Sismabonus, l’agevolazione spetta solo per gli acquisti successivi alla demolizione

Tommaso Gavi - Irpef

Sismabonus, hanno diritto all'agevolazione soltanto gli acquirenti nel caso in cui l'unità immobiliare sia stata realizzata mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici. Lo spiega la risposta all'interpello numero 423 del 12 agosto 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Il documento di prassi fornisce spiegazioni anche in merito al termine di scadenza di presentazione dell'asseverazione.

Sismabonus, l'agevolazione spetta solo per gli acquisti successivi alla demolizione

Sismabonus, possono beneficiare dell’agevolazione solo gli acquirenti per gli acquisti successivi alla demolizione.

A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 423 del 12 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Sono invece esclusi gli edifici in cui viene effettuata una successiva ristrutturazione.

Il documento di prassi fornisce inoltre istruzioni sulla scadenza della presentazione dell’asseverazione.

Sismabonus, l’agevolazione spetta solo per gli acquisti successivi alla demolizione

Il sismabonus acquisti è l’oggetto della risposta all’interpello numero 423 del 12 agosto 2022.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 423 del 12 agosto 2022
Articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Bonus edilizi e strutture separate da un c.d. «giunto sismico».

Il documento di prassi fornisce chiarimenti sull’agevolazione, prendendo spunto dai quesiti posti dall’istante, un’impresa di costruzione (codice ATECO 68.1) che ha per oggetto principale l’acquisto, la vendita, la permuta, l’affitto, la costruzione, la ristrutturazione, ed il miglioramento dei beni immobili.

Il soggetto intende sapere:

  • se l’agevolazione spetta solo per la demolizione e ricostruzione porzioni di fabbricato strutturalmente indipendenti e la sola ristrutturazione di altre;
  • qual è la data di scadenza per la presentazione dell’asseverazione del rischio sismico allo sportello unico del comune.

L’Agenzia delle Entrate riepiloga il quadro normativo di riferimento e i chiarimenti dei principali documenti di prassi.

A prevedere il cosiddetto sismabonus è l’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 16 marzo 2013, n. 63 del 2013.

La norma introduce una detrazione commisurata alle spese per gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici situati in zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri numero 3274 del 20 marzo 2003.

Il comma 1-septies dell’articolo 16, del decreto-legge 14 giugno 2013, numero 63 disciplina il sismabonus acquisti, ovvero l’analoga detrazione per chi acquista nuove unità immobiliari.

L’agevolazione spetta nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica, eseguite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.

La detrazione spetta nella misura del 75 o dell’85 per cento del prezzo dell’immobile, nel limite massimo di 96 mila euro.

A riguardo l’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti sui requisiti per beneficiare dell’agevolazione e sul termine per la presentazione dell’asseverazione.

Sismabonus, l’agevolazione per demolizione e ricostruzione

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate l’agevolazione spetta per i soggetti che acquistano unità immobiliari da imprese di costruzione o ristrutturazione.

La detrazione agevola gli interventi edilizi realizzati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3, nel caso di acquisto di immobili. Tra i requisiti c’è quello della riduzione del rischio sismico, di almeno una classe.

L’agevolazione viene concessa solo se l’unità immobiliare è realizzata mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici.

Il documento di prassi spiega che:

“la «demolizione e ricostruzione» costituisce un requisito nuovo e ulteriore rispetto a quelli previsti dal citato comma 1-quater.”

Di conseguenza la detrazione può essere fruita per i soli acquisti delle unità immobiliari, realizzate previa demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente.

In conclusione non danno diritto al bonus edilizio gli acquirenti delle unità immobiliari realizzate in seguito alla ristrutturazione o al risanamento dell’edificio non demolito.

Sismabonus, la scadenza per la presentazione dell’asseverazione

Un ulteriore chiarimento fornito riguarda le procedure autorizzatorie avviate prima del 1° gennaio 2017.

A spiegare le novità della Legge di Bilancio 2021 è, tra gli altri documenti di prassi, la risposta all’interpello numero 749 del 27 ottobre 2021.

L’articolo 1, comma 68, della legge numero 178 del 2020 ha aggiunto al comma 1-bis dell’articolo 16 del DL n. 63 del 2013 le parole “ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio”.

Tale previsione si applica per i titoli abilitativi rilasciati successivamente al 1° gennaio 2017, a patto che vengano rispettate le altre condizioni previste dalla legge.

Sull’agevolazione è stato fornito anche il parere del 9 agosto 2021 del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’applicazione del DM numero 58 del 28 febbraio 2017.

Il parere chiarisce che le novità apportate dalla Legge di Bilancio 2021 si applicano alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021. Non si potevano ovviamente applicare al caso riportato nell’interpello, in cui le procedure autorizzatorie erano state avviate a dicembre 2016.

L’estensione alle unità immobiliari situate nelle zone 2 e 3 del sismabonus acquisti, d’altronde, prevede che possano beneficiare dell’agevolazione anche gli acquirenti per interventi con procedure autorizzatorie iniziate prima del 1° maggio 2019.

In tali casi il termine per la presentazione dell’asseverazione è la data del rogito.

Soddisfatta tale condizione e a patto che l’acquisto sia effettuato da un’impresa di costruzione, l’acquirente potrà beneficiare del sismabonus acquisti.

Come ribadito nel documento di prassi:

“l’impresa venditrice può anche avvalersi di imprese terze per l’effettiva esecuzione dell’opera a condizione che, almeno in via astratta, possa dimostrare di essere un’impresa di costruzione/ristrutturazione, alla luce del codice ATECO utilizzato (41.20) o dell’oggetto sociale di cui all’atto costitutivo.”

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