Contributi INPS oltre il massimale, si può chiedere il rimborso

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Contributi versati oltre il massimale, l'INPS apre alla possibilità di richiedere il rimborso delle somme non dovute. Le istruzioni operative nella circolare n. 63 del 9 maggio 2019.

Contributi INPS oltre il massimale, si può chiedere il rimborso

Contributi INPS versati oltre il massimale con possibilità di richiedere il rimborso.

È la circolare INPS n. 63 del 9 maggio 2019 a fornire le istruzioni sulla possibilità di recuperare i contributi eccedenti il massimale.

I datori di lavoro potranno richiedere il rimborso all’INPS entro il termine di prescrizione di 10 anni; in caso contrario, le somme versate erroneamente restano nelle casse dell’INPS ma non concorrono alla determinazione dell’importo della pensione del lavoratore.

Il rimborso dei contributi INPS versati oltre il massimale si applica esclusivamente ai datori di lavoro con dipendenti rientranti nel sistema contributivo, per i quali è fissato un limite massimo di imponibile contributivo che per il 2019 è pari a 102.546 euro.

Di seguito tutte le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 63/2019.

Contributi INPS oltre il massimale, si può chiedere il rimborso

Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 18 della legge n. 335/1995, i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo sono tenuti a versare i contributi previdenziali entro un limite massimale fissato annualmente.

Gli importi percepiti oltre il massimale non sono soggetti a contribuzione previdenziale così come non concorrono al calcolo della pensione. Come specificato dall’INPS, quindi, il valore massimo normativamente fissato costituisce un limite invalicabile.

In conseguenza di quanto sopra illustrato, il datore di lavoro che per sbaglio abbia versato contributi oltre il massimale può richiedere il rimborso degli importi non dovuti secondo due differenti modalità.

Le istruzioni operative sono contenute nella circolare n. 63/2019 pubblicata dall’INPS che si allega di seguito:

Circolare INPS n. 63 del 9 maggio 2019
Inapplicabilità dell’articolo 8 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, alle eccedenze del massimale contributivo e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Rimborso contributi INPS versati oltre il massimale, ecco come fare

Su domanda del datore di lavoro, i contributi INPS versati oltre il massimale possono essere richiesti a rimborso entro il termine di prescrizione decennale, sulla base delle norme che disciplinano l’indebito oggettivo di cui all’articolo 2033 del codice civile e all’articolo 2946 del codice civile.

Così come illustrato nella circolare INPS, il recupero sul massimale dei contributi eccedenti non prescritti potrà essere richiesto in due diverse modalità:

  • per i periodi antecedenti all’introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro interessati dovranno inviare un’apposita richiesta di rimborso indicando per competenza annuale, per ogni singolo lavoratore (codice fiscale e dati anagrafici), la retribuzione eccedente il massimale e la relativa contribuzione versata a titolo IVS. I medesimi datori di lavoro dovranno inoltre trasmettere flussi di variazione Emens per la sistemazione delle posizioni individuali. Gli operatori di sede, ad istruttoria definita, dovranno acquisire con procedura manuale, in ambiente ex EAP, denunce DM10V di regolarizzazione per i relativi periodi, riportando nell’ex quadro D il codice L952 e il relativo importo. Le denunce Emens, trasmesse a tale titolo, intercettate dalle procedure automatizzate per il ricorrere del rischio di prescrizione, potranno essere sbloccate ove la richiesta di rimborso risulti presentata entro i richiamati termini di prescrizione decennale;
  • per i periodi successivi all’introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro, per il recupero della contribuzione IVS versata su retribuzioni eccedenti il massimale, dovranno utilizzare esclusivamente la procedura di regolarizzazione. Nel mese di riferimento dell’avvenuto superamento dovranno indicare:
    • nell’elemento Imponibile di DatiRetributivi l’imponibile entro il massimale;
    • nell’elemento Contributo il nuovo contributo dovuto;
    • nell’elemento EccedenzaMassimale dovrà essere riportata la retribuzione eccedente il massimale, non soggetta alla contribuzione IVS. Tale retribuzione è aggiuntiva rispetto a quanto indicato nell’elemento Imponibile di DatiRetributivi;
    • nell’elemento ContributoEccMass deve essere indicato l’importo della contribuzione minore dovuta. Detto importo è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’elemento Contributo di DatiRetributivi.

Nel caso di ditte cessate o sospese o lavoratori non più in forza, i datori di lavoro dovranno inviare un flusso di regolarizzazione con periodo di riferimento dell’avvenuto superamento e con le modalità sopra illustrate.

Contributi INPS versati in eccesso, improduttivi a fini previdenziali

Uno dei punti che l’INPS chiarisce con la circolare n. 63 del 9 maggio 2019 è che qualora sia trascorso il termine di prescrizione di 10 anni non sarà possibile fruire della possibilità di rimborso dei contributi versati oltre il limite del massimale.

In tal caso, i contributi erroneamente pagati dal datore di lavoro resteranno nelle casse dell’Istituto ma saranno improduttivi ai fini previdenziali.

Questo perché nel caso specifico, ovvero per i lavoratori che ricadono nel sistema pensionistico contributivo,

“non si applica l’articolo 8 del D.P.R. n. 818/1957, il cui regime prevede l’acquisizione alla gestione previdenziale, e il conseguente computo ai fini del diritto alle prestazioni, dei contributi indebitamente versati per i quali l’accertamento dell’indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni dalla data in cui il versamento stesso è stato effettuato.”

Il “massimale annuo”, costituisce un tetto inderogabile sia per quel che riguarda il limite massimo di imponibile contributivo sia per quel che riguarda la base pensionabile.

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