Sconto ai dipendenti: qual è la corretta tassazione da applicare?

Tommaso Gavi - Imposte

Sconto ai dipendenti, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla corretta tassazione da applicare nella risposta all'interpello numero 158 del 25 marzo 2022. Per determinare l'imponibilità dei redditi si deve fare riferimento al valore normale di beni e servizi e allo sconto d'uso.

Sconto ai dipendenti: qual è la corretta tassazione da applicare?

Sconto ai dipendenti, qual è la corretta tassazione da applicare?

A fornire i chiarimenti è la risposta all’interpello numero 158 del 25 marzo 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Se il lavoratore paga il valore normale del bene, al netto degli sconti d’uso, l’importo che corrisponde allo sconto in questione non si ritiene imponibile.

Il reddito da assoggettare a tassazione è quello che viene definito valore normale, solo però nel caso in cui il bene sia ceduto o il servizio sia prestato gratuitamente.

Se la cessione del bene non è gratuita, per determinare il valore che deve essere assoggettato a tassazione si deve sottrarre l’importo delle somme dovute dal valore normale del bene o del servizio.

Sconto ai dipendenti: qual è la corretta tassazione da applicare?

La risposta all’interpello numero 158 del 25 marzo 2022 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sugli sconti ai dipendenti.

Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria si sofferma su quali sono gli elementi per determinare la corretta tassazione da applicare.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 158 del 25 marzo 2022
Regime fiscale dello sconto applicato ai propri dipendenti dal datore di lavoro, mediante l’utilizzo del badge - Redditi di lavoro dipendente, articolo 51 commi 1 e 3, Tuir.

Lo spunto per le delucidazioni nasce da un caso concreto: una società che si occupa del commercio all’ingrosso di generi alimentari e non, ha introdotto uno sconto del 5 per cento del prezzo di vendita per i proprio dipendenti per acquisti esclusivamente personali.

Tale sconto è fruibile tutti i giorni nel limite della retribuzione del lavoratore netto, non è cumulabili e si ottiene mediante l’utilizzo di un badge.

Per quanto riguarda le somme pagate dai dipendenti sui prodotti, la società specifica che tenendo conto dello sconto l’importo è comunque superiore al costo sostenuto dalla società per l’acquisto di tali prodotti.

Infine, l’istante spiega che diversi sconti per i clienti sono superiori a quello praticato ai proprio dipendenti.

La società chiede infine se le somme corrisposte dai dipendenti debbano essere assoggettate alla ritenuta in acconto IRPEF, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Dpr n. 600/1973.

L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti del caso, ricapitolando il quadro normativo di riferimento e i principali documenti chiarificatori.

Per prima cosa viene richiamato l’articolo 51, comma 1, del TUIR, il Testo unico delle imposte sui redditi.

La disposizione prevede quanto di seguito riportato:

“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.”

Si deve tenere conto del principio dell’onnicomprensività del reddito, in altre parole devono essere ricompresi nel reddito di lavoro dipendente anche i valori dei beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti. Gli stessi concorrono infatti alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai concetti di “valore normale” dei beni e degli “sconti d’uso”.

Sconto ai dipendenti, il valore normale di beni e servizi

Per determinare il valore di beni e servizi si deve prendere a riferimento il comma 3 dell’articolo 51 del TUIR.

La disposizione stabilisce quanto segue:

“Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.”

La disposizione citata dal richiamo normativo prevede che:

“Per valore normale (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.”

Per determinare il valore normale si fa riferimento ai listini o alle tariffe fornite per i beni o i servizi e:

“in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso”

Le precisazioni sugli “sconti d’uso” sono fornite dalla risoluzione numero 26 del 29 marzo 2010.

Tale documento precisa che il valore normale di riferimento è dato dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, comprese le convenzioni.

Nel caso di sconti si deve fare riferimento al già richiamato articolo 51 del TUIR e ai chiarimenti della circolare numero 326 del 23 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze.

Il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale solo se il bene o il servizio è ceduto o prestato gratuitamente.

Se vengono pagate somme, il valore da assoggettare alla tassazione si ottiene dalla sottrazione tra il valore normale del bene e gli importi corrisposti.

In conclusione, in merito al caso concreto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto di seguito riportato:

Nel caso di specie, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli «sconti d’uso», non si ritiene imponibile l’importo corrispondente a tale sconto.

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