Società di persone: l’accertamento con adesione definisce anche la posizione dei soci

Emiliano Marvulli - Imposte

Società di persone e accertamento con adesione: non c’è alcun obbligo di litisconsorzio necessario in quanto l'istituto deflativo cristallizza l'intera posizione di società e soci con riferimento al reddito definito. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 6070 del 24 febbraio 2022.

Società di persone: l'accertamento con adesione definisce anche la posizione dei soci

Con l’ordinanza n. 6070/2022 la Corte di Cassazione ha precisato che, nel caso di accertamento con adesione perfezionato in capo alla società di persone, non c’è alcun obbligo di litisconsorzio necessario in quanto l’istituto deflativo cristallizza l’intera posizione di tutti i soggetti (società e soci) con riferimento al reddito definito.

La sentenza – La controversia è sorta a fronte del ricorso proposto da una società in accomandita semplice avverso un avviso di accertamento con cui Agenzia delle Entrate, avendo accertato un maggior reddito di impresa nei confronti della società, imputava anche ai soci il maggior reddito accertato in relazione alle quote possedute ex art. 5 TUIR.

Proprio costoro impugnavano a loro volta gli atti di accertamento e la Ctp, riuniti i procedimenti dei due soci, li accoglieva.

A parere dei giudici di primo grado il reddito societario era divenuto definitivo per effetto della domanda di accertamento con adesione perfezionatasi in capo alla società, e tale reddito doveva essere considerato ai fini della sua attribuzione pro quota ai soci. La Ctr, a seguito di appello dell’Agenzia, confermava tale statuizione.

Avverso tale decisione proponeva ricorso in cassazione l’Agenzia delle Entrate, denunciando violazione delle regole del litisconsorzio necessario, non avendo partecipato al giudizio di merito la società di persone, il cui reddito societario era oggetto di contesa.

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Cassazione, che ha condannato l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In linea di principio, in caso di avviso di accertamento notificato ad una società di persone (ad esempio una sas) il ricorso proposto dalla società o da uno dei soci, a cui viene imputato con atto impositivo autonomo un maggior reddito di partecipazione sulla base di quanto accertato alla società, riguarda in maniera indivisibile sia la società che tutti i soci e tutti devono essere parte dello stesso procedimento.

La mancata instaurazione del litisconsorzio necessario comporta la nullità della controversia per violazione del principio di unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse.

Nel caso di specie il litisconsorzio non è necessario, in quanto il reddito accertato in capo alla società era stato definito per effetto della procedura dell’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs 218/1997 e in tal modo si è “cristallizzato”.

Ne consegue pertanto che solo tale maggior reddito può essere imputato per trasparenza ai soci in base alla loro quota di partecipazione.

In buona sostanza, una volta accertata l’intervenuta definitività del reddito nei confronti della società, anche l’accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione percepito dai soci deve essere definito in base a tale presupposto.

La corte di cassazione ha richiamato la sentenza n. 12137 del 2019 in materia di accertamento con adesione.

In tale occasione i giudici di legittimità hanno chiarito che non sussiste il litisconsorzio necessario con i soci, in relazione ai giudizi da essi instaurati avverso gli atti di accertamento loro notificati, in quanto assenti o non aderenti al procedimento amministrativo iniziato e definito dalla società di persone.

In questo caso l’esigenza di unitarietà dell’accertamento, prevista dall’art. 40 del DPR 600/1973, viene meno con l’intervenuta definizione da parte della società in sede amministrativa.

La pretesa tributaria nei confronti dei soci avverrà poi attraverso la notifica di distinti avvisi di accertamento parziale ex art 41-bis del citato decreto del 1973, avverso cui ciascun socio potrà opporre solo ragioni di impugnazione specifiche e, quindi, di esclusivo carattere personale.

Poiché nel caso in esame non è in discussione l’accertamento del reddito societario, che secondo la Ctr era stato definito, non può dirsi neppure violato il principio del litisconsorzio necessario considerando che il reddito societario si è automaticamente ribaltato pro quota sui singoli soci per disposizione dì legge.

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