Scontrino elettronico, anche il resto è da indicare nel documento commerciale

Scontrino elettronico, il resto è uno dei dati obbligatori da indicare nel documento commerciale. L'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 338 del 12 agosto 2019 chiarisce tuttavia che non si applicano sanzioni in caso di omessa indicazione.

Scontrino elettronico, anche il resto è da indicare nel documento commerciale

Tra i dati obbligatori del documento commerciale rientra anche il resto nel caso di pagamenti in contanti. Nuovi chiarimenti sullo scontrino elettronico, entrato in vigore a partire dal 1° luglio 2019.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 338 del 12 agosto 2019 fornisce dettagli sul nuovo documento commerciale, da rilasciare obbligatoriamente al cliente e seguito del pagamento del corrispettivo dovuto per le cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Se lo scontrino elettronico ha mandato in soffitta gli scontrini cartacei e le ricevute fiscali, a partire dal 1° luglio 2019 è stato introdotto il documento commerciale, disciplinato dal decreto interministeriale del 7 dicembre 2016.

La valorizzare la voce “resto”, prevista nel layout del documento commerciale risponde alla necessità trasparenza e completezza dell’operazione di incasso ma, specifica l’Agenzia delle Entrate, non sono previste sanzioni nel caso di omessa compilazione.

Scontrino elettronico, anche il resto è da indicare nel documento commerciale

A sollevare il quesito relativo ai dati obbligatori da indicare nel documento commerciale è un impresa che opera nella grande distribuzione e che, superando il volume d’affari di 400.000 euro, a partire dal 1° luglio 2019 è soggetta all’obbligo dello scontrino elettronico, la memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri.

L’introduzione dello scontrino elettronico è stata accompagnata da una serie di innovazioni, tra cui il nuovo documento commerciale, da rilasciare al cliente a seguito del pagamento.

Il DM 7 dicembre 2016 ne ha disciplinato i dati obbligatori.

Il contenuto del documento sostitutivo di scontrini e ricevute fiscale comprende:

  • l’indicazione della ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell’emittente;
  • data e ora di emissione;
  • numero progressivo;
  • numero di partita IVA dell’emittente;
  • ubicazione dell’esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
  • modalità di pagamento adottato;
  • eventuale codice fiscale o numero di partita IVA dell’acquirente (dato obbligatorio per il documento commerciale fiscale).

Nelle specifiche tecniche per la compilazione del documento commerciale, è altresì previsto il campo “resto”, indicato nel Layout da compilare all’atto del pagamento.

Quello che l’Agenzia delle Entrate chiarisce nella risposta all’interpello n. 338 è che anche tale campo è da valorizzare, nel caso di pagamento in contanti. Tuttavia, nel caso di omesso inserimento non è prevista l’applicazione di sanzioni.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 338 del 12 agosto 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

Documento commerciale, omessa indicazione del resto senza sanzioni

Le regole operative sui dati da indicare nel documento commerciale sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, modificato dal Provvedimento del 18 aprile 2019, necessarie per assicurarne la “necessaria ed inderogabile uniformità”.

Come specificato nella risposta n. 338,

“il “Layout del documento commerciale”, prevede tra le diverse voci, anche il “resto”, la cui compilazione è volta a tracciare in modo conforme, trasparente e completo il dettaglio dell’operazione di incasso.”

Tuttavia, sebbene la sua indicazione appaia obbligatoria per ragioni di completezza e trasparenza, l’eventuale mancata specificazione di tale informazione non è direttamente sanzionabile da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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