Sismabonus acquisti 2021: dall’Agenzia delle Entrate l’ok alla classificazione regionale

Sismabonus acquisti 2021, l'Agenzia delle Entrate chiarisce: la classificazione delle zone a rischio sismico realizzata da ciascuna regione è equiparata a quella indicata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sul quale si basa il provvedimento attuativo. La precisazione viene con la risposta al relativo interpello n. 25/E dell'8 gennaio 2021.

Sismabonus acquisti 2021: dall'Agenzia delle Entrate l'ok alla classificazione regionale

Sismabonus acquisti 2021: l’Agenzia delle Entrate ritiene equiparabile la classificazione delle zone sismiche realizzata dalla Regione a quella prevista dalla legge sulla base della quale viene erogata l’agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies, del DL n. 63/2013.

La risposta n. 25/E dell’8 gennaio 2021, nell’ambito del sismabonus acquisti, riguarda la detrazione d’imposta in favore di chi compra, dall’impresa che l’ha edificata nel rispetto delle regole antisismiche, un’abitazione ricostruita dopo la demolizione di un precedente fabbricato.

In buona sostanza, possono beneficiare della detrazione del sismabonus, i soggetti che acquistano un immobile in zone a rischio sismico, ovviamente se in possesso di tutti gli altri requisiti, anche se la regione di appartenenza abbia classificato il proprio territorio con criteri diversi da quelli individuati dalla legge, seppur rispettando i principi generali nazionali.

Sismabonus acquisti 2021: dall’ADE l’ok alla classificazione regionale

Per il sismabonus acquisti, agevolazione prevista all’interno del più generale sismabonus, la norma di riferimento è articolo 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013, “Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica” (DL Ecobonus).

Agenzia delle Entrate- risposta interpello n. 25/E dell’8 gennaio 2021 sismabonus acquisti 2021
Risposta agenzia delle entrate n. 25/E sul sismabonus acquisti dell’8 gennaio 2021 classificazione regionale

Innanzitutto, nella risposta all’interpello n. 25/E, l’Agenzia delle Entrate ricorda in cosa consiste il beneficio fiscale oggetto del quesito.

Il sismabonus acquisti si esplica:

  • in una detrazione d’imposta del 75% del prezzo di acquisto qualora dal lavoro derivi il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • in una detrazione di imposta pari all’85% se per effetto dei lavori si scende di due classi di rischio.

Si ricorda che il superbonus del 110%, con possibilità di sconto in fattura e cessione del credito, si applica fino a data di scadenza anche alle spese per l’acquisto di case antisismiche, come chiarito da un recente interpello dell’Agenzia delle Entrate.

E ancora, si rammenta che in base alla modifica introdotta dall’articolo 8 del DL n. 34/2019, la quale ha ampliato le aree territoriali interessate, le costruzioni acquistate devono essere ubicate nei Comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3 (ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003).

La detrazione spetta agli acquirenti degli immobili sui cui le imprese realizzato l’intervento non oltre 18 mesi prima dell’acquisto.

Sismabonus acquisti 2021, la classificazione regionale è ammessa: il caso pratico

La risposta all’interpello si riferisce ad una situazione anomala che si è verificata per via della diversa classificazione in zone sismiche effettuata dalla Regione.

All’interno del territorio regionale oggetto di diversa classificazione, una ditta aveva costruito un immobile che poi aveva intenzione di vendere applicando il sismabonus acquisti.

A questo punto è indispensabile una precisazione.

È vero, infatti, che alcune regioni si sono distanziate dalle indicazioni proposte dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il quale ha individuato quattro zone sismiche sul territorio nazionale, per cui la più pericolosa è la numero 1 e, viceversa, la numero 4 quella a minor rischio.

Le Regioni “dissenzienti”, invece, hanno classificato il loro territorio con criteri differenti rispetto a quelli dell’INGV, seppur rispettando i principi generali nazionali, individuando, ad esempio, soltanto tre zone diversificate per rischio o sottozone più specifiche per caratteristiche.

Ebbene, l’impresa opera in un comune della “zona sismica 3B” secondo la normativa regionale di classificazione sismica riferita al 31 gennaio 2020.

La ditta chiede pertanto all’Agenzia delle Entrate se l’agevolazione può essere riconosciuta sull’acquisto, nonostante le categorie di rischio fissate dalla regione non coincidano con quelle indicate dalla norma.

La norma circoscrive il perimetro territoriale per cui attribuire l’agevolazione alle suddette zone sismiche 1, 2 e 3, mentre la regione in cui la ditta opera ha istituito le sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B, ai fini pianificatori urbanistici, territoriali e di emergenza.

L’Agenzia, in risposta all’interpello, si esprime essenzialmente in senso positivo, ma con un’importante precisazione.

L’equiparazione delle sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B alle zone sismiche 1, 2 e 3 rientra nella competenza dell’ente territoriale di riferimento (in questo caso il Comune) e non ha alcun potere a riguardo la stessa Agenzia, equiparazione che nel caso specifico è stata eseguita.

La zona B3, in cui è ubicato l’immobile oggetto del quesito, infatti, secondo l’ente territoriale possiede le medesime caratteristiche della zona 3 e pertanto:

“si ritiene che gli acquirenti degli immobili, demoliti e ricostruiti, che possiedono tutte le caratteristiche individuate dalle norme e prassi in materia, possano beneficiare della detrazione di imposta prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013”.

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