Tassazione dividendi da società figlia a madre: focus su esenzione e “continuità giuridica”

Dividendi da società figlie a società madri, l'esenzione fiscale si conserva anche dopo il trasferimento dal Lussemburgo alla Svizzera, che avviene in continuità giuridica. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate che, con la risposta all'interpello numero 380 del 2019, illustra anche le regole per beneficiarne.

Tassazione dividendi da società figlia a madre: focus su esenzione e “continuità giuridica”

Dividendi da società figlie a società madri, l’esenzione fiscale si conserva anche dopo il trasferimento dal Lussemburgo alla Svizzera, che non comporta scioglimento e ricostituzione, e può essere considerato in continuità giuridica.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 380 dell’11 settembre 2019, in cui illustra anche le regole a cui attenersi per beneficiarne.

Lo spunto, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico che vede come protagonista una società italiana interamente controllata da una società con sede in Lussemburgo.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 380 dell’11 settembre 2019
Esenzione da ritenuta dei dividendi corrisposti da società figlie a società madri - Articolo 9 dell’Accordo tra Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.

Tassazione dividendi da società figlie a società madri, ok all’esenzione anche in caso di cambio sede e trasferimento in un nuovo paese. Focus su Svizzera e Lussemburgo

Il contribuente considerato nel caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate, fino al momento del trasferimento in Svizzera, ha distribuito gli utili seguendo la direttiva 2011/96/UE madre-figlia e beneficiando dell’esenzione fiscale.

Vedi su Amazon

In Svizzera le norme di riferimento cambiano e ci si deve riferire all’Accordo tra Unione europea e Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale.

L’Accordo prevede lo stesso beneficio fiscale in presenza di condizioni sostanzialmente analoghe a quelle necessarie per l’applicazione della direttiva madre-figlia, ed in particolare si richiede che la società madre detenga direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un minimo di due anni.

Partendo da questi presupposti, la società madre si rivolge all’Agenzia delle Entrate con un interrogativo: il trasferimento di sede interrompe il periodo di possesso della partecipazione - tecnicamente definito holding period - in capo alla controllante con la conseguenza che i dividendi distribuiti non potranno beneficiare del regime di esenzione da ritenuta previsto dall’Accordo?

Con la risposta all’interpello numero 380 dell’11 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate spazza via ogni dubbio:

“Si ritiene che la fattispecie rappresentata di trasferimento di sede dal Granducato di Lussemburgo alla Svizzera presenti profili di continuità giuridica idonei ad assicurare la relativa continuità del periodo di possesso.

Ne consegue che, in applicazione delle previsioni dell’Accordo sopracitato, l’eventuale corresponsione di dividendi dalla società italiana Alfa alla controllante Beta potranno beneficiare del regime di esenzione da ritenuta previsto nell’Accordo medesimo”.

Tassazione dividendi 2019 da società figlie a società madri, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Focus su esenzione e continuità giuridica

Nell’argomentare la sua posizione, l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 9 dell’Accordo, che prevede:

“I dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine allorché la società madre detenga direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni”.

Sul punto cruciale, da cui dipende la possibilità di beneficiare dell’esenzione fiscale, la continuità giuridica, sottolinea che in mancanza di apposite disposizioni convenzionali bisogna far riferimento al nostro ordinamento giuridico.

Il trasferimento della sede legale indicata nello statuto si considera efficace solo se posto in essere conformemente agli ordinamenti dello Stato di provenienza e dello Stato di destinazione.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, sottolinea che un chiarimento sul tema è stato già fornito con la risoluzione numero 345 del 5 agosto 2008 in cui si legge:

“Nel caso di trasferimento in continuità giuridica, ai fini della ricorrenza del requisito della detenzione della partecipazione per un determinato periodo, appare dirimente la circostanza che il trasferimento di sede, per espressa previsione di entrambi gli ordinamenti interessati, non dia luogo allo scioglimento e successiva ricostituzione della società”.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network