Scontrino elettronico ed e-fattura: regole per agenzie di viaggio e tour operator

Scontrino elettronico ed e-fattura: l'Agenzia delle Entrate specifica le regole a cui devono attenersi agenzie di viaggio e tour operator per la vendita diretta di viaggi o per l'emissione di voucher. I chiarimenti nella risposta all'interpello numero 324 del 26 luglio 2019.

Scontrino elettronico ed e-fattura: regole per agenzie di viaggio e tour operator

Scontrino elettronico ed e-fattura, le istruzioni per agenzie di viaggi e tour operator: è tempo di vacanze, ed è questo il momento migliore per mettere in chiaro le regole da rispettare. Il compito, come di consueto, spetta all’Agenzia delle Entrate che nella risposta all’interpello numero 324 del 26 luglio 2019 fornisce indicazioni agli operatori del settore turistico, anche alla luce del nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi introdotto dal 1° luglio per i soggetti con un volume di affari superiore a 400.000 euro.

Lo spunto per fare una sintesi sulle nuove disposizioni e sulle particolari norme che riguardano alcune prassi tipiche delle agenzie di viaggi e di turismo arriva da una società che svolge attività di trasporto di persone e organizza anche tour alle isole della laguna veneta tramite una propria agenzia di viaggi.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 324 del 26 luglio 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Scontrino elettronico ed e-fattura: regole per agenzie di viaggio e tour operator

La compagnia opera con due modalità:

  • vendita diretta di biglietti ai suoi clienti tramite emissione di ricevuta fiscale pagata. Al termine della giornata lavorativa, le ricevute fiscali pagate rappresentano i corrispettivi del giorno;
  • vendita di biglietti tramite agenzie di viaggio, che rilasciano al cliente un voucher. In questo caso la società emette una ricevuta fiscale intestata agli stessi tour operator, con la dicitura “corrispettivo non pagato”. Alla fine del mese l’azienda fattura alle agenzie, specificando le ricevute fiscali non pagate.

La società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare che, per entrambe le modalità previste, sia giusto l’iter che segue.

Le indicazioni da seguire per chi opera nel settore turistico e adotta prassi di questo tipo arrivano con la risposta all’interpello numero 324 del 2019.

Si chiarisce il corretto comportamento da adottare nelle due ipotesi:

  • quando l’agenzia vende direttamente ai turisti le visite alla laguna, è tenuta a rilasciare il documento commerciale ai consumatori finali e dal 1° luglio, dal momento che il suo volume d’affari supera i 400.000 euro, deve procedere alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, secondo le regole stabilite. In alternativa, su richiesta del cliente, può emettere fattura elettronica;
  • diverso è il rapporto che si crea con le altre agenzie di viaggio quando si emette il voucher, da destinare successivamente ai clienti. Il rapporto, infatti, in questa ipotesi è tra due soggetti passivi d’imposta e per l’Agenzia delle Entrate non c’è dubbio: non può che essere certificato tramite fattura elettronica, facendo transitare i dati dal Sistema di Interscambio, “nei limiti e con le precisazioni recentemente fornite nella circolare n. 14/E del 17 giugno 201.

Scontrino elettronico o e-fattura per i voucher emessi dei tour operator e dalle agenzie di viaggio?

Nell’argomentare la risposta all’interpello numero 324 del 2019, l’Agenzia delle Entrate traccia un quadro dei riferimenti normativi, partendo proprio dall’obbligo più giovane: lo scontrino elettronico, che si applica anche a viaggi ed escursioni, senza eccezioni o esoneri.

Nel testo si legge:

“La disposizione richiamata – fermi restando gli esoneri individuati dal decreto ministeriale del 10 maggio 2019 che vi ha dato attuazione – pone dunque una regola di ordine generale, in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) – tra cui rientra l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo [cfr. il comma 1, n. 6-bis)] – memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri”.

La vendita dei viaggi e dei tour tra le isole della laguna veneta, e più in generale tra le bellezze d’Italia, segue le stesse regole degli altri prodotti.

Chiarimenti più nel dettaglio sono necessari per i voucher che l’Agenzia delle Entrate definisce con il nome tecnico di “buoni-corrispettivo”. Come si legge nel testo, si tratta di “uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.

Si distinguono due tipologie:

  • monouso, se al momento della loro emissione è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto;
  • multiuso, quando, al momento dell’emissione non è nota la disciplina IVA applicabile.

Nel primo caso:

Ogni trasferimento del buono che precede l’operazione cui lo stesso dà diritto ne costituisce effettuazione, con l’aggiunta che se la cessione di beni/prestazione di servizi è effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.

Nel secondo:

I passaggi dei buoni che precedono la prestazione non ne costituiscono effettuazione, la quale segue le regole generali di cui all’articolo 6 del decreto IVA, «assumendo come pagamento l’accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.

Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, i voucher della società protagonista del caso analizzato non permettono di ottenere nessun altra prestazione di servizi o cessione di beni, oltre a quello stabilito in principio, e quindi rientrano tra quelli monouso: ne deriva che la giusta modalità per certificare l’operazione è emettere fattura elettronica nei confronti del tour operator che rilascia ai clienti il buono.

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