Scadenza Esterometro 2019 e istruzioni delle Entrate

Francesco Oliva - Comunicazioni IVA e spesometro

Esterometro 2019, prossima scadenza fissata al 31 maggio per l'invio dei dati che riguardano aprile. Ecco le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

Scadenza Esterometro 2019 e istruzioni delle Entrate

Esterometro 2019, scadenza in arrivo per l’invio dei dati delle fatture estere dei aprile.

Entro il 31 maggio 2019 bisognerà inviare l’esterometro relativo ad aprile che, dopo la parentesi trimestrale dovuta alla proroga, torna ad essere mensile (salvo novità).

Le istruzioni per l’esterometro sono ancora oggi poche, e gli scarsi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate rendono l’invio della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere pieno di dubbi ed incertezze.

Tra queste vi è l’obbligo o meno di esterometro per i forfettari, dubbio sollevato dopo la pubblicazione della risposta all’interpello n. 85 del 27 marzo 2019 da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Prima di vedere tutte le istruzioni in vista della prima scadenza dell’esterometro 2019, ricordiamo che si tratta della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute verso e da soggetti esteri non stabiliti nel territorio dello Stato.

Un nuovo spesometro con scadenza mensile e relativo a tutte le operazioni estere escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.

In merito alle istruzioni dell’esterometro, l’unico riferimento disponibile ad oggi è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, all’interno del quale sono fornite alcune indicazioni in merito ai dati da inviare con la trasmissione telematica delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere.

Con l’avvicinarsi della scadenza del 31 maggio 2019, facciamo il punto sulle regole per l’invio dell’esterometro, sui soggetti obbligati alla trasmissione e sulle istruzioni rese disponibili ad oggi dall’Agenzia delle Entrate.

Scadenza Esterometro il 31 maggio 2019, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

La scadenza dell’esterometro fissata al 31 maggio 2019 riguarda tutti i soggetti titolari di partita IVA che nel mese di aprile hanno emesso o ricevuto fatture da o verso l’estero.

Per le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA non sono obbligati alla fatturazione elettronica (seppure sia possibile l’invio facoltativo) ma alla trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime (e ad oggi uniche) istruzioni per l’esterometro con il provvedimento del 30 aprile 2018.

I titolari di partita IVA dovranno trasmettere con l’esterometro le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore,
  • i dati identificativi del cessionario/committente,
  • la data del documento comprovante l’operazione,
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
  • il numero del documento,
  • la base imponibile,
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Scadenza esterometro 2019, soggetti obbligati

Rientrano tra i soggetti obbligati all’esterometro tutti i titolari di partita IVA che effettuano operazioni con soggetti esteri, per le quali non è emessa fattura elettronica.

La comunicazione a scadenza mensile non è obbligatoria per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e per quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture in formato elettronico.

In merito, segnaliamo ai lettori che è possibile consultare un utile approfondimento dedicato alla fattura elettronica verso l’estero e all’esterometro che permette di fare un po’ di chiarezza sulla nuova comunicazione mensile.

Esterometro obbligatorio anche per minimi e forfettari?

Esterometro anche per minimi e forfettari? La risposta all’interpello numero 85 del 27 marzo 2019 dell’Agenzia delle Entrate stabilisce l’obbligo di trasmissione dei dati per le operazioni non rilevanti ai fini IVA e apre la strada ai dubbi anche sui soggetti obbligati.

A una piccola impresa inglese, soggetto non passivo ai fini IVA e sprovvisto del cosiddetto “VAT number”, partita IVA d’oltremanica, che offre servizi di consulenza a soggetti passivi d’imposta italiani, l’Agenzia delle Entrate ha risposto che nell’esterometro vanno inserite tutte le operazioni che li riguardano da tutti i contribuenti, senza nessuna eccezione.

Un chiarimento che spiazza, appesantisce l’adempimento e fa nascere nuovi interrogativi e dubbi sul fatto che anche i contribuenti nel regime dei minimi e i forfettari debbano trasmettere la comunicazione mensile.

Si attendono in merito ulteriori chiarimenti.

Per approfondire si consiglia la lettura dell’articolo dedicato.

Scadenza esterometro 2019: le date da ricordare

La scadenza del 31 maggio 2019 sarà soltanto una delle tante date che bisognerà tenere a mente qualora si rientri tra i soggetti obbligati all’invio della comunicazione esterometro.

La trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere è a cadenza mensile e la scadenza è fissata all’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione (registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione IVA).

Scadenza esterometro 2019 e Intrastat

In chiusura si segnala che l’esterometro non ha abolito l’obbligo di invio degli elenchi Intrastat, in scadenza il giorno 25 di ciascun mese, sebbene i due adempimenti siano pressoché identici.

Come chiarito dall’Ageniza delle Entrate, le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, prevedono anche nel 2019 che:

  • l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo - ai soli fini statistici - ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
  • l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo - ai soli fini statistici - ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.

Per l’unificazione di esterometro e intrastat, auspicato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate, si attende un apposito intervento normativo.

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