della finestra, ovvero fino al termine di decorrenza della pensione.

Naspi e opzione donna compatibili fino alla data di decorrenza della pensione

La stessa regola si applica anche alle lavoratrici che chiederanno di accedere all’opzione donna.

L’articolo 16 del decreto-legge n. 4/2019 dispone che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se dipendenti, e di 59 anni, se autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo trascorsi:

  • dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Sarà quindi possibile fruire della Naspi fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico.

Naspi e pensione anticipata lavoratori precoci: compatibilità condizionata alla comunicazione INPS

I lavoratori precoci che perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dopo tre mesi.

In tal caso, l’assegno di disoccupazione Naspi decade a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata.

Qualora la data di riconoscimento della pensione sia antecedente alla data di invio della comunicazione per l’accesso al trattamento pensionistico e alla stessa data non sia ancora stata presentata domanda di pensione, la Naspi decade dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata dall’INPS la comunicazione di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

Il pagamento della pensione è in ogni caso incompatibile con la Naspi.

Compatibilità tra Naspi, assegno di invalidità e pensione anticipata

In chiusura, l’INPS torna su un tema già affrontato in una precedente circolare, datata 2011, relativa alla compatibilità tra indennità di disoccupazione, assegno di invalidità e pensione.

L’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, prevede l’incompatibilità dell’indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

La sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, ha tuttavia dichiarato la norma illegittima, in quanto non prevede il diritto di scelta tra i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

La circolare INPS n. 138/2011 ha precisato che in caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.

La regole necessitano di essere adattate alla Naspi, l’indennità di disoccupazione introdotta successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale ad opera dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 22/2015.

La circolare n. 88 del 12 giugno 2019 chiarisce che chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità, anche se sospeso in favore dell’erogazione della Naspi, non può accedere alla pensione anticipata.

L’assegno ordinario di invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età.

In tale caso non ricorre la condizione per la decadenza dalla Naspi prevista nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato, considerato che il titolare di assegno ordinario di invalidità non perfeziona i requisiti per la pensione anticipata.

Viceversa si decade dalla prestazione in caso di raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia.

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